Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 20/07/2021), n.20709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19113-2019 proposto da:

NETURBA’ SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CITTA’ D’EUROPA 623, presso

lo studio dell’avvocato LA RUSSA GIORGIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

SETTIMO N 86, presso lo studio dell’avvocato COLETTA RENATO ZELINDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLETTA FABIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di G.L. nei confronti di Neturbà servizi ecologici s.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo alla cessione del ramo di azienda, in virtù di sentenza passata in giudicato nei confronti di Consorzio Formula Ambiente soc. coop. a r.l., cessionaria, e della stessa Neturbà s.r.l., cedente;

la Corte evidenziava il valore di costituzione in mora della domanda giudiziale di pagamento delle retribuzioni svolta dal G. in altro risalente giudizio (R.G.L. 1282/2005, definito con sentenza n. 564/2014, divenuta irrevocabile), osservando che, ancorché la stessa domanda fosse stata formulata tardivamente, ciò non escludeva la sua efficacia sostanziale di atto di costituzione in mora, e che nella predetta domanda il G. aveva formalmente rivendicato le differenze retributive maturate nel periodo successivo alla cessione del ramo di azienda non soltanto nei confronti della cessionaria ma anche nei confronti della cedente, con ciò determinandosi la costituzione in mora del debitore e l’interruzione della prescrizione;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Neturbà s.r.l. in liquidazione sulla base di unico motivo;

il lavoratore resiste con controricorso, illustrato con memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, osservando che nel richiamato precedente giudizio G.L. aveva chiesto in via principale l’accertamento del diritto al trasferimento ex art. 2112 c.c. alle dipendenze del Consorzio Formula Ambiente e, con domanda accessoria alla prima, il pagamento in solido delle retribuzioni: ne conseguiva che solo nel caso di accoglimento della domanda principale si sarebbe prodotto l’effetto sostanziale di costituire in mora Neturbà s.r.l., interrompendo la prescrizione, e che la Corte aveva attribuito rilevanza ad argomentazioni giuridiche che difettavano totalmente dei requisiti di legge per avere efficacia interruttiva;

la censura è inammissibile: in presenza di sentenza che afferma il carattere di costituzione in mora di precedente ricorso proposto dal lavoratore e in difetto di precisa trasposizione testuale da parte del ricorrente dell’atto di cui si contesta il valore di costituzione in mora, deve ritenersi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza (Cass. n. 24340 del 04/10/2018), non essendo consentito al giudice di valutare l’idoneità dell’atto ai fini della interruzione della prescrizione che si contesta;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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