Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 9758/15) proposto da:

IMMOBILIARE FRA.GI S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Carlo Cama ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Guglielmo

Izzo, in Roma, Viale Carso, n. 43;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ “(OMISSIS) S.R.L.” (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del curatore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Pier Carlo

Cajani e Davide Longhi, elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Loretta Uttaro, in Roma, v. dei Conciatori, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4077/2014,

depositata il 18 novembre 2014 (notificata l’11 febbraio 2015).

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con rogito notarile del 30 marzo 2006 la s.r.l. (OMISSIS) vendeva alla s.r.l. Immobiliare Fra.Gi tre appartamenti con tre box in uno stabile sito in (OMISSIS), prevedendosi – con riguardo al pagamento del prezzo degli immobili – oltre all’accollo di un mutuo, anche il versamento di acconti, che parte acquirente dichiarava e riconosceva di aver integralmente corrisposto con uno dei mezzi di pagamento previsti dalla legge alla società venditrice, che ne rilasciava ampia e finale quietanza liberatoria. A seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società venditrice il curatore della relativa procedura, esaminando le scritture contabili, rilevava l’esistenza di un credito della indicata società fallita nei confronti dell’anzidetta società acquirente per un importo di Euro 90.013,20, corrispondente al totale degli acconti come prima specificati. Pertanto, sull’assunto che le quietanze non erano opponibili alla procedura concorsuale e che le stesse avrebbero dovuto ritenersi simulate poichè alcuna somma risultava in concreto effettivamente incassata dalla s.r.l. (OMISSIS) prima della sua dichiarazione di fallimento, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza – la s.r.l. Fra.Gi per sentir accertare tale suo debito, con la conseguente condanna al pagamento della relativa somma.

Nella costituzione della convenuta, Vada Tribunale, con sentenza n. 78/2013, accoglieva integralmente la domanda.

Interposto appello da parte della società soccombente e di tale G.I., nella resistenza dell’appellato Fallimento, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 4077/2014, previa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva del G., rigettava il gravame della s.r.l. Fra.Gi, riconfermando la natura simulata delle quietanze di pagamento risultanti dall’atto di compravendita del 30 marzo 2006 a rogito notar M. di Genova.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – la s.r.l. Fra.Gi, resistito con controricorso la curatela del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS).

In data 13 marzo 2019 il difensore costituito per la Società ricorrente “s.r.l. Immobiliare FRA.GI” ha depositato dichiarazione – del 21 gennaio 2019 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (notificato telematicamente al controricorrente a mezzo pec) ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritta dallo stesso difensore in virtù di procura speciale conferitagli dal legale rappresentante della medesima società, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio.

L’atto di rinuncia risulta essere stato ritualmente ed incondizionatamente accettato dal controricorrente con dichiarazione sottoscritta dai suoi difensori dell’11 febbraio 2019, anch’essa notificata alla controparte a mezzo pec.

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dello stesso art. 391 c.p.c., comma 4.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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