Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4522/2019 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Antonio IORIO, presso il cui studio

legale sito in Roma al corso Vittorio Emanuele II, n. 287, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1808/05/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia concernente l’impugnazione da parte di M.A., dottore commercialista, del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza dal predetto contribuente avanzata per ottenere il rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2009, la C.T.R. con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello del contribuente ritenendo sussistenti i presupposti per la sottoposizione ad IRAP del professionista in quanto lo stesso svolgeva l’attività professionale “all’interno di uno studio associato in cui egli si avvale di una struttura organizzata nella quale è socio in misura del 70%”;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR, in violazione e falsa applicazione del n. 446 del 1997, art. 2, ritenuto sussistenti i presupposti per la sottoposizione ad IRAP dei redditi diversi da quelli conseguiti dallo studio associato al quale partecipava, ovvero dei redditi conseguiti dall’attività di amministratore e sindaco di società commerciali, espletata senza avvalersi di alcuna autonoma organizzazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR aveva omesso di esaminare il modello Unico 2010 in cui i redditi conseguiti quale amministratore e sindaco di società e di partecipazione all’associazione professionale risultavano indicati in due diversi quadri (rispettivamente quadro RE – redditi di lavoro autonomo, e RH redditi di partecipazione) nonchè la documentazione attestante l’espletamento di quegli incarichi con prevalente apporto di lavoro proprio, esiguità di beni strumentali impiegati ed assenza di personale dipendente.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti in quanto l’assunto del giudice di merito si pone in contrasto con i principi regolativi della materia compendiati da Cass. 03/03/2016, n. 4246 e Cass. 02/11/2016, n. 22138, nel senso che il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perchè è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza (in tal senso Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16372 del 03/07/2017, Rv. 644928).

3.1. Principi, questi, recentemente ribaditi da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12495 del 10/05/2019 (Rv. 653859) secondo cui “In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all’interno di un’associazione professionale, gravando tuttavia su quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza”, nonchè da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17987 del 04/07/2019 (Rv. 654396), che ha affermato che “In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c), e art. 8 che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), e non anche quelle di cui allo stesso decreto, art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all’art. 47, comma 1, lett. c-bis e, ora, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis)”.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente CTR per nuovo esame della vicenda processuale, da effettuarsi alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

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