Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.F., e F.C., rappresentati e difesi da se stessi

ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avvocato Francesco Cefaly in Roma, via Antonio Bertoloni

n. 55;

– ricorrenti –

contro

U. Domus s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante

sig. U.P., rappresentata e difesa per procura alle liti a

margine del controricorso dall’Avvocato Leopoldo Papa, con

indicazione ai fini delle comunicazioni e notificazioni del proprio

indirizzo di posta elettronica certificata.

– controricorrente –

e

Immobil House s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra

U.G., rappresentata e difesa per procura alle liti a margine

del controricorso dall’Avvocato Leopoldo Papa, con indicazione ai

fini delle comunicazioni e notificazioni del proprio indirizzo di

posta elettronica certificata.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Ariano Irpino, depositata il 15

luglio 2014.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., F.F. e F.C. chiesero la condanna della U. Domus s.r.l. unipersonale e della Immobil House s.r.l. al pagamento della somma di Euro 17.535,80 quale saldo ancora dovuto del loro credito di Euro 24.614,30 a titolo di compenso professionale per l’attività di avvocato dagli stessi prestata in favore della U. Domus in una causa promossa dalla s.r.l. Panorama contro di essa e Enel s.p.a. avente ad oggetto la fase di merito di un giudizio possessorio e la richiesta della sua condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 250.000,00 ed in cui essa aveva proposto in via riconvenzionale domanda di negatoria servitù e l’altro convenuto aveva avanzato richiesta di servitù coattiva di elettrodotto.

Il Tribunale di Ariano Irpino con ordinanza del 15. 7. 2014 liquidò in favore dei ricorrenti la somma di Euro 5.625,00 oltre accessori di legge e spese generali e, rilevato che essa era già stata corrisposta, rigettò la domanda dei ricorrenti, che condannò al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale motivò la decisione rilevando che la causa era di valore indeterminabile e che andavano applicati gli importi medi dello scaglione fino a Euro 50.000,00 di cui alla tabella del D.M. n. 140 del 2012, aumentati del 25%.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 6.3.2015, propongono ricorso F.F. e F.C. sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi la U. Domus s.r.l. unipersonale e la Immobil House s.r.l.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei compensi, censura il provvedimento impugnato per avere liquidato il compenso dovuto applicando lo scaglione della tariffa professionale di cui al D.M. n. 140 del 2012, previsto per le cause di valore indeterminabile, giungendo a tale conclusione cumulando le diverse domande proposte dalle parti (vale a dire quella di conferma del provvedimento possessorio, di negatoria della servitù e di risarcimento del danno avanzate dalla parte attrice società Panorama e la confessoria servitù o costituzione coattiva della servitù e di risarcimento del danno proposte dalle parti convenute U. Domus ed ENEL), che invece erano state proposte nei confronti di soggetti diversi, ed in forza del rilievo che di valore indeterminabile doveva considerarsi l’azione a tutela del possesso, mentre la richiesta di indennizzo per Euro 250.000,00 doveva ritenersi ricompresa nel valore della domanda di servitù coattiva, essendo il richiesto indennizzo effetto naturale di essa. Sostengono al riguardo i ricorrenti che tale decisione è errata, dal momento che il valore della domanda di merito possessoria e quello delle domande di servitù erano determinabili ai sensi dell’art. 15 c.p.c., sulla base del reddito dominicale dei fondi, pari a 6,05, così come era determinabile la domanda di risarcimento del danno, quantificato in Euro 250.000,00, con l’effetto che lo scaglione applicabile ai fini della liquidazione era quello superiore compreso tra Euro 100.000,00 ed Euro 500.000,00.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha ritenuto la causa di valore indeterminabile con riferimento all’azione a tutela del possesso, pur rilevando che risultavano ” determinate le domande relative ai diritti reali ivi compresa la richiesta di indennizzo per Euro 250.000,00 formulata dalla Panorama a fronte della domanda di costituzione coatta di servitù o ampliamento coatto, che deve ritenersi comunque ricompresa nel valore determinato per il diritto di servitù ai sensi dell’art. 15 c.p.c., essendo l’indennizzo effetto naturale del chiesto ampliamento coatto – e le domande di risarcimento del danno”.

Il ragionamento così svolto non appare condivisibile sotto un duplice profilo. Con riferimento alla ritenuta indeterminatezza del valore della causa di merito possessoria, atteso che, in mancanza di specifica previsione della legge, il valore delle cause possessorie si determina, per analogia, applicando la disposizione dell’art. 15 c.p.c. (Cass. n. 24644 del 2011; Cass. n. 6759 del 2003), disposizione che nel caso di specie il giudice ha applicato in relazione alle domande di servitù, reputandole determinate nel loro valore. Tale conclusione, pertanto, avrebbe dovuto essere altresì estesa anche alla causa possessoria.

Non condivisibile appare altresì l’assunto secondo cui la domanda di pagamento dell’indennizzo formulata dalla parte attrice a fronte della domanda di costituzione o di ampliamento coatto della servitù sarebbe priva di autonomia al fine di determinare il valore della controversia, trattandosi di effetto naturale del chiesto ampliamento del diritto reale, atteso che tale rilievo confonde il titolo della pretesa con la sua reale ed oggettiva consistenza e che una volta che tale domanda aveva trovato ingresso nel processo essa non poteva non concorrere a stabilire il valore della causa. Questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che l’indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù coattiva rappresenta un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente (Cass. n. 10269 del 2016; Cass. n. 3649 del 2007), confermando anche sotto questo profilo che la sua quantificazione richiede una accertamento specifico e diverso rispetto a quello volto a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la pronuncia costitutiva della servitù.

Pur con tali precisazioni, che accolgono le relative argomentazioni dei ricorrenti, il motivo è però infondato.

Non risulta contestata l’esposizione dell’oggetto della controversia in cui gli odierni ricorrenti hanno svolto patrocinio operata dalle società controricorrenti, che trova altresì indiretta conferma nel ricorso laddove riassume le difese delle convenute nel presente giudizio (pag. 5), laddove hanno dedotto che nell’atto di citazione avanzato dalla s.r.l. Panorama nei confronti della U. Domus l’attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 20.000,00, salvo migliore o diversa quantificazione, e che soltanto con la prima memoria istruttoria essa aveva chiesto un indennizzo per la servitù pari a 250.000,00. Sulla base di tale deduzione può allora dirsi che correttamene il Tribunale ha ritenuto la causa di valore indeterminabile.

Tale conclusione si impone per la ragione che, non risultando dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nel controricorso che la attrice società Panorama avesse indicato elementi concreti per la quantificazione del danno domandato, deve trovare applicazione nel caso di specie il principio secondo cui, in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, dovendo la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile, essere effettuata sulla base delle disposizione del codice di procedura civile, cioè sulla base della domanda, la domanda di risarcimento del danno che manchi dell’indicazione, ai fini della sua quantificazione, di concreti ed attendibili elementi precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile, atteso che tali elementi finiscono per essere rimessi all’accertamento ed alla quantificazione del giudice, cioè ad un momento successivo rispetto all’introduzione del giudizio (Cass. n. 4832 del 2019; Cass. n. 7508 del 2014; Cass. n. 14586 del 2005).

Sotto altro e concorrente profilo va inoltre ribadito che il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 5 – ratione temporis applicabile, avendo avuto l’attività professionale degli avvocati F. termine nel 2013 a seguito di revoca del mandato – il valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso va determinato sulla base delle disposizioni del codice di procedura civile, le quali hanno riguardo a tal fine alla domanda (art. 10), da intendersi quella formulata nell’atto introduttivo. Ne discende l’irrilevanza, al fine considerato, dell’eventuale modifica in aumento avanzata in sede di memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

Ciò comporta che nel caso di specie, anche a ritenere che la causa fosse di valore determinato, tale valore andava individuato nell’importo di Euro 20.000,00 chiesto dalla società attrice nel proprio atto di citazione, con l’ulteriore effetto che la conclusione accolta dal Tribunale nell’ordinanza impugnata non ha prodotto alcun pregiudizio alla parte ricorrente, avendo il giudice applicato lo scaglione fino ad Euro 50.000,00.

Il secondo motivo denunzia omessa o insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 4 e 5 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., lamentando che il Tribunale abbia omesso di indicare le ragioni per cui ha ritenuto la causa di valore indeterminabile ed omesso altresì di valutare l’oggetto e la complessità della controversia, il numero ed importanza delle questioni trattate, il pregio dell’opera legale svolta dai ricorrenti ed i vantaggi conseguiti dal cliente.

Il terzo motivo denunzia omessa o insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 11 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., censurando l’ordinanza impugnata per avere fatto riferimento ad uno scaglione inferiore a quello applicabile e per non avere valutato in modo approfondito l’attività difensiva svolta dai ricorrenti, che avrebbe meritato una maggiorazione del 60%, così come richiesto nell’atto introduttivo.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

In particolare, la prima censura sollevata dal secondo motivo è infondata, per le ragioni sopra esposte, mentre le censure che lamentano la mancata considerazione da parte del giudice a quo dei parametri relativi alla complessità ed importanza delle questioni controversie appaiono inammissibili. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta invero che il Tribunale ha tenuto conto di tali elementi, tant’è che ha aumentato per tale ragione il compenso nella misura del 25%, sicchè la doglianza finisce con l’investire soltanto il quantum dell’incremento, che i ricorrenti richiedono sia applicato nella misura del 60%, involgendo un apprezzamento discrezionale che la legge riserva al giudice di merito e che, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, nn. 5 e 6, lamentando che il Tribunale abbia liquidato le spese di causa a carico dei ricorrenti in maniera eccessiva rispetto ai parametri di legge, senza considerare che nell’ambito del giudizio non si erano svolte nè la fase istruttoria nè quella decisoria.

Il mezzo è palesemente infondato tenuto conto che disposizioni in materia di liquidazione dei compensi e le allegate tabelle trattano in modo unico, senza distinzioni, il rito di cognizione ordinario e quello sommario e che la fase istruttoria e quella decisoria sono presenti e non possono mancare anche in quest’ultimo (art. 702 ter c.p.c.), attenendo la prima alla trattazione della causa ed alla partecipazione alle udienze e la seconda alla discussione.

In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, in favore dell’avvocato Leopoldo Papa, dichiaratosi antistatario, in un’unica soluzione con la maggiorazione prevista dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2, tenuto conto della medesima posizione processuale assunta dalle società resistenti dallo stesso assistite.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato Leopoldo Papa, dichiaratosi antistatario, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA