Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2071 del 05/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2071 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 14151-2011 proposto da:
FAINI FRANCO FNAFNC40H27E667L, domiciliato ex lege in
ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
MASTROSIMONE con studio in DESENZANO DEL GARDA, VIA

2014

GARIBALDI 33 giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2047
contro

GUAINAZZI LUIGI GNZLGU40M01C312J, GIOVANAZZI LUIGI
GVNLGU30P16E6670, elettivamente domiciliati in ROMA,

1

Data pubblicazione: 05/02/2015

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato
DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANTONELLO LINETTI, BRESCIANI
TULLIO giusta procura speciale a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 1112/2010 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/12/2010,
R.G.N. 931/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato DANIELE MANCABITTI anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi;

2

– controricorren ti. –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/12/2010 la Corte d’Appello di Brescia ha
respinto il gravame interposto dal sig. Franco Faini in relazione
alla pronunzia Trib. Brescia 19/4/2006, di rigetto -per ravvisata
maturata prescrizione- della domanda, proposta nei confronti dei

terzo della proprietà del terreno in Desenzano sul Garda di cui
questi ultimi risultavano unici acquirenti in base all’<>, giusta <>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Faini
propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resistono con controricorso i sigg. Giovanazzi e Guainazzi, i
quali spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi,
illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente in via principale denunzia
<> degli artt. 1362, 1367,
1399, 1711 c.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.;
nonché <> motivazione su punto
decisivo di controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 5,
c.p.c.
Si duole che sia stata dalla corte di merito rigettata la
domanda erroneamente ritenendo che «la dichiarazione sottoscritta
dalle parti il 30 giugno 1989 e la relativa ratifica operata dal
mandante non sarebbe sufficiente a rivestire di forma scritta il

3

sigg. Luigi Giovanazzi e Luigi Guainazzi, di intestazione per un

negozio fiduciario tra le parti, non essendo preesistente all’atto
notarile di trasferimento dell’immobile>>, laddove «la
dichiarazione resa dai convenuti, odierni appellati, in calce
all’atto del 30.06.89 e nella postilla datata 30.11.90 costituisce
la prova dell’esistenza del negozio fiduciario tra le parti in

fiduciante Faini, che ratifica espressamente con forma scritta il
loro operato. Gli stessi Guainazzi e Giovinazzi rilasciano
quietanza per le somme ricevute dal Faini ed inoltre sottoscrivono
la postilla con il seguente inciso “l’imposta suppletiva di
registro è stata pagata dai tre soci Faini, Guainazzi e
Giovanazzi, secondo le rispettive quote”>>.
Lamenta che «l’atto contenente il negozio fiduciario datato
30 giugno 1989, e la relativa ratifica sottoscritta dalle parti,
seppure posteriore all’atto notarile di trasferimento immobiliare,
può pacificamente essere considerato come atto che, redatto per
fini consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in
modo inequivoco la volontà dell’attore: quella di ottenere il
trasferimento del bene immobile da lui fatto intestare
fiduciariamente ai convenuti, volontà inequivocabilmente
incompatibile con quella di rifiutare l’operato del

falsus

procurator>>.
Con il 1 0 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano
violazione degli artt. 2934, 2935 cc., in relazione all’art. 360,
1 0 co. n. 3, c.p.c.

4

quanto i fiduciarii riconoscono il diritto di proprietà in capo al

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente
individuato il momento di decorrenza della prescrizione ex art.
2935 c.c. facendo riferimento all’atto di messa in mora anziché
<>.
Con il 2 ° motivo denunziano violazione degli artt. 100, 345
c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<> della motivazione su punto
decisivo di controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 5,
c.p.c.
Si dolgono che, essendo rimasta incontestata la qualificazione
del rapporto come fiduciario, erroneamente la corte di merito ha
ritenuto non nuova la domanda modificata in appello da
controparte, la quale <>.
I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente
esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in
parte infondati.

5

dell’immobile stesso all’altra>>.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo
di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per
ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale
indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli
espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c.- è proposto;

l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione
assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione
delle considerazioni che, in relazione al motivo come
espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione
della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ).
Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di
legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata
cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri
della specificità, della completezza, e della riferibilità alla
decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di
argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle
dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo
inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo
e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o
con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di
legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la
violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di
merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ).
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma

6

dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente

rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione
di cui all’art. 366, 1 0 co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile
che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione
sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato
la controversia, nonché delle vicende del processo e della

elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso,
senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri
scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata
(v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass.,
22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

a quo

(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dagli odierni ricorrenti.
Va anzitutto posto in rilievo che i ricorsi risultano
formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità
richiesto all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i
ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all’<>, agli <>, alla <> del 26.10.1999,
alla <>, alla <>,

26.10.1999>>, alla <>, alla «postilla datata
30.11.90>>, il ricorrente principale; all’<>,
alla «postilla datata 30.11.1990>>, all’atto del <<28.041989 quando avvenne l'intestazione dell'immobile ai resistenti>>, alla
<>, alle
<>, alle <>, i ricorrenti in via incidentale ]
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per
la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione

(

anche ) dell’esatta

collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se
essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in
sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;
Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da

8

all’atto di appello, alla <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA