Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20708 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11252/2015 R.G. proposto da:

N.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,

alla Via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Piero

Cesarei, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via della Piramide Cestia, n. 1 /b, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Maria Giovannelli, che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Barbara Fiore e all’avvocato Maria

Notaristefano lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine della scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

avverso l’ordinanza in data 26.3.2015 assunta dal giudice del

tribunale di Perugia nell’ambito della causa civile iscritta al n.

6774/2014 r.g.;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 22.5.2014 al tribunale di Perugia l’avvocato L.F. esponeva che aveva svolto attività di assistenza e consulenza giudiziale su incarico e per conto dell’avvocato N.A. nei giudizi da costei promossi nei confronti di terzi soggetti; che controparte non aveva provveduto al pagamento delle sue spettanze.

Chiedeva ingiungersi a N.A. il pagamento della somma di Euro 103.475,85, oltre accessori.

Con decreto n. 1862/2014 il tribunale di Perugia pronunciava l’ingiunzione siccome domandata.

Con atto di citazione notificato in data 23.10.2014 N.A. proponeva opposizione.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione opposta.

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Perugia, in quanto competente inderogabilmente, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), (“codice del consumo”), il tribunale di Roma, nel cui circondario ella opponente – consumatore nel rapporto professionale con l’avvocato L. – era residente; eccepiva pregiudizialmente l’intervenuta prescrizione dell’avversa pretesa; deduceva nel merito l’insussistenza dell’azionato credito.

Costituitosi, il ricorrente invocava il rigetto dell’opposizione.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.3.2015 con ordinanza in data 26.3.2015 il giudice adito rigettava, tra l’altro, l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale.

Esplicitava che, a prescindere dalla qualificazione dell’opponente in guisa di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del codice del consumo, nel caso di specie non risultava “prodotto alcun contratto di conferimento di incarico professionale, da parte opponente a parte opposta, recante una clausola vessatoria” (così ordinanza in data 26.3.2015) del tipo di quella di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo; che di conseguenza era stato correttamente adito con l’azione monitoria il tribunale di Perugia ai sensi dell’art. 637, comma 3.

Avverso tale ordinanza N.A. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza; ha chiesto dichiarare il tribunale di Roma territorialmente competente.

L.F. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità N.A. deduce quanto segue.

Preliminarmente, che l’esperito regolamento è senz’altro ammissibile alla stregua dell’insegnamento n. 20449/2014 delle sezioni unite di questa Corte di legittimità.

Altresì, che, contrariamente all’assunto del tribunale di Perugia, la competenza esclusiva – esclusiva sia in rapporto ai fori di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., sia in rapporto al foro di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3 – del foro di residenza del consumatore, giusta la previsione dell’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo, “è applicabile ad ogni rapporto tra professionista e consumatore e ciò sia nel caso in cui il rapporto tra le parti sia disciplinato da un contratto scritto (…) sia nel caso in cui manchi un contratto scritto” (così ricorso, pag. 6 – 7).

Inoltre, che la qualifica di consumatore spetta alle persone fisiche allorchè abbiano stipulato contratti per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata; che ella ricorrente, siccome emerge dalla documentazione allegata dalla medesima controparte, “ha richiesto le prestazioni professionali dell’avv. L. non in quanto avvocato, ma in quanto soggetto leso nella propria sfera personale da dichiarazioni false e diffamatorie legate soprattutto al rapporto familiare con il padre N.L.” (così ricorso, pag. 9); che “pertanto nell’ambito del rapporto professionale con l’avv. L. (…) deve essere considerata come consumatore, con tutto quanto ne consegue” (così ricorso, pag. 11).

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Ed invero, contrariamente alla prospettazione della ricorrente e conformemente alle conclusioni del P.M. e del resistente, l’inammissibilità dell’esperito ricorso si svela propriamente alla luce dell’insegnamento (rette ordinanza) n. 20449 del 29.9.2014 delle sezioni unite di questa Corte, alla cui stregua, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto – siccome nel caso ora all’esame di questa Corte – dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che – il che non è nel caso ora in esame – quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perchè si possa far luogo alla condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. (ord.) 11.2.2014, n. 3003, secondo cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicchè essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa).

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 27.4.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imporlo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, N.A., a rimborsare al resistente, L.F., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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