Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20708 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 20/07/2021), n.20708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28103-2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 322, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI UMBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARIDA’ AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/03/2019;C 0

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata presso l’Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dell’architetto A.F. in relazione all’anno 2007 e dovuto il relativo contributo richiesto al predetto dall’ente con avviso di addebito notificato il 26/2/2015, affermando l’obbligo per gli ingegneri e architetti lavoratori dipendenti che prestano attività di lavoro subordinato di iscriversi alla gestione separata presso l’Inps e di versare ad Inarcassa il contributo integrativo;

avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il professionista deducendo unico motivo di censura;

l’Inps ha resistito con controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di censura A.F. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 3, comma 9, nonché dell’art. 437 c.p.c., comma 2 dell’art. 112 c.p.c. e del principio di rilevabilità d’ufficio della prescrizione nella materia previdenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che nella materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto, ai sensi della L. 8 agosto 1995 n. 335, alla disponibilità delle parti e che nel caso in esame la Corte di merito aveva omesso di rilevare ex officio la prescrizione quinquennale delle somme portate dall’avviso di addebito, maturata tra il termine per il pagamento dei relativi contributi (16.6.2008) e la notifica della nota pervenuta all’istante il 21.6.2013, avente valore di atto interruttivo;

il motivo è inammissibile;

a fronte di sentenza che si occupa esclusivamente della questione relativa alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata nei confronti di chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale e non occasionale dell’attivita di ingegnere o architetto, senza affrontare in alcun punto il tema della prescrizione dei debiti contributivi, parte ricorrente non allega, trascrive o produce gli atti processuali dai quali evincere che al Giudice di merito sia stata offerta l’allegazione delle circostanze di fatto su cui la questione di prescrizione, dedotta per la prima volta in cassazione, si fonda, cosi da poterne sindacare il mancato rilievo officioso in quella sede (cfr. Cass. n. 7048 del 11/04/2016, secondo cui “Il ricorrente per cassazione che riproponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto”);

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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