Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20710 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 14550 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Genova con ordinanza del

3.6.2015:

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del giudice di

pace di Genova.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto del 15.1.2014 il giudice di pace di Genova ingiungeva a Cinzia Strano di pagare alla ricorrente, C.R., la somma di Euro 1.118,17.

Cinzia Strano proponeva opposizione.

Chiedeva revocarsi l’opposto decreto, giacchè nulla doveva alla ricorrente, ed in via riconvenzionale condannarsi la ricorrente a pagarle l’importo di Euro 12.300,00.

Con ordinanza in data 18.1.2015 il giudice di pace, “rilevato che la causa, in considerazione della domanda riconvenzionale, eccedeva la propria competenza per valore, rimetteva la causa, inclusa quella di opposizione al decreto ingiuntivo, al Giudice superiore competente per la domanda riconvenzionale, Tribunale di Genova (…)” (così ordinanza del tribunale di Genova del 3.6.2015, pag. 1).

Cinzia Strano attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Genova.

C.R. si costituiva.

Con ordinanza del 3.6.2015 il tribunale di Genova, tra l’altro, disponeva separarsi la causa concernente l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Genova dalla causa concernente la domanda riconvenzionale spiegata con la medesima opposizione; indi, ritenuta la propria incompetenza limitatamente alla prima domanda, ovvero alla domanda esperita con l’opposizione da S.C., richiedeva al riguardo d’ufficio regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Genova limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da S.C. avverso il Decreto Ingiuntivo 15 gennaio 2014, pronunciato dal medesimo giudice di pace.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a quo, a tenor del quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra (la riconvenzionale) al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (cfr. Cass. (ord) 121.2015, n. 272; cfr. Cass. sez. un. 18.7.2001, n. 9769, secondo cui la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c..

giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado; ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da Cinzia Strano avverso il decreto ingiuntivo del 15.1.2014 pronunciato dal giudice di pace di Genova la competenza del medesimo giudice di pace di Genova, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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