Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 26/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6373-2013 proposto da:

EUROLEGA s.n.c. di E.B. & C. p.iva (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI TRASONE presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO

ROMANO, PIETRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

IN-PRINT S.p.A. p.iva (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/b, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PETRONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EDUARDO DE SANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3481/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30 ottobre 2012 e notificata il 9 gennaio 2013, ha parzialmente accolto l’appello proposto da In-Print s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano – sez. distaccata di Rho n. 374 del 2009, e nei confronti di Eurolega s.n.c. di E.B. & C..

1.1. Il Tribunale aveva respinto le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 970 del 2004 e n. 785 del 2005, emessi a favore di Eurolega a titolo di corrispettivo dell’attività di confezionamento di materiale di stampa e rilegatura di calendari, confermando la condanna di In-Print al pagamento degli importi di Euro 29.977,34 e di 24.200,89, oltre accessori, ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da In-Print con riferimento alla rilegatura dei calendari. Sebbene fosse indiscussa la presenza di vizi del materiale, non era stato possibile accertarne le cause, e l’incertezza non consentiva di ascriverne la responsabilità ad Eurolega.

2. La Corte d’appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 787 del 2005 sul rilievo che le conseguenze dell’incertezza probatoria, riguardo alla causa dei vizi del materiale, dovesse ricadere sul soggetto appaltatore, e quindi su Eurolega, e pertanto, in applicazione del principio di cui all’art. 1667 c.c., u.c., Eurolega non poteva pretendere il corrispettivo dell’attività di rilegatura dei calendari. La stessa Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di danno proposta da In-Print per mancanza di prova.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Eurolega s.n.c. di E.B. & C. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso In-Print s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ. e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo rilevato che si era formato giudicato sulla decisione di primo grado di conferma del decreto ingiuntivo n. 907 del 2004, non aveva valutato l’efficacia del predetto giudicato, e in particolare la preclusione che da esso discendeva, attesa l’identità delle questioni riguardanti i difetti del materiale e la imputabilità degli stessi a Eurolega.

1.2 La doglianza è infondata.

Il giudicato formatosi sul rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 970 del 2004 investe un rapporto diverso, con oggetto diverso (confezionamento e inscatolamento di riviste), intercorso tra le stesse parti, e pertanto nessuna preclusione poteva derivare da quel giudicato sull’accertamento, ancora ancora sub iudice, della responsabilità per i vizi riscontrati sui calendari rilegati da Eurolega.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1663 e 1667 cod. civ., con riferimento all’art. 2697 cod. civ..

La ricorrente contesta la valutazione delle risultanze processuali, in particolare delle testimonianze, dalle quali era emerso che il direttore di In-Print aveva invitato Eurolega a proseguire il lavoro, che era stato sospeso a seguito della constatazione dei segni sui calendari, ed inoltre che In-Print aveva chiesto di proseguire nella lavorazione dando la precedenza ai calendari di colore bianco, sui quali il difetto non si era manifestato. Ciò dimostrava, infatti, che il difetto era riconducibile alla verniciatura, eseguita da altri soggetti, e non alla rilegatura effettuata da Eurolega.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366,1655 e 2222 cod. civ..

La ricorrente contesta la qualificazione del rapporto come appalto, assumendo che si sarebbe trattato di contratto d’opera, al quale non era applicabile la regola di giudizio secondo cui l’incertezza sulla causa dei vizi dell’opus ricade sull’appaltatore.

4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, risultano parimenti inammissibili.

4.1. L’apprezzamento del quadro probatorio, che è attività riservata al giudice del merito, non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità ed è sindacabile solo per vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 28/03/2002, n. 4539), nella specie neppure specificamente denunciato secondo il dettato del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio.

4.2. La doglianza relativa alla qualificazione del rapporto contrattuale è inammissibile per carenza di autosufficienza. Il ricorso non contiene gli atti e i documenti richiamati dalla stessa ricorrente a sostegno della tesi secondo cui tra le parti sarebbe intercorso un contratto d’opera.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la parte che intenda denunciare con il ricorso per cassazione un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., giacchè le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. La stessa parte è quindi onerata della specificazione dei canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, e, in ossequio al principio di autosufficienza, della trascrizione delle clausole contrattuali e dei documenti sui quali assume essersi verificato l’errore del giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza dell’errore ovvero di apprezzare il denunciato deficit motivazionale (ex plurimis, Cass. 15/11/2013, n. 25728 del 2013).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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