Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2071 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/01/2011), n.2071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Prefettura di Ancona, in persona del

Ministro pro-tempore, ANAS S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CAMERANO, IKEA ITALIA PROPERTY S.R.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 8990/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il 20.10.2010 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

CHE la Corte, pronunziando sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. 8517/2007 proposto da IKEA Italia Property contro ANAS per regolare la giurisdizione con riguardo a controversie instaurate da IKEA innanzi al Giudice di Pace di Ancona ed iscritte ai nn. RG1001388-1001390- 1001392 anno 2006, ha con ordinanza n. 8990 dep. 16.4.2009 affermato la giurisdizione del G.O.;

CHE a pag. 2 dell’ordinanza si menzionano come giudizi pendenti innanzi al GdP anconetano quelli iscritti ai nn. 1001388-1001389- 1001390 del 2006 CHE per la revocazione di tale decisione, basata sull’errore di fatto di aver riportato come giudizio pendente quello iscritto al n. 1001389 anzichè al n. 1001392, ha proposto ricorso per ANAS l’Avvocatura Generale deducendo la esistenza e rilevanza (per la riassunzione) dell’errore a carico dell’ordinanza 8990/09;

CHE gli intimati non hanno opposto difese;

CHE appare evidente: l’esistenza dell’errore, attestato dalla lettura del fascicolo del ricorso definito con ordinanza 8990/09 di questa Corte, la sua appartenenza al novero dei meri errori materiali o da svista, e la sua rilevanza ai fini del giudizio da riassumere;

CHE, ove si condivida il teste formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed il ricorso accolto con la correzione dell’errore materiale denunziato”.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le considerazioni e proposte sopra trascritte meritano piena condivisione. Devesi, pertanto, in accoglimento del ricorso disporre la correzione dell’errore materiale commesso nella pag. 2 della ordinanza n. 8990/2009 di questa Corte, quale denunziato e meglio descritto in dispositivo. Si dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento. Nulla per le spese.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale commesso dalle Sezioni Unite di questa Corte a pag. 2 della ordinanza n. 8990 in data 16.4.2009 là dove, tra i giudizi pendenti innanzi al TAR di Ancona ed in relazione ai quali è stata pronunziata la giurisdizione del giudice ordinario, viene indicato quello iscritto al n. R.G. 1001389/06 (errato) in luogo di quello iscritto al n. R.G. 1001392/06 (esatto);

ordina alla cancelleria di procedere alla annotazione della detta correzione sull’originale del provvedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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