Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.M. elettivamente domiciliata in ROMA, via P. Leonardi

Cattolica 3 presso l’avv. Ferrara Alessandro con l’avv. Ferrara

Silvio che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Questore di Roma dom.ti in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avversa l’ordinanza di proroga 24.3.2010 del GdP di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sost.Proc. Generale Dott. SGROI

Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE O.M. – espulsa con decreto del Prefetto di Roma – venne ristretta presso il CIE di Roma P.te Galena e, prima della scadenza del periodo di legge, il Questore richiese proroga D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5; il Giudice di Pace con provvedimento 24.3.2010 dispose la proroga per ulteriori giorni sessanta ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento;CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 9.6.2010 lamentando la violazione di legge consistita nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida; l’Amministrazione si è costituita negando la sussistenza di norme che tali garanzie imponessero; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, alla cui stregua può affermarsi:

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544 del 2010, cui adde Cass. 4869 del 2010);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione sopra trascritta, e sulla quale pienamente consente la difesa della ricorrente nella memoria finale, nel mentre nulla viene osservato dalla Amministrazione, fa leva su precedenti specifici ai quali il Collegio intende dare pieno corso. La difesa della Amministrazione appare peraltro priva di alcuna consistenza, essa essendo diretta in via esclusiva a sostenere che la proroga del restringimento in un CI.E. sia mero “atto amministrativo” adottato dal giudice del merito. La eccezione non necessita di argomenti per essere disattesa.

La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo, la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa de plano nella specie dal Giudice di Pace di Roma il 24.03.2010, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avv. Silvio Ferrara.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza 24.03.2010 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l’Amministrazione controricorrente a versare all’avv. S. Ferrara antistatario le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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