Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20708 del 10/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20708 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 4438-2013 proposto da:
CARBONI

MARIA ALESSANDRA C.F.

CRBMRA44B47G535H,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO
RUSCA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1001

contro

– A.U.S.L. 3 – AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 “GENOVESE”,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata

in ROMA,

VIA NICOLO’

Data pubblicazione: 10/08/2018

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA
AROMOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIO SPOTORNO, giusta delega in atti;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
C.F.

80078750587,

quale

successore

ex

lege

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’
Avvocato MARIA MORRONE, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/02/2012 R.G.N. 221/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCO RUSCA;
udito l’Avvocato MARIO SPOTORNO;
udito l’Avvocato MARIA MORRONE.

dell’I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente e legale

RG 4438/2013
FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Genova ha respinto l’appello di Maria Alessandra Carboni avverso
la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto
nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese ed aveva ritenuto illegittima la
sospensione cautelare disposta da quest’ultima solo per il periodo 4 maggio/9 dicembre 1999,
limitando di conseguenza la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive.
2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che la Carboni era stata licenziata per

ma contestualmente l’amministrazione aveva disposto la sospensione cautelare dal servizio che
si era protratta, in attesa della definizione del procedimento penale, per il periodo massimo di
cinque anni, decorsi i quali la ricorrente era stata riammessa ed aveva prestato servizio sino
alla data delle dimissioni, rassegnate il 30 novembre 2004. Ha aggiunto che con sentenza del
29 aprile 2003 la Corte di Cassazione aveva ritenuto la responsabilità penale della Carboni in
relazione al reato di cui all’articolo 328 cod. pen., per essersi rifiutata, quale medico psichiatra
addetta al pronto soccorso, di recarsi presso la clinica universitaria di psichiatria al fine di
convalidare una proposta di trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il giudice di appello ha ritenuto non fondati i motivi di impugnazione ed ha rilevato che:
a) l’Azienda, nel disporre la sospensione contestualmente alla revoca del licenziamento,
aveva manifestato la volontà di non abdicare all’esercizio del potere disciplinare, ritenendo
piuttosto necessario attendere l’esito del procedimento penale, sicché non si erano verificate
né la consumazione del potere né l’eccepita violazione del principio del ne bis in idem;
b) la sospensione era stata adeguatamente motivata mediante il richiamo ai fatti e alla
gravità del reato contestato;
c) la circostanza che al momento dell’adozione dell’atto non fosse stato ancora disposto il
rinvio a giudizio incideva solo sulla efficacia del provvedimento e non sulla sua validità e
pertanto correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la sospensione fosse divenuta efficace
nel momento in cui si era verificata la condizione richiesta dall’art. 30 del CCNL ;
d) non vi era prova della piena conoscenza da parte della ASL della sentenza definitiva di
condanna e l’amministrazione, che aveva riammesso in servizio la Carboni alla scadenza del
periodo massimo di sospensione, non aveva l’obbligo di assumere notizie sull’esito del
processo penale né era incorsa in alcuna decadenza, perché i termini decorrono dalla
comunicazione della sentenza, nella specie non avvenuta;
e) era stato rispettato il principio dell’immediatezza, in quanto la conoscenza era stata
acquisita nell’agosto 2004 e le dimissioni erano state rassegnate il 1° dicembre, quando il
potere disciplinare poteva ancora essere esercitato;

i

giusta causa il 18 gennaio 1999. Il successivo 4 maggio il licenziamento era stato annullato,

RG 4438/2013

f) l’azienda era quindi tenuta a rispondere solo per il periodo di sospensione cautelare
illegittima e, quanto al risarcimento del danno derivato dall’interruzione dei versamenti dei
contributi da riscatto, il motivo di appello doveva essere ritenuto inammissibile, perché la
appellante non aveva censurato in modo specifico il capo della sentenza con il quale il
Tribunale aveva rilevato che non era stato dedotto che gli omessi versamenti riferibili all’arco
di tempo 4 maggio/9 dicembre 1999 si fossero riflessi negativamente sulla situazione
patrimoniale della Carboni.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Maria Alessandra Carboni sulla

l’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP. La ricorrente e l’Azienda Sanitaria hanno
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
«violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 2106 e 2119 c.c. e 30 provv. P.C.M.
12/9/1996 e del principio generale del ne bis in idem» e rileva che l’azienda aveva esercitato il
potere disciplinare con la contestazione di addebito del 18 giugno 1998 e aveva concluso il
procedimento, deliberando il 18 gennaio 1999 il licenziamento. Poiché il provvedimento di
sospensione cautelare è meramente provvisorio e strumentale, lo stesso non poteva essere
adottato in relazione a fatti per i quali l’azione disciplinare era stata definita con l’irrogazione
della sanzione. La ricorrente aggiunge che nelle ipotesi in cui si è ammessa la rinnovazione del
licenziamento per motivi di forma, si è comunque affermato che l’atto successivo risolve il
rapporto ex nunc, sicché nel caso di specie sarebbe stato necessario un nuovo recesso per
legittimare il provvedimento di sospensione.
1.2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e rileva che erroneamente la
Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente avesse prestato acquiescenza al provvedimento
di revoca del licenziamento con contestuale sospensione dal servizio, posto che, al contrario, la
delibera del 4 maggio 1999 era stata tempestivamente impugnata.
1.3. Con la terza critica la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art.
100 cod. proc. civ. e dei principi generali in tema di interesse ad agire» perché nessun
argomento poteva essere tratto dalla circostanza che in occasione del tentativo di conciliazione
si fosse fatto presente che era cessata la materia del contendere in relazione alla legittimità del
primo licenziamento. L’atto, infatti, era stato revocato dall’Azienda e, quindi, la ricorrente non
avrebbe avuto alcun interesse a contestarlo.

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base di sei motivi, ai quali hanno opposto difese l’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese e

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1.4. Il quarto motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione
dell’art. 30 Provv. P.C.M. 12/9/1996» per avere erroneamente ritenuto che il provvedimento
cautelare fosse stato adeguatamente motivato. Al contrario l’Azienda si era limitata a riportare
i fatti nella loro successione temporale, senza indicare le ragioni per le quali risultava
necessario o comunque opportuno allontanare dal servizio la Carboni.
1.5. La violazione del richiamato art. 30 nonché dell’art. 1418 cod. civ. è denunciata anche
con il quinto motivo, con il quale la ricorrente rileva che la sospensione era stata disposta in
assenza delle condizioni richieste dalla disciplina contrattuale, perché non era stato ancora

collettivo di pubblico impiego, ben diverso da quello di diritto privato, detta disposizioni
regolatrici del rapporto che hanno natura inderogabile, sicché la loro violazione determina la
nullità dell’atto, anche nelle ipotesi in cui si tratti di una deroga in me/ius. Aggiunge che il
rinvio a giudizio è condizione indispensabile per poter disporre la sospensione cautelare
facoltativa in quanto postula l’intervenuta delibazione da parte del giudice sulla consistenza
degli elementi probatori addotti dall’accusa. In detto contesto, quindi, non si può ritenere che
la mancanza della condizione determini solo una temporanea inefficacia del provvedimento di
sospensione perché, al contrario, la stessa incide sulla validità dell’atto.
1.6. Con il sesto motivo, articolato in più punti, la ricorrente denuncia la violazione di
plurime disposizioni di legge e di contratto ( artt. 30 e 36 Provv. P.C.M. 12/9/1996, 5 L.
27/3/2001 n. 97, 9 L. 7/2/1990 n. 19, 129 disp. att. cod. proc. pen., 1175, 1176, 1218, 1375,
1207, 2697, 2729 cod. civ.) nonché del principio di immediatezza dell’azione disciplinare.
Ribadisce che al provvedimento di sospensione cautelare non aveva fatto seguito la irrogazione
della sanzione, sicché per ciò solo doveva essere riconosciuto il diritto alla

restitutio in

integrum, non potendo la legittimità della sospensione fondarsi solo sulla sentenza penale di
condanna. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il pregiudizio
patrimoniale non può essere giustificato dall’atto di sospensione cautelare quando manchi il
procedimento disciplinare, perché solo quest’ultimo garantisce il contraddittorio e la possibilità
di difesa da parte del dipendente. Aggiunge che l’Azienda nell’accettare le dimissioni della
dipendente aveva manifestato implicitamente la volontà di non proseguire nell’iniziativa
disciplinare che, tra l’altro, doveva eventualmente essere iniziata e portata a compimento nel
rispetto dei termini previsti dalla legge. Rileva al riguardo che il processo penale si era
concluso con la sentenza del 29 aprile 2003, della quale l’amministrazione, che si era costituita
parte civile, aveva avuto o avrebbe dovuto avere immediata conoscenza, essendo tenuta ad
accertare gli sviluppi del processo. Evidenzia che l’onere di provare la tempestività dell’azione
disciplinare rispetto alla conoscenza della sentenza penale non può gravare sul dipendente, il
quale non ha notizia delle comunicazioni ricevute dal datore di lavoro. In ogni caso anche ai fini

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disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 328 cod. pen.. Rileva che il contratto

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della prova della tardività il giudice può ricorrere al ragionamento presuntivo che nella
fattispecie portava ad escludere che a distanza di 1 anno e 7 mesi dalla pronuncia di
Cassazione l’Azienda non avesse avuto piena conoscenza della condanna.
2. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dai controricorrenti.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere della specificità imposto
dall’art. 366 n. 4 c.p.c. è assolto ogniqualvolta il ricorso contenga una chiara esposizione,
nell’ambito del motivo, delle ragioni poste a fondamento della censura e del tenore della
pronunzia caducatoria richiesta, sicché non determina inammissibilità della censura l’errata

la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di
impugnazione, abbia dedotto un vizio riconducibile ad una delle tassative ipotesi previste
dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 17931/2013).
Non determina, pertanto, inammissibilità del motivo il richiamo al provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il quale l’A.Ra.N. è stata
autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria per il
quadriennio 1994/1997, atteso che è chiara la volontà della ricorrente di denunciare, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, la violazione dell’art.
30 del richiamato CCNL, che disciplina i rapporti fra processo penale e procedimento
disciplinare, stabilendo le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione
dal servizio.
2.1. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene
agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche
quando esso si riveli privo di collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito
della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia

ex tunc, o per raggiungimento dello

scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di
eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata
spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.
(Cass. S.U. n. 14916/2016).
Nel caso di specie l’Istituto previdenziale, notificando tempestivo controricorso, ha sanato
l’eccepita nullità della notifica, essendo irrilevante che la costituzione sia avvenuta dopo il
decorso del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ..
3. Devono essere esaminati con priorità il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con i quali la
ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso l’illegittimità del
provvedimento di sospensione e negato il diritto alla integrale restitutio in integrum, che
andava, invece, disposta, sia per l’illegittimità dell’atto originario, sia perché alla sospensione
cautelare non aveva fatto seguito il provvedimento disciplinare espulsivo.

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formulazione della rubrica, qualora il giudice di legittimità sia posto in condizione di individuare

RG 4438/2013
Entrambi i motivi sono fondati.
3.1. L’art. 30 del CCNL per la dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale dispone, al
comma 2, che «il dirigente rinviato a giudizio, qualora non sia soggetto a misura restrittiva
della libertà personale…., con atto scritto e motivato può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva…».
La disposizione contrattuale è chiara nel subordinare la possibilità della sospensione al
rinvio a giudizio del dirigente e nell’escludere che la sola pendenza di indagini preliminari, le
quali non determinano l’assunzione della qualità di imputato, possa giustificare

E’ evidente la ratio sottesa all’anzidetta limitazione perché la mera attività investigativa
non necessariamente conduce all’esercizio dell’azione penale, potendo anche sfociare in una
richiesta di archiviazione, sicché le parti collettive, nel contemperare gli opposti interessi che
vengono in rilievo, hanno ritenuto necessario quantomeno un preliminare vaglio di fondatezza
delle accuse, effettuato dal Giudice dell’Udienza Preliminare o anche, a seconda del rito
adottato, dallo stesso Pubblico Ministero.
Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo del diritto riconosciuto al datore di lavoro e
non di una mera condizione di efficacia, con la conseguenza che l’esercizio del potere in difetto
dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un’invalidità dell’atto
non già alla sola temporanea inefficacia dello stesso.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’affermare che il provvedimento di
sospensione, pacificamente adottato in epoca in cui il rinvio a giudizio della Carboni non era
stato ancora disposto, poteva produrre effetti e legittimare l’allontanamento della dirigente, a
partire dal momento di sopravvenienza della condizione richiesta dalle parti collettive.
3.2. Parimenti errata è la decisione gravata nella parte in cui, per escludere il diritto alla
restitutio in integrum,

ritiene irrilevante l’omessa ripresa del procedimento disciplinare, in

quanto impedita dalle dimissioni rassegnate in data 30.11.2004.
Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare sulla natura della sospensione
cautelare ( fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015,
9304/2017) e, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e
costituzionale, ha evidenziato che la sospensione, in quanto misura cautelare e interinale, «ha
il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo
l’esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata
resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire
caducata a tutti gli effetti» ( Corte Cost. 6.2. 1973 n. 168).
Si è sottolineato in relazione alla sospensione facoltativa che la stessa è solo finalizzata a
impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente

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l’allontanamento del dipendente non sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

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inquisito possa pregiudicare l’immagine e il prestigio della amministrazione di appartenenza, la
quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si
procede giustifichi l’immediato allontanamento dell’impiegato.
Ove l’amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in
difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale
secondo cui « quando la mancata prestazione dipenda dall’iniziativa del datore di lavoro grava
su quest’ultimo soggetto l’alea conseguente all’accertamento della ragione che ha giustificato
la sospensione » ( Corte Cost. n. 168/1973).

allontanamento è indissolubilmente legata all’esito del procedimento disciplinare, perché solo
qualora quest’ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà
dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa
dell’accertamento della responsabilità penale e disciplinare.
Sulla base di detti principi il diritto alla

restitutio in integrum

è stato riconosciuto

nell’ipotesi di annullamento della sanzione inflitta (Cass.n. 26287/2013), di mancata
conclusione del procedimento disciplinare a causa del decesso del dipendente (Cass. n.
13160/2015), di irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare
sofferta ( Cass. nn. 5147/2013 e 9304/2017), e ciò a prescindere dalla espressa previsione
della legge o della contrattazione collettiva.
3.3. Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa nel suo
massimo consesso ( Cons. Stato Ad. Plen. 28.2.2002 n. 2) che, evidenziata la necessità di
interpretare gli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3/1957 alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale sulla natura della sospensione, ha ritenuto che in caso di omissione del
procedimento disciplinare, la condanna penale, intervenuta nei confronti dell’impiegato, non è
suscettibile di tenere ferma la sospensione cautelare dal servizio, disposta in corso di
procedimento penale e stabilita dall’amministrazione in via discrezionale, non potendosi
ammettere una conversione della misura in una sanzione di identico contenuto.
Si è anche aggiunto che essendo la sospensione cautelare dal servizio adottata in base ad
una valutazione discrezionale dell’Amministrazione (con eccezione della ipotesi della emissione
del mandato o ordine di cattura nei confronti del dipendente) non è corretto ritenere la non
imputabilità dell’interruzione del rapporto sinallagmatico all’Amministrazione medesima posto
che è la stessa Amministrazione che valuta i presupposti per l’adozione della misura e ne
determina i contenuti. Quando poi nella sede propria degli accertamenti definitivi emerga che
la sospensione non era giustificata, in tutto o in parte, non può essere addebitabile al
dipendente l’interruzione del rapporto di servizio ed il mancato adempimento della prestazione
dovuta a tenore dell’art. 1218 del codice civile (Cons. Stato Ad.plen. 2.5.2002 n. 4).

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La verifica della effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l’immediato

RG 4438/2013
3.4. Detti principi, condivisi dal Collegio, debbono trovare applicazione anche nella
fattispecie, non rilevando che il rapporto sia cessato a seguito delle dimissioni presentate dal
dipendente.
La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente evidenziato che, poiché gli effetti
prodottisi in virtù del provvedimento di sospensione cautelare sono per loro natura provvisori,
non si può verificare alcuna “cristallizzazione” della sospensione in conseguenza della
cessazione dal servizio nel corso del procedimento penale. All’esito di quest’ultimo occorre
comunque individuare un procedimento idoneo a costituire un titolo giuridico che sostituisca il

privato della sua causa tipica. Tale procedimento non può che essere quello disciplinare, al cui
esito – come si è detto – è strettamente correlata la sorte del periodo di sospensione cautelare.
Dalla necessità che gli effetti interinalmente prodotti dalla sospensione cautelare trovino un
assetto stabile e definitivo discende la conseguenza che, all’esito del procedimento penale,
anche qualora il rapporto sia nel frattempo cessato per le dimissioni del dipendente, è rimesso
all’Amministrazione di valutare se iniziare o meno il procedimento disciplinare (Cons. Stato
11.8.2015 n. 3919 e negli stessi termini Cons. Stato Ad. Plen. 6.3.1997 n. 8).
A conclusioni non dissimili è pervenuta questa Corte che, sia pure in relazione
all’interpretazione dell’art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001, non applicabile alla
fattispecie ratione temporis,

ha ritenuto ammissibile l’avvio del procedimento disciplinare

anche dopo le dimissioni presentate dal dipendente ed ha evidenziato che nell’impiego pubblico
contrattualizzato, a differenza che nell’impiego privato, l’iniziativa disciplinare «postuma» si
giustifica, oltre che per la necessità di regolare definitivamente gli effetti della sospensione
cautelare, anche per l’interesse dell’amministrazione a vedere accertata la responsabilità al
fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi
concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi
da parte della p.a. ( Cass. 24.8.2016 n. 17307).
Una volta escluso che le dimissioni del dipendente possano da sole impedire l’avvio o la
prosecuzione del procedimento disciplinare, la mancata attivazione o definizione di
quest’ultimo produce quanto alla restitutio in integrum

le medesime conseguenze di cui si è

detto nei punti che precedono.
3.5. In via conclusiva va ribadito, in continuità con la giurisprudenza citata, che,
ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga portato a conclusione, pur in mancanza di
una espressa previsione normativa o contrattuale, deve essere riconosciuto il diritto del
dipendente alla restitutio in integrum che, però, non può essere estesa anche ai periodi di
sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita
della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della

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provvedimento di sospensione cautelare, il quale, con la definizione del procedimento penale, è

RG 4438/2013
libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed
unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell’ipotesi di sospensione
facoltativa in pendenza del procedimento penale o disciplinare ( Cass. 10.10.2016 n. 20321).
4. La ritenuta fondatezza, nei limiti sopra indicati, del quinto e del sesto motivo, assorbe le
ulteriori censure.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in
diversa composizione, che, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, procederà
ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni

5.12.1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nel disciplinare gli effetti del
procedimento penale sul rapporto di lavoro, consente la sospensione facoltativa del dirigente
non sottoposto a misura restrittiva della libertà personale nell’ipotesi di rinvio a giudizio per
reati di gravità tale da essere incompatibili con la presenza in servizio, sicché la sospensione
disposta in epoca antecedente al rinvio a giudizio è invalida e non solo temporaneamente
inefficace; b) la sospensione cautelare facoltativa, in quanto misura cautelare e interinale, è
per sua natura correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo,
con conseguente diritto del dirigente alla

restitutio in integrum, qualora all’esito del processo

penale, anche se conclusosi con la condanna dell’imputato, il procedimento disciplinare non
venga attivato; c) le dimissioni del dipendente non sono idonee a cristallizzare gli effetti della
disposta sospensione, sicché l’amministrazione è comunque tenuta ad attivare o a coltivare il
procedimento disciplinare al fine di impedire che la sospensione stessa divenga priva di titolo,
con conseguente diritto del dipendente alla restitutio in integrum.
La fondatezza del ricorso rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, ed
assorbe gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello
di Genova in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

espresse nei punti che precedono, di seguito si enunciano: a) l’art. 30, comma 2, del CCNL

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