Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20707 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 897/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e da

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del responsabile del

contenzioso della Direzione Regionale Lazio pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via F.P. De Calboli n. 60,

dall’Avvocato Sebastiano Di Betta, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CREDIT SECURING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, A.G.,

– intimati –

avverso la sentenza n. 3131/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a. è inammissibile alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perchè l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., sicchè la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile “ratione temporis” (cfr. Cass. n. 1120/2014; 20040/15; n. 21990/2015), laddove, invece, il ricorso “incidentale” risulta notificato oltre i detti termini.

2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto doversi applicare per la notificazione il rito previsto dall’art. 140 c.p.c..

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, essendo stata la notificazione effettuata dall’agente postale a mani del portiere, per l’assenza temporanea del legale rappresentante della Società, alla fattispecie era applicabile il disposto dell’art. 139 c.p.c. e non dell’art. 140 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza che la mancata prova della spedizione della successiva raccomandata non determinava la nullità insanabile della notificazione.

3. Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata, ex art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Regionale omesso ogni pronuncia sullo specifico motivo di appello fondato sulla mancata applicazione da parte della Commissione di prima istanza della generale regola di sanatoria delle nullità, contenuta nell’art. 156 c.p.c..

4. Con il terzo motivo, per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la questione dedotta nell’appello sia stata implicitamente rigettata, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., laddove, per costante orientamento di questa Corte, l’applicazione per l’avviso di accertamento, ovvero per la cartella di pagamento, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che La proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto.

5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo motivo.

Questa Corte di recente (Cass. n. 16696 del 03/07/2013) ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 14890 del 2000, n. 11461 del 2002; n. 16899 del 2007) secondo cui anche nel procedimento di accertamento dell’imposta la speciale forma di notificazione, prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita, soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. e cioè quando: a) sia impossibile eseguire la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell’atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario; b) l’impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell’organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 c.p.c., concretamente adottata.

6. Nella specie, a fronte della circostanza attestata dalla stessa sentenza impugnata secondo cui la cartella venne notificata a mani di terzi senza che però fosse stata data la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata di avvenuta notificazione, la C.T.R. ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 140 c.p.c., non attinente alla fattispecie.

7. Ciò posto, trattandosi di ipotesi di nullità sanabile della notificazione, è fondato anche il secondo motivo, laddove il giudice di appello, pur dando atto della proposizione di specifico motivo di appello da parte dell’Agenzia in ordine all’applicabilità nel caso in esame della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., ha poi, omesso ogni pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c..

8. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio a diversa sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio affinchè provveda all’esame, adeguandosi ai superiori principi e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a. in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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