Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 10/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20709 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PONTERIO CARLA

SENTENZA

sul ricorso 5411-2013 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
2018
1102

PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. C.F. 00488680588,

Data pubblicazione: 10/08/2018

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
126, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA
PUJATTI CERVENCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIACINTO FAVALLI, giusta

– controricorrente

avverso la sentenza n. 9319/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/02/2012 r.g.n. 6061/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato; PAOLO BOER;
udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega Avvocato
GIACINTO FAVALLI.

delega in atti;

R.G. n. 5411/2013

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 9319 depositata il 22.2.2012,
ha respinto l’appello dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
“Giovanni Amendola” – INPGI (d’ora in avanti solo INPGI) avverso la sentenza di
primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Gruppo

pagamento di contributi omessi e sanzioni.
2. La Corte territoriale ha dato atto della pretesa contributiva originata dal
verbale di accertamento n. 2 del 1998 ed avanzata:

nei confronti della Divisione La Repubblica, ai sensi del D. Lgs. N. 314
del 1997, in relazione ai premi versati il 31.1.1998 per l’assicurazione
integrativa stipulata in favore dei giornalisti per la copertura di rischi
professionali ed extraprofessionali;

• nei confronti della Divisione L’Espresso, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del
1997, in relazione ai premi versati nell’anno 1998 per la polizza
multirischi e per le polizze concernenti il rimborso spese sanitarie e gli
infortuni professionali ed extraprofessionali;
• nei confronti della Divisione L’Espresso, ai sensi dell’art. 9 bis, L. n. 166
del 1991, in relazione ai premi versati per l’assicurazione contro il furto
stipulata in favore di alcuni giornalisti per gli anni dal 1994 al 1997.
3. La Corte d’appello ha ritenuto, riguardo a quest’ultima pretesa contributiva,
come la stessa non potesse trovare fondamento nell’art. 9 bis, L. n. 166 del
1991, in quanto il contributo di solidarietà a carico del datore di datore, previsto
da tale disposizione, era riferito esclusivamente a “le contribuzioni e le somme
versate o accantonate … a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme
assicurative … al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali”, categoria a cui erano estranei i premi versati per la polizza
assicurativa contro il furto.
4.

Sulle polizze cumulative per rischi professionali ed extraprofessionali,

comuni alle due Divisioni, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il
credito contributivo in relazione ai premi versati per polizze stipulate dai datori
di lavoro per i rischi professionali, dovendo escludersi che tali premi potessero

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Editoriale l’Espresso spa, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per il

R.G. n. 5411/2013

rientrare nella “retribuzione imponibile”, in quanto integrative delle assicurazioni
obbligatorie e quindi stipulate nell’esclusivo interesse datoriale.
5.

Quanto ai premi versati per le polizze a copertura dei rischi

extraprofessionali (erroneamente indicati come “professionali”, nella penultima
pagina, rigo 7 della sentenza d’appello), la Corte di merito ha dato atto di come

testimoniali e documentali, le allegazioni della società in ordine all’avvenuto
pagamento dei contributi; ha dato atto di avere richiesto alla società di
“specificare i criteri e gli importi utilizzati per la quantificazione”, senza esito, e
di avere sollecitato l’Inpgi a chiarire i criteri utilizzati per la quantificazione dei
contributi per l’anno 1998, senza ottenere risposta.
6. Ha quindi ritenuto non compiutamente assolto l’onere di prova, gravante
sull’Inpgi, di indicare e dimostrare l’entità dei premi versati dalla società a
copertura dei rischi extralavorativi, i soli assoggettabili all’obbligo contributivo.
7. Ha sottolineato come peraltro la polizza cumulativa per infortuni n. 484375,
stipulata dalla Divisione L’Espresso, riguardasse non solo i giornalisti ma anche
gli altri dipendenti e come l’Inpgi avesse calcolato i contributi sull’intera somma
versata a titolo di premio, senza che fosse possibile distinguere quanto versato
per i giornalisti e quanto per altre figure professionali, risultando in tal modo
non assolto l’onere di prova gravante sull’Istituto.
8. Riguardo ai premi versati per contratti di assicurazione polizza multi rischi e
rimborso spese sanitarie, la Corte di merito ha ritenuto non assolto l’onere
probatorio in ragione della mancata produzione da parte dell’Inpgi, benché
richiestone con ordinanza del 19.11.2009, delle copie dei relativi contratti
assicurativi.
9. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inpgi, affidato a due
motivi, cui ha resistito con controricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso spa.
10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso l’Inpgi ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c.,
e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Carla Ponterio,

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la sentenza di primo grado avesse ritenuto provate, sulla scorta delle risultanze

R.G. n. 5411/2013

2. Ha sostenuto come spetti all’ente previdenziale provare l’erogazione di
somme rientranti nella retribuzione imponibile, mentre grava sulla controparte
dimostrare le circostanze che comportano l’esclusione di determinate somme
dalla base imponibile ai fini contributivi.
3. Ha argomentato come la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il

l’onere di quantificare la parte di premio riferibile al personale con qualifica di
giornalista e ai rischi extraprofessionali, laddove avrebbe dovuto porre a carico
della società, interessata a limitare l’addebito, l’onere di determinare la quota di
premio esente da contribuzione.
4.

Col secondo motivo di ricorso l’Inpgi ha censurato la sentenza per

motivazione contraddittoria ed omessa pronuncia in relazione all’addebito
contributivo relativo alla Divisione La Repubblica per gli importi pagati a titolo di
premio per la Polizza Cumulativa Infortuni n. 484373, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.
5. Ha rilevato come la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della prova
documentale fornita dall’Inpgi sull’entità del premio versato per la polizza
cumulativa infortuni, limitatamente al personale con la qualifica di giornalista
della Divisione La Repubblica, avrebbe omesso di trarre le dovute conseguenze.
6. Entrambi i motivi sono infondati.
E stato più volte affermato che “La retribuzione imponibile ai fini

7.

previdenziali, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, comprende tutto ciò che
in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del
lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle
somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla
rilevando che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata non nelle mani del
lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista
in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione
patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto
di lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio
economicamente valutabile (Cass. n. 24602 del 2011; Cass. n. 13097 del

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suddetto criterio di distribuzione dell’onere probatorio addossando all’Istituto

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2007); nozione analoga è desumibile dall’art. 12 citato, nel testo attualmente in
vigore, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
8.

Con riferimento ai premi versati per polizze assicurative, la stessa

giurisprudenza ha evidenziato che “rientrano nella retribuzione imponibile le
somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro

assicurativa dei suoi dipendenti (“terzi” beneficiari del contratto assicurativo)
contro i rischi da infortuni extraprofessionali (ossia verificatisi fuori dall’attività
lavorativa); mentre non rientrano nella retribuzione imponibile i premi pagati
dal datore di lavoro per l’assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia
verificatisi a causa od in occasione dell’attività lavorativa), perché in tal caso il
pagamento del premio non costituisce un’integrazione della retribuzione, ma è
diretto a soddisfare un’obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli
eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 c.c., o per il fatto dei
propri dipendenti, sia che l’Assicurazione volontaria integri quella obbligatoria
presso l’Inail, sia che copra un rischio professionale (quale quello dei dirigenti
d’azienda) per il quale non sia prevista alcuna tutela assicurativa obbligatoria”.
9. Né in senso contrario depone la giurisprudenza richiamata dall’Inpgi nella
memoria di cui all’art. 378 c.p.c. Difatti, le sentenze di questa Corte (Cass. n.
5989 del 1988; n. 3761 del 1987; n. 9950 del 1991), si sono pronunciate a
proposito di premi versati per polizze a copertura di rischi extraprofessionali,
affermandone l’inclusione nella retribuzione imponibile; altre pronunce pure
richiamate (Cass. n. 6169 del 1999; Cass. n. 9517 del 1992; Cass. n. 1428 del
1998) avevano riguardo a benefici in natura oggetto di obbligazioni
pattiziamente inserite nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro,
considerate di natura retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto.
10. In relazione al caso di specie, occorre precisare come l’Inpgi non abbia
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che i premi
relativi ai rischi professionali non possono rientrare nel concetto di retribuzione
imponibile, ai sensi dell’art. 12, L. n. 153 del 1969, e degli artt. 46 e 48 del

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ad una compagnia di assicurazione per il pagamento del premio di una polizza

R.G. n. 5411/2013

D.P.R. n. 917 del 1986; né nella parte in cui ha delimitato l’ambito della pretesa
contributiva dell’Istituto appellante con riferimento ai soli giornalisti.
11. Lo stesso Istituto, nel ricorso in esame, ha chiesto che fosse enunciato il
seguente principio di diritto: “Qualora il datore di lavoro stipuli polizze a
copertura dei rischi indistintamente professionali ed extraprofessionali per tutto

lavoratori soggetti a tutele specifiche e l’onere di comprovare la parte di premio
riferibile alla copertura di rischi professionali, fa carico al datore di lavoro che
intende limitare l’addebito, altrimenti commisurabile all’intero importo del
premio”.
12. La formulazione del principio di diritto sottende la necessità di distinguere
e separare la parte di premio riferita al personale diverso dai giornalisti e alla
copertura di rischi professionali, sul presupposto implicito ma pacifico della non
assoggettabilità a contribuzione di tali voci.
13. L’Inpgi, in sostanza, non ha contestato l’assunto per cui la propria pretesa
può riguardare unicamente i contributi dovuti sui premi per polizze assicurative
stipulate in favore dei soli giornalisti e per i soli rischi extraprofessionali, ma, in
ragione del carattere cumulativo delle polizze assicurative stipulate dalla società
e in virtù del principio di vicinanza della prova, ha preteso di addossare alla
controparte l’onere di dimostrare il quantum dei premi non assoggettabili a
contribuzione, in quanto riferiti a dipendenti non giornalisti e a rischi
professionali.
14.

La tesi dell’Inpgi, volta ad addossare alla società datoriale l’onere di

provare la parte di premio non assoggettabile a contribuzione, non può trovare
supporto nella giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal medesimo Istituto
(Cass., n. 461 del 2011; Cass. n. 1077 del 1999; Cass. n. 5060 del 1983).
15. In tali pronunce si è affermato il principio in base al quale “in materia di
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali,
attese, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art.
12, comma 1, (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore
riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro, la
tassatività dell’elencazione delle voci, che, in base allo stesso art. 12, comma 2

Carla Ponterila, esten ore

il personale, l’onere di sceverare la parte di premio riferibile a categorie di

R.G. n. 5411/2013

sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell’onere
probatorio è che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto
dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del
rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una
delle cause di esclusione di cui al citato comma 2.

eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che
intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge,
danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata”,
costituendo i relativi requisiti fatti costitutivi del diritto all’esonero che, come
tali, devono essere provati da chi invoca l’esonero stesso (cfr., Cass. nn. 16639
del 2014; 21898 del 2010; 499 del 2009; 16351 del 2007; 5137 del 2006).
17. La stessa sentenza richiamata nel ricorso in esame (Cass. n. 16351 del
2007) è conforme all’orientamento di questa Suprema Corte (Cass. n. 19262
del 2003) alla stregua del quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione
contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in
base alle quali, in sede amministrativa, l’Inps, nell’irrogare la sanzione, abbia
negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell’impresa
opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo
richiesto”.
18. In base ai principi di diritto appena richiamati, grava sull’Istituto che
afferma la sussistenza del credito contributivo, l’onere di provare i fatti
costitutivi della pretesa e grava sulla parte che eccepisce di avere diritto agli
sgravi contributivi o ad altre forme di detrazione, l’onere di provare i fatti
impeditivi, in tutto in parte, del diritto altrui.
19.

Nella fattispecie in esame, premesso che rientrano nella retribuzione

imponibile, e sono quindi assoggettabili a contribuzione, solo i premi versati a
fronte di polizze concluse dalla società datoriale per rischi extraprofessionali dei
dipendenti giornalisti, e considerato che l’Inpgi ha azionato il proprio credito
contributivo con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo la condanna al
pagamento di una somma determinata, costituiva onere del predetto Istituto

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16. In modo analogo, è stato affermato che “laddove si versi in situazione di

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provare l’an e il quantum del proprio credito, quindi il versamento da parte delle
società di somme rientranti nella retribuzione imponibile (relative a premi per
polizze a copertura dei rischi extraprofessionali dei giornalisti) e l’importo di tali
somme su cui calcolare la contribuzione.
20.

L’Inpgi, al contrario, ha deliberatamente azionato il proprio credito in

cumulative, riferite cioè a rischi professionali ed extraprofessionali, a beneficio
di dipendenti giornalisti e non giornalisti, quindi anche per voci pacificamente
estranee alla retribuzione imponibile e per un importo complessivo certamente
superiore ai contributi che poteva legittimamente pretendere.
21. In tal modo, l’Istituto si è reso inadempiente all’onere di provare i fatti
costitutivi in relazione all’intero credito azionato (avendo dimostrato l’an della
propria pretesa nei limiti delle somme facenti parte della retribuzione imponibile
dei giornalisti) e non ha fornito la prova del quantum della pretesa correlata ai
premi assoggettabili a contribuzione, perché rientranti nella retribuzione
imponibile dei giornalisti. Anzi, ha preteso di trasferire sulla controparte l’onere
di provare, non il diritto agli sgravi o a detrazioni di sorta, bensì il quantum
della stessa pretesa contributiva, azionata per eccesso.
22.

Non può essere utilmente invocato dall’Istituto ricorrente il criterio

empirico della vicinanza alla fonte di prova “il cui uso è consentito solo quando
sia necessario dirimere un’eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti
estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l’onere probatorio
dalla parte che ne sia onerata, sia l’altra a dover dimostrare, per prossimità alla
suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla
controparte”, (Cass. n. 17108 del 2016; 14375 del 2016), non ricorrendo nella
fattispecie in esame i requisiti suddetti per mancanza, a monte, della prova dei
fatti costitutivi in relazione al quantum della pretesa azionata.
23. In base ai rilievi appena svolti, deve ritenersi corretta l’applicazione, ad
opera della Corte territoriale, della regola di distribuzione dell’onere di prova e
la conclusione sul mancato assolvimento dello stesso da parte dell’Inpgi.
24. Quanto detto porta a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso,
atteso che le somme versate a titolo di premio per la polizza cumulativa

Carla Ponte o, estens re
7

relazione ai premi complessivamente versati dalle società per le polizze

••
R.G. n. 5411/2013

infortuni stipulata dalla Divisione La Repubblica n. 484373S erano sì riferite ai
soli giornalisti, ma volte a coprire i rischi sia professionali e sia
extraprofessionali, risultando anche in tal caso non dimostrato il credito
contributivo nel quantum.
25. Per le considerazioni svolte, il ricorso dell’Inpgi deve essere respinto, con

liquidate come in dispositivo.
26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 14.3.2018 e del 16.5.18.

Il Consiglie est.
Dott.ssa crt

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Il Presidente
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Dottsa Enrica D’ ntonio
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condanna dell’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,

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