Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20710 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S.M. elettivamente domiciliato in ROMA, via

Bertoloni 1/E presso l’avv. Gualtieri Tommaso con l’avv. Franco

Barbera che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Messina;

– intimato –

avverso il decreto 2.4.2010 del GdP di Messina;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE con decreto 11.2.2010 il Prefetto di Messina dispose l’espulsione del cittadino tunisino B.S.M. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter come modificato dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 22, lett. M (per perdurante inottemperanza dello straniero, irregolare, a pregressa intimazione di allontanamento espulsiva) e lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Messina; tale Giudice con decreto 2.4.2010 la respinse affermando che non aveva pregio la questione del divieto di espulsione per pendenza di procedura di emersione ex L. n. 102 del 2009 posto che il tunisino verteva in situazione ostativa alla emersione essendo stato condannato il 28.3.2008 per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e art. 495 c.p., comma 1 e che non sussisteva la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 dato che il tunisino era a conoscenza della lingua francese (nella quale il decreto era stato tradotto) essendo tal lingua la più parlata in Tunisia, e dato che egli comprendeva anche l’italiano;

CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero ha proposto ricorso il 4.6.2010 articolato su quattro motivi, non resistiti dall’intimato Prefetto di Messina;

CHE nel merito delle doglianze appare evidente l’inconsistenza del primo motivo, posto che il superamento del termine per il deposito della decisione da parte del Giudice della opposizione ad espulsione è dato privo di sanzione di sorta (Cass. 12953.04 e 3841.06) che la pretesa invalidità dei processo per mancata espunzione dal fascicolo di causa di atti trasmessi dalla parte non costituita (secondo motivo) è pretesa inconsistente, posto che, a tacere della genericità dell’asserto e della mancata prova della rilevanza di tali documenti, l’acquisizione di atti del Questore attesta che non fu la parte (Prefettura) a trasmetterli irritualmente e che dunque la acquisizione stessa operò in sede di ricezione di informative della P.A. (art. 213 c.p.c.); inammissibile per carenza di autosufficienza è l’addebito, di cui al terzo motivo, di non aver chiarito sulla scorta di quali prove avesse il GdP affermato la sussistenza di precedenti ostativi alla emersione, posto che il decreto menziona il titolo, l’organo e la data della condanna e sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente contestare con precisione l’avere egli riportato detta condanna o l’essersi trattato di quei reati menzionati; non diversa sorte per il quarto motivo, posto che la censura di carenza di motivazione sulla questione della non integrante della traduzione del testo è posta genericamente, senza che sia dato capire quali parti del decreto espulsivo non sarebbero state tradotte (essendo stata tradotta solo la relazione di notificazione) e quindi quale rilevanza l’incompletezza e la omessa motivazione assumerebbero ai fini defensionali, e posto che l’affermazione per la quale in Tunisia il francese è lingua “la più parlata” è frutto di accertamento in fatto e di logica presunzione e che avverso il primo e la seconda nessuna specifica censura viene proposta;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide pienamente le considerazioni espresse nella relazione e sopra trascritte e prende atto che avverso le stesse nessun rilievo critico è giunto dalla difesa del ricorrente. Da tanto segue il rigetto del ricorso (senza che sia luogo a provvedere sulle spese).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA