Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20706 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13862-2017 proposto da:
LQUITAI

SKRVIZI DI RISCOSSIONI SP .\ 13756881002, in

persona del Responsabile del Contenzioso I sattoriale, elettivamente
domiciliata in RON1A, VIA li UTh.RICO (1 Sl 21, presso lo studio
dell’avvocato C.\RMELA P, \ RISI, che la rappresenta e difende; C )(
– ricorrente contro

(\1

P1′,TRON I

SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

vouR , Presso l a

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rappresentata e difesa dagli avvocati
10V

1

1)1 cAss \zioNk ,
:\I \ RI,\

R( ) l’UN DO,

\RIA L\ 1,1 I LM ;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/08/2018

avverso la sentenza n. 2264/2016 del 1’RI 13UN.\

di

NII /I

TI ‘,RM I deposita il 28/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. I ‘,NRICO

SCOD ITT1.

••■,

Ric. 2017 n. 15862 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

Rilevato che:
Petrone Calcestruzzi s.r.l. propose innanzi al Tribunale di Lamezia
Terme opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso l’atto
di pignoramento di crediti presso terzi notificato da Equitalia Sud
s.p.a. per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli

iniziata l’esecuzione in violazione dell’art. 50 d. P.R. n. 602 del 1973.
Il Tribunale adito accolse la domanda.
Osservò il Tribunale, premesso che la violazione degli artt. 492 e
543 cod. proc. civ. determina la nullità del pignoramento per
mancanza dei suoi elementi costitutivi, che l’atto di pignoramento
posto in essere dall’agente ai sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602
del 1973 deve contenere gli avvisi previsti dall’art. 492, commi 2 e 3,
non essendo questi ultimi incompatibili con la struttura del
procedimento delineato dall’art. 72 – bis.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione
s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte
intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 492 e 543 cod. proc. civ., 72 – bis d. P. R. n. 602 ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che
nel caso di pignoramento diretto l’art. 492, commi 2 e 3, non trova
applicazione in quanto, non essendo investito il giudice
dell’esecuzione, manca il presupposto per l’elezione di domicilio in
uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice dell’esecuzione
e che, quanto all’avvertimento che il debitore può ai sensi dell’art.
495 cod. proc. civ. chiedere di sostituire alle cose o crediti pignorati
una somma di denaro pari all’importo dovuto, il giudice

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artt. 492, commi 2 e 3, e 543 cod. proc. civ., nonché per essere

dell’esecuzione non dispone l’assegnazione di alcuna somma, fermo
restando che il debitore può pur sempre effettuare istanza di
maggiore rateazione ai sensi dell’art. 19 d. P. R. n. 602 del 1973.
Aggiunge che l’omissione degli avvisi di cui all’art. 492, commi 2 e 3,
non determina in generale alcuna nullità, trattandosi di mera

Il motivo è manifestamente fondato. In generale solo nel caso di
omissione dell’ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 cod.
proc. civ. deve dichiararsi la nullità del pignoramento mentre la
mancanza dell’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza
e dell’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di
conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma
dell’art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non
essendo prevista la nullità dell’atto o della procedura, comunque
impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge (Cass.
12 aprile 2011, n. 8408).
E’ stato tuttavia precisato che l’omissione dell’istanza di
conversione del pignoramento, pur non comportando la nullità del
pignoramento, impedisce che possa essere disposta la vendita o
l’assegnazione e che in mancanza della soddisfazione dell’interesse
del debitore ad essere informato delle modalità e termini per
avanzare un’istanza di conversione (ad esempio mediante altro atto
fattogli notificare dal creditore o con un provvedimento del giudice
dell’esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza
in udienza), qualora vendita o assegnazione vengano ugualmente
disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi
opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (Cass. 23 marzo 2011,
n. 6662). Deve allora essere verificata la compatibilità dell’istituto
della conversione di cui all’art. 495 con il pignoramento diretto ai
sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602 del 1973.

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irregolarità.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4
ottobre 2011, n. 20294; 13 febbraio 2015, n. 2857), l’ordine di
pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602 del 1973
una

forma

nell’ambito

del

procedimento

caratteristica

è

che

speciale

di

espropriazione

esecutivo

qualora

l’ordine

presso

esattoriale,
di

terzi

la

cui

pagamento

sia

spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a
quelli dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. Il pagamento da
parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa,
determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di
credito dal debitore esecutato all’agente della riscossione procedente,
con l’estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti
dell’esecutato, quanto piuttosto l’immediato effetto satisfattivo che
consegue alla riscossione delle somme dovute.
Il procedimento manca sia dell’udienza di comparizione dinanzi al
giudice dell’esecuzione che della dichiarazione del terzo; manca
inoltre dell’ordinanza di assegnazione. In questo procedimento si
viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase
espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle
altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la
prima affidata all’agente della riscossione e la seconda al giudice
dell’esecuzione. L’intervento di quest’ultimo non è previsto nel
procedimento ai sensi dell’art. 72 bis, a meno che non vengano
proposte le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi. Nel caso di
inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione ai
sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., secondo gli schemi del codice di
rito.
La sovrapposizione di espropriazione e satisfazione, con
l’esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito
e di qualsivoglia presenza del giudice dell’esecuzione, se non adito
nelle forme dell’opposizione, impedisce di configurare l’applicabilità

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rappresenta

nel rito speciale dell’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 bis dell’istituto della conversione di cui all’art. 495 cod. proc. civ.. La
non applicabilità dell’istituto in discorso non entra in contrasto con
esigenze costituzionali in quanto, come affermato dal Corte cost. 28
novembre 2008, n. 393 proprio con riferimento al pignoramento

di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata
presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa
dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori
esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero
fatto rispetto all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità e possono in
ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi di
cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non sussiste un
principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di
regole procedurali». Resta sempre salva per il contribuente, come
affermato dalla ricorrente, la facoltà di dilazione del pagamento ai
sensi dell’art. 19 d. P. R. n. 602 del 1973, da esercitare all’esito
dell’iscrizione a ruolo e preventivamente rispetto all’ordine di
pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la mancanza
dell’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza, la quale,
come si è visto, già sul piano dell’ordinarie forme di esecuzione
forzata non integra nullità. L’invito ad eleggere domicilio o dichiarare
la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire
la speditezza del procedimento. In mancanza di esso, l’unica
conseguenza è che le comunicazioni devono essere effettuate nelle
forme ordinarie. L’avviso in discorso è incompatibile con l’ordine di
pagamento diretto ai sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602 del 1973
che rappresenta una forma di esecuzione forzata che si svolge
all’esterno dell’ufficio giudiziario cui il giudice dell’esecuzione resta
estraneo, salvo i rimedi oppositivi.

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diretto ai sensi dell’art. 72 – bis d. P. R. n. 602 del 1973, « la facoltà

Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l’avviso ad
eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e l’avvertimento della
facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui,
rispettivamente, al secondo e terzo comma dell’art. 492 cod. proc.
civ., non sono requisiti del pignoramento nelle forme di cui all’art. 72

P. Q. M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo
accolto; rinvia al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

aut

– bis d. P. R. n. 602 del 1973».

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