Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20708 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20708 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 18540-2007 proposto da:
ARIENTI SERAFINO RNTSFN34C15G220T, ARIENTI PIERA
RNTPRI35R42G220F, ARIENTI MADDALENA RNTMDL44A53G220B,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 2,
presso lo studio dell’avvocato FALCONI AMORELLI
ALESSANDRO, che li rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato MADDALONI ANTONIO;
– ricorrenti –

1700

contro

COPPA

ANGELA

CPPNLM38E48E259E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo

Data pubblicazione: 10/09/2013

studio dell’avvocato AGAMENNONE STEFANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
GIULIO TORTI;

controri corrente

avverso la sentenza n. 1096/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI difensore
dei ricorrenti che si è riportato agli atti depositati
e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato STEFANO AGAMENNONE difensore della
resistente che si è riportato agli atti depositati e
ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

t

Arienti-Coppa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano,pronunciandosi con sentenza n. 1096/07 depos.
in data 20.4.2007 , sull’appello proposto da Serafino,Maddalena e Piera

accolta la domanda contro di essi proposta da Angela Maria COPPA – rigettava
il gravame condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
La Coppa invero, essendo sorta con i fratelli del proprio marito defunto una
vertenza circa i diritti reciprocamente vantati sulla cappella funeraria sita nel
comune di Paderno Dugnano, di cui essa riteneva di avere la titolarità esclusiva,
aveva denunciato e qualificato come turbativa del relativo possesso, le
affermazioni degli gli appellanti ( tramite lettera del loro procuratore in data
19.10.2001) che rivendicavano, in quanto unici discendenti del fondatore della
cappella, il più ampio diritto primario di sepoltura, diritto che l’attrice, proprietaria
del sepolcro e della relativa concessione, non intendeva loro riconoscere.
La corte milanese, confermando la pronuncia del primo giudice, ribadiva che il
comportamento dei fratelli Arienti integrava la denunciata turbativa possessoria,
e conseguentemente l’inibizione dei medesimi all’affermazione ed all’esercizio
dei poteri di fatto connessi con il diritto primario di sepoltura.
Per la cassazione

la suddetta decisione ricorrono Serafino,Maddalena e

Piera ARIENTI sulla base di sulla base di 2 mezzi; la Coppa

resiste con

controricorso.

Corte Suprema di Cassazio

sez. civ. –

3

ARIENTI avverso la decisione del Tribunale di Monza n. 76/2004 – che aveva

MOTIVI DELLE DECISIONE
Con l’unico mezzo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1170 c.c. , nonché il vizio di motivazione su due punti decisivi della
controversia; sottolineano che il loro legale si era limitato a rivendicare il loro

per cui non era assolutamente configurabile alcuna molestia o turbativa del
possesso della Coppa.
Osserva però la Corte che tale motivo è inammissibile in quanto non si conclude
con il quesito di diritto imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.
applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis.
S’impone dunque la declayatoria d’inammissibilità del ricorso.
Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico
dell’esponente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
In Roma li 20 giugno 2013

IL PR

IL CONSIGLI RE EST.

J

(dott. Ro

(dott. Gaetan An o. Bursese

ENTE
riola )

Giudizierìo

NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

1 0 SET. 2013

diritto di sepoltura senza contestare o mettere in discussione l’altrui possesso,

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