Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 04/9/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12779-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA BARON giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 61, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAIO TESSER in virtù

di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con un primo atto di citazione, C.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia M.E., assumendo di essere proprietario di un ripostiglio ubicato all’interno del cortile di proprietà del convenuto, in (OMISSIS), locale a servizio dell’immobile adibito a pasticceria, riportato in Catasto del Comune di Venezia, (OMISSIS).

Assumeva che al fine di raggiungere dall’immobile principale il locale ripostiglio, si era avvalso della servitù di passaggio attraverso la proprietà del convenuto, il quale illegittimamente nell’ottobre del 2006 aveva cambiato la serratura del cancello di accesso al cortile, impedendo quindi l’esercizio della servitù. Concludeva, quindi, affinchè, previo accertamento della servitù di passaggio, costituitasi per usucapione o comunque per destinazione del padre di famiglia, ovvero previa costituzione in via coattiva della servitù medesima ex artt. 1051 o 1052 c.c., essendo il locale de quo intercluso, e rispondendo il suo uso all’esigenza dell’attività industriale svolta nel locale adibito a pasticceria, il convenuto fosse condannato alla riduzione in pristino stato.

Si costituiva il M. il quale negava in radice la fondatezza della domanda, sostenendo che in realtà il locale a servizio del quale si chiedeva la tutela del diritto di servitù era di sua proprietà, in quanto escluso dal novero dei beni trasferiti in favore dell’attore giusta atto di compravendita del 31 maggio 1984, concluso tra la propria genitrice ed il C..

Con separato atto di citazione l’attore conveniva nuovamente in giudizio il M. chiedendo accertarsi l’acquisto della proprietà del ripostiglio per usucapione ventennale.

Riunite le due cause, il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 724 del 9 aprile 2014 rigettava integralmente le domande dell’attore, condannandolo altresì al rimborso delle spese di lite.

In primo luogo rilevava che non era sostenibile che la mancata menzione anche del ripostiglio oggetto di causa nel titolo di acquisto dell’attore del locale adibito a pasticceria, potesse ricondursi ad un mero errore di trascrizione da parte del notaio rogante.

Infatti, le parti avevano avuto modo di intendere appieno l’effettivo contenuto dell’atto, ed inoltre l’omessa indicazione del bene appariva frutto di una puntuale volontà delle parti, come comprovato dal tenore del preliminare dell’11 ottobre 1983, nel quale si faceva menzione del ripostiglio de quo, prevedendosi una serie di obblighi a carico della venditrice, emergendo quindi l’intenzione di tenerlo ben distinto dal bene invece promesso in vendita e poi successivamente acquistato. Tale assunto trovava poi conforto nel fatto che, poco prima del rogito, al ripostiglio erano stati assegnati autonomi identificativi catastali, così da poterlo tenere distinto dal bene invece di lì a poco trasferito.

Quanto invece alla pretesa di essere divenuto acquirente del bene per usucapione, il Tribunale osservava che il locale era stato di fatto nella disponibilità dell’attore sin dal 1964, ma che fino al 1967 era un semplice dipendente della proprietaria, che durante il periodo dal 1967 al 1984 era stato un conduttore del locale adibito a pasticceria, che poi aveva locato ad una terza persona a partire dal 2005.

In relazione al periodo successivo all’acquisto del bene, nel quale, secondo il C., si era comportato da proprietario, rilevava che sebbene emergesse la prova dell’utilizzo del locale da parte dell’istante e dei suoi dipendenti, al fine di ivi riporre gli oggetti e gli attrezzi inerenti l’attività professionale svolta nel locale pacificamente acquistato, non poteva reputarsi dimostrata l’esistenza dell’animus possidendi.

A tal fine ha ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 1141 c.c., comma 2 in base alla quale, se un soggetto ha iniziato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.

Nel caso di specie mancava la prova che in epoca successiva al 1984 l’attore avesse mutato l’originaria detenzione in possesso, dovendosi escludere che la concessione in sanatoria del 1987 potesse essere utile a tal fine, trattandosi di documento che si riferiva catastalmente solo al locale acquistato, e cioè ad un bene diverso dal ripostiglio oggetto di causa.

La domanda di accertamento della proprietà del locale de quo doveva quindi essere rigettata, rivelandosi quindi del pari infondata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un diritto di servitù, mancando la prova della titolarità in capo all’attore del preteso fondo dominante.

La Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 27 marzo 2015, comunicata in pari data, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal C., ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ritenendo che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di accoglimento.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre C.S. sulla base di cinque motivi.

M.E. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141 e 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che successivamente all’acquisto della proprietà del locale adibito a pasticceria il titolo del godimento del locale ripostiglio sia mutato da detenzione in possesso.

A tal fine si richiama il contenuto dell’atto di compravendita nel quale si afferma che a seguito dell’atto, alla parte acquirente erano accordati sia il godimento che il possesso dei beni acquistati, palesandosi tale dichiarazione quindi del tutto idonea a determinare l’interversione della originaria detenzione in possesso.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti chiaramente affermato che l’atto di acquisto del 31 maggio 1984 era da intendersi limitato al solo trasferimento del locale identificato catastalmente come sub 17, avendo a tal fine attribuito rilevanza al contenuto del preliminare che aveva preceduto la stipula del definitivo ed alla condotta della parte venditrice che, proprio nell’imminenza della vendita aveva assegnato al locale de quo autonomi identificativi catastali, assumendosi, secondo la valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede, che si trattava di un’attività volta appunto a prevenire ogni rischio di confusione a seguito del trasferimento del bene di cui al sub 17, che costituiva quindi l’unico oggetto della alienazione.

Risulta quindi evidente che la dichiarazione contenuta nel contratto in punto di riconoscimento del possesso da parte della venditrice in favore del C. non può che intendersi limitata ai beni espressamente interessati dalla compravendita, e non anche a quelli che invece ne erano esclusi, quali appunto il ripostiglio oggetto di causa.

Nè vale a supportare una diversa conclusione il richiamo al tenore delle deposizioni testimoniali, le quali nel loro complesso hanno ribadito che le modalità di godimento del bene da parte del ricorrente sono rimaste sostanzialmente immutate nel corso degli anni, affermazioni queste che lungi dall’avallare la prova di un’interversio possessionis, confortano il convincimento espresso dal giudice di merito per il quale l’originaria condizione di detentore del C. è rimasta immutata in assenza di una formale estrinsecazione di un atto di opposizione a mente di quanto previsto dall’art. 1141 c.c., comma 2.

3. Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141 e 1164 c.c. e art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Venezia ha escluso l’animus possidendi in capo al C., nonostante fino al 2006 questi avesse la disponibilità materiale del ripostiglio.

In senso contrario andava valorizzato il contenuto della domanda di condono edilizio nonchè il complessivo tenore delle deposizioni testimoniali che consentivano di affermare che quanto meno a far data dal 1987 vi era stata un’interversio possessionis.

Il quarto motivo denunzia poi sempre la violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., in quanto si era trascurato di considerare che in realtà l’attore non aveva mai affermato che il locale in esame gli fosse stato concesso in locazione, dovendosi invece ritenere che, anche prima dell’acquisto del locale adibito a pasticceria, avvenuto nel 1984, il godimento del ripostiglio avvenisse nella qualità di possessore.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Il giudice di merito, con valutazione in fatto, congruamente e logicamente motivata, partendo dalla disamina del complesso del materiale istruttorio, è pervenuto alla conclusione che il C., ancorchè avesse fatto uso del locale sin dal 1964, è stato sempre un mero detentore del bene.

A tal fine (e non rileva la circostanza che l’attore ammetta l’effettiva esistenza di un contratto di locazione esteso anche al locale in esame), ha preso atto che dal 1964 al 1967 il ricorrente era un semplice dipendente di colui che gestiva il locale, essendo quindi evidentemente carente il requisito del possesso, e che dal 1967 al 1984 aveva condotto in locazione il locale poi acquistato, sicchè doveva ritenersi che la fruizione del magazzino avvenisse per effetto del medesimo titolo contrattuale, in virtù del quale rivestiva la mera qualità di detentore.

Risulta poi incensurabile, in quanto coerente applicazione dei principi di diritto espressi da questa Corte, la successiva affermazione del giudice di merito secondo cui, anche una volta divenuto proprietario, e quindi possessore, del solo locale contrassegnato catastalmente come sub 17 (non essendo come detto contestabile la correttezza di tale accertamento in fatto del Tribunale), il protrarsi del godimento del locale, proprio perchè avvenuto con modalità sostanzialmente identiche a quelle del passato, non poteva ritenersi idoneo a dare vita ad una autonoma situazione di possesso, dovendo trovare applicazione la previsione di cui all’art. 1141 c.c., comma 2 che impone per la trasformazione del titolo di godimento da detenzione in possesso, il compimento di uno specifico atto di interversione, e ciò anche laddove sia venuto meno il titolo contrattuale che inizialmente assicurava la detenzione (così Cass. n. 12505/1993; Cass. n. 3063/2000), ben potendosi ipotizzare che il proprietario del locale abbia inteso tollerare il protrarsi del godimento del bene, pur essendo venuto meno il rapporto di locazione che interessava il bene poi alienato nel 1984.

Quanto invece alla possibile rilevanza della domanda di condono del 1987 quale atto idoneo a porre in essere una valida opposizione del detentore nei confronti del proprietario, in disparte l’evidente carenza del requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 6, nella parte in cui il ricorrente omette di riprodurre integralmente l’istanza de qua, facendo peraltro riferimento per l’identificazione dei beni interessati dalla domanda, ad elaborati grafici che del pari non risultano riprodotti in ricorso, va osservato che la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato la questione, ritenendo che la richiesta de qua non potesse assumere rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione, trattandosi di istanza che faceva riferimento a beni individuati diversi da quello oggetto di causa, e precisamente al locale acquistato pacificamente con l’atto del 1984.

Trattasi evidentemente di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, che non è suscettibile di poter essere messa in discussione in questa sede, attesa anche l’applicabilità alla fattispecie della novellata previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., che preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 5 ancorchè sub specie di denunzia di omessa disamina di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1051,1052 e 1062 c.c., nella parte in cui la sentenza del Tribunale, una volta escluso che il C. fosse proprietario del locale ripostiglio, ha ritenuto infondata anche la domanda volta ad ottenere la costituzione o il riconoscimento del diritto di servitù di passaggio attraverso il cortile del M..

In tal senso sarebbe stata trascurata la dichiarazione testimoniale di M.M., attuale conduttrice dell’immobile del C., la quale ha riferito che nel cortile del convenuto sono ubicati i contatori delle utenze a servizio del locale, sicchè in relazione a tali beni si imponeva comunque la disamina della domanda concernente il diritto di servitù.

Il motivo, come peraltro confermato dallo stesso tenore della sua formulazione, tradisce in maniera palese l’aspirazione di parte ricorrente ad una rivalutazione dei fatti di causa.

Ed, invero, come peraltro sottolineato dalla Corte d’Appello nell’ordinanza emessa ex art. 348 ter c.p.c., l’attuale posizionamento dei contatori è tale da consentire la possibilità di accesso ai medesimi direttamente dal locale di proprietà dell’attore, il chè esclude quindi che si profili la necessità di costituire una servitù di passaggio.

Il reale intento del ricorrente risulta poi manifestarsi alla pagina 22 del ricorso, laddove addebita al Tribunale di non avere disposto una CTU al fine di pervenire ad una nuova ricostruzione del fatto, richiesta questa che tradisce l’aspirazione ad un esito che evidentemente non può avere spazio in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo di ricorso lamenta poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1431, 1433, 115 c.p.c. e art. 2727 c.c..

Si sostiene che nel giudizio di merito si era affermato che la mancata inclusione nell’atto di vendita del 1984 anche del locale ripostiglio era frutto di un errore materiale del notaio rogante, errore che era essenziale e riconoscibile alla luce del complessivo materiale istruttorio.

La censura, anche in questo caso, mira ad una diversa ricostruzione dei fatti, in difformità da quanto adeguatamente ed articolatamente motivato dal giudice di merito.

Il Tribunale, proprio partendo dall’andamento delle trattative e dal contenuto del preliminare che aveva preceduto l’atto di vendita, e considerata anche la decisione della parte venditrice di assegnare autonomi identificativi catastali al ripostiglio, in vista dell’imminente vendita, ha escluso che l’omessa menzione del ripostiglio nell’atto di vendita sia frutto di un errore del notaio, e tanto meno di un errore vizio nel quale siano incorse le parti, apparendo invece frutto di una meditata scelta dei contraenti.

Il motivo mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi indiziari ricavabili dal tenore del preliminare (non potendosi attribuire invece rilevanza ad atti di provenienza unilaterale del ricorrente e peraltro compiuti a distanza di tempo dalla vendita, come appunto la domanda di condono del 1987), risolvendosi quindi in maniera evidente in una censura di merito che è inammissibile anche alla luce del limite alla deducibilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in ragione dell’applicabilità alla fattispecie del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c.

6. Il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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