Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20707 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. II, 07/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 07/10/2011), n.20707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELLA GALLURA (già C.I.N.E.S. e,

ancor prima, Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di

Olbia), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato ARRU Bettino, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Ricciuto;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari n. 357 del 2009, depositata in data 12

giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Vincenzo Ricciuto, per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12 gennaio 1999, l’ing. B.G. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Tempio Pausania, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia, poi C.I.N.E.S., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 2.155.771.365, quale compenso per l’attività di Ingegnere capo da lui svolta in relazione ai lavori di costruzione della strada tangenziale di (OMISSIS); compenso quantificato al ventesimo stato di avanzamento.

Costituitosi il contraddittorio, il Consorzio contestava la domanda, eccependo che nei confronti dell’attore e del direttore dei lavori era stata proposta azione per risarcimento dei danni connessi al mancato corretto adempimento degli incarichi, avendo in particolare il B. erroneamente contabilizzato le opere realizzate dall’impresa aggiudicataria; riteneva quindi il Consorzio che il B. non potesse vantare alcun credito dei suoi confronti, essendo egli addirittura debitore di esso Consorzio.

L’adito Tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il Consorzio al pagamento della somma di Euro 252.654,11, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Il Tribunale riteneva incontestato l’espletamento della prestazione professionale da parte del B. e non provato l’inadempimento eccepito dal Consorzio.

La somma dovuta veniva poi determinata alla stregua delle condivise valutazioni del C.T.U..

Il Consorzio industriale Nord-Est Sardegna, già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia, proponeva appello, deducendo che medio tempore il B. era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, dalla Corte dei conti al risarcimento del danno, liquidato in Euro 155.107,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Resisteva il B., il quale proponeva altresì appello incidentale chiedendo che, sulla somma dovuta, gli venissero riconosciuti gli interessi nella misura moratoria, come richiesto in citazione.

L’adita Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 12 giugno 2009, rigettava l’appello principale e accoglieva invece quello incidentale.

La Corte d’appello rilevava che sulla quantificazione del compenso dovuto al professionista, come effettuata dal C.T.U., nè l’attore nè il Consorzio avevano eccepito alcunchè, essendosi l’appellante limitato a svolgere deduzioni relative a profili diversi, quali la mancanza del visto sulle parcelle inviate dal professionista.

Sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, dovevano invece essere riconosciuti al professionista, sulla somma a lui dovuta come quantificata dal C.T.U., gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla emissione della parcella e sino al 29 maggio 1995.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Consorzio Industriale Provinciale della Gallura, già C.I.N.E.S. e ancor prima Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia, sulla base di quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi della mancata pronuncia, da parte della Corte d’appello, sul motivo di gravame con il quale esso ricorrente aveva proposto eccezione di inadempimento alla luce delle gravi negligenze addebitatali al B., accertate dalla Corte dei conti con sentenza n. 264 del 2004. Il Consorzio formula quindi il seguente quesito di diritto: L’omessa pronuncia su un motivo di appello, e nella fattispecie l’omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento sollevata nei confronti di chi chiede il pagamento di un compenso professionale, integra un difetto di attività del Giudice di secondo grado e quindi un error in procedendo per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c.?.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La censura si riferisce alla omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale la sentenza di primo grado era stata impugnata per avere ritenuto non provata la negligenza del professionista, che invece emergeva chiaramente dalla relazione del C.T.U. e risultava definitivamente affermata dalla sentenza della Corte dei conti, intervenuta medio tempore, con la quale era stato anche quantificato il danno provocato dal professionista. A conclusione del motivo, il Consorzio formula il seguente quesito di diritto: L’omessa pronuncia su un motivo di appello, e nella fattispecie l’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione tra le somme richieste dall’ing. B. per compensi professionali e quelle dal medesimo dovute al Consorzio committente in relazione alla condanna risarcitoria inflittagli dalla Corte dei conti, integra un difetto di attività del Giudice di secondo grado e quindi un error in procedendo per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c.?.

Con il terzo motivo, il Consorzio denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inadempimento e riformare la sentenza di primo grado sul rilievo che il professionista inadempiente non può pretendere il pagamento del compenso pattuito, in applicazione del principio inadimplenti non est adienplendum. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: In base al principio inadimplenti non est adienplendum, di cui all’art. 1460 cod. civ., il professionista che si sia reso gravemente inadempiente nell’espletamento del mandato conferitogli, come nel caso di specie accertato in via definitiva dalla Corte dei conti con sentenza n. 2 64/04, può pretendere la corresponsione del compenso professionale pattuito?.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura si riferisce all’ipotesi in cui si volesse ritenere che la Corte d’appello abbia implicitamente rigettato i motivi di gravame prima indicati e in relazione ai quali è stata denunciata l’omessa pronuncia. In tale ipotesi, infatti, sostiene il ricorrente, difetterebbe ogni motivazione in ordine alla eccezione di inadempimento, della quale la sentenza della Corte dei conti costituiva invece prova certa.

I primi tre motivi di ricorso sono fondati, atteso che difetta nella sentenza impugnata l’esame, e quindi la pronuncia, sui corrispondenti motivi di gravame che il Consorzio aveva proposto, e puntualmente riprodotto nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso.

L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto, proposto per l’ipotesi in cui si volesse ritenere che la Corte d’appello abbia implicitamente rigettato i detti motivi di impugnazione.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, perchè provveda a nuovo esame dell’appello principale, per i motivi in precedenza non esaminati.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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