Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20706 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 11743-2007 proposto da:
SELVA VETERE DI ENZO & RUGGERO D’AMBROGIO S.N.C. P.IVA
01333650594, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA
BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato PADULA
GIULIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PADULA
GIUSEPPE;
– ricorrente –

2013
1692

contro

SOCCODATO COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 00076270594, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore dottor BENEDETTO SOCCODATO, elettivamente

Data pubblicazione: 10/09/2013

domiciliata in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO 79,

presso lo

studio dell’avvocato MASTROBATTISTA GIULIO la
rappresentata e difende unitamente all’Avvocato MACARI
VINCENZO;
– controricorrente

1144/2006 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 02/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PADULA difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIULIO MASTROBATTISTA difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc Selva Vetere di Enzo e Ruggero D’Ambrogio ha impugnato la sentenza n.
203/2002 della sezione distaccata di Terracina del Tribunale di Latina con la quale è
stata accolta l’opposizione della srl Soccodato Costruzioni all’ingiunzione di pagare
lire 15.184.000 oltre accessori per lavori di sistemazione a verde di uno spazio in

La Corte di appello di Roma, con sentenza 1144/2006 del 2.3.2006, ha respinto
l’appello negando il riconoscimento di buona esecuzione dell’opera ad un certificato
rilasciato dal Comune di Sperlonga e la tesi che il cattivo attecchimento del prato e
della rifioritura delle piante originarie fosse riconducibile ad esclusiva incuria nella
successiva manutenzione.
Infondata era anche la censura relativa alla mancata osservanza del termine per la
denunzia dei vizi ex art. 1670 cc.
Ricorre snc Selva Vetere con nove motivi, resiste controparte, che ha anche
presentato memoria.
All’udienza del 14 marzo 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per rinotificare
l’avviso di udienza a parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia inesistenza, contraddittorietà ed estrema genericità
della motivazione nel riferimento alle bolle del 7, del 10 e del 12/7 posto che la
semina di un prato produce i suoi effetti dopo 15-20 giorni.
Col secondo motivo si deduce erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione
in ordine alla tesi del cattivo attecchimento del prato, tanto più che il giudice di
appello nulla aveva deciso sulla richiesta di ctu.

Sperlonga.

Col terzo motivo si deducono gli stessi vizi posto che l’opera prestata dalla
ricorrente non consisteva solo nella posa del prato ma anche nell’impianto degli
alberi e di quant’altro indicato nelle fatture.
Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi in ordine all’eccezione di tardività
della denunzia.

ricevuto dal suo committente il pagamento anche delle prestazioni della odierna
ricorrente.
Col sesto motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla richiesta di mezzi
istruttori in appello, non riportati.
Col settimo motivo si deduce decadenza dal diritto di espletare prova testimoniale in
primo grado per la mancata produzione della intimazione dei testi, non presenti.
Con l’ottavo motivo si deduce inesistenza di motivazione in ordine al punto 10
dell’atto di appello e col nono in ordine ai punti 4 e 5.
Le censure non meritano accoglimento.
Premesso che trattasi di sentenza pubblicata il 2 marzo 2006 e che ai sensi del d. lgs.
n. 40/2006, a pena di inammissibilità i motivi di ricorso devono concludersi con la
formulazione del quesito di diritto o con la chiara indicazione del fatto controverso
(S.U. 20603/2007, 1652872008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), va rilevato che tutti i motivi non contengono questo
indispensabile momento di sintesi e si traducono in generiche e ripetitive
manifestazioni di dissenso rispetto alla logica conclusione della sentenza ed alla
ratio decidendi adottata.
Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto
precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i
vizi logici della motivazione.

Col quinto motivo si contesta la legittimazione attiva di controparte che aveva

Perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto
dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di
dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque
acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed
adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano
intese, né nel loro complesso né nelle singole considerazioni, a censurare le rationes
decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una
generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto
difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti
dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione di legge, in quanto si
traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo
all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della
legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto
esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.
Va , tra l’altro, rilevato che il terzo motivo propone una questione nuova, il
quarto denuncia sostanzialmente una violazione di legge non sorretta da quesito, il
quinto propone una questione che attiene all’interesse e non alla legittimazione e che
è preclusa dalla sua novità, il settimo è inammissibile per novità non avendo la parte
dedotto di aver formulato sul punto una censura alla decisione di primo grado.
In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2700,
di cui 2500 per compensi, oltre accessori.
Roma 19 giugno 2013.

suffragarla ovvero la carenza di esse.

Il Consigliere tensore

il Presidente

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DEPOSiTATO IN CANCELLERIA
Roma, i

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SET. 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

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