Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20706 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28197-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MIELE LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato
MANCINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato
SABBATINO EDOARDO giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/10/2014

avverso la sentenza n. 93/2007 della COMM.TRIB.REG.
CstflfAniA
di NAPULI, depositata il 01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha

t

.RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di processi verbali di constatazione della
Guardia di finanza, l’Ufficio notificava a Miele Livio,
in data 28.12.2002, un avviso di rettifica con il quale
venivano recuperate a tassazione le somme dovute dalla
società Mythos s.r.1., della quale il Miele risultava ad avviso dell’Amministrazione finanziaria – amministraessere nell’anno 1997.
2. L’atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla
CTP di Napoli che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva,
del pari, rigettato dalla CTR della Campania con sentenza
n. 93/42/2007, depositata 1’1.10.2007, con la quale il
giudice di appello riteneva infondata la pretesa tributaria azionata dall’Ufficio, avendo il Miele rinunciato, in
epoca precedente la notifica dell’atto impositivo,
all’eredità del padre, già amministratore unico della Mythos s.r.l.
4. Per la cassazione della sentenza n. 93/42/2007 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia delle C -trate affidato
ad un unico motivo. Il resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che deve ritenersi del tutto infondata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per tardività, sollevata dal resistente nel
controricorso, sotto il profilo che l’atto di gravame sarebbe stato proposto dall’amministrazione oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c.
1.1. Dall’esame della sentenza impugnata si desume, invero, che tale decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data
1.10.2007, e che la stessa non è stata notificata, come,
del resto, è incontroverso tra le parti. Ne deriva che
deve applicarsi nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un

tore di fatto, per violazioni in materia di IVA poste in

J.

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anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente,
temporalmente applicabile alla fattispecie).
Al suddetto termine, che va calcolato
dierum”,

“ex nomina tione

prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai

quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, co. 1 c.p.c. e l, co. 1 1. n.
mo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante
il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. nn.
8850/2003; 15530/2004; 6748/2005; S.U. n. 21197/2009).
Va, inoltre, rilevato che, a seguito della sentenza n.
427/2002 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata,
per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del
ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale
tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario
o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. n. 7607/2010; Cass. nn. 10693/2007;
6547/2008).
1.2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che – nel
caso di specie – l’impugnata sentenza è stata depositata
in data 1.10.2007, laddove il ricorso risulta consegnato
all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 17.11.08, ossia l’ultimo giorno utile per la
notifica, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., tenuto conto del
fatto che il giorno 16.11.2008 era domenica.
1.3. Il ricorso in esame deve essere, pertanto, considerato tempestivo.
2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico
motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
360, comma primo, n. 4 c.p.c.

742/69, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il pri-

4

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2.1. L’impugnata sentenza sarebbe, invero, affetta dal
vizio di omessa pronuncia, non avendo la CTR emesso alcuna statuizione in ordine all’eccezione principale proposta dall’Amministrazione finanziaria, concernente il difetto di legittimazione del Miele ad impugnare in proprio, e non quale amministratore di fatto della Mythos
s.r.1., l’avviso di accertamento emesso nei confronti di
2.2. Il motivo è fondato.
2.2.1. E’, invero, del tutto incontroverso tra le parti come si desume dalle concordi affermazioni contenute nel
ricorso dell’Agenzia delle entrate e nel controricorso e
nella memoria del resistente Miele Livio, nonché dalla
stessa impugnata sentenza (p. 2) – che l’avviso di rettifica per l’anno 1996, in discussione nel presente giudizio, è stato emesso nei confronti della Mythos s.r.l. ed
è stato notificato a Miele Livio nella qualità di amministratore di fatto (secondo le risultanze dell’ accertamento svolto dalla Guardia di finanza) di detta società,
ed anche quale erede del defunto padre Miele Ciro, amministratore della Mythos s.r.l. fino alla data del suo decesso. E’, inoltre, del pari, incontroverso che l’ impugnazione in giudizio dell’atto impositivo in questione è
stata proposta da Miele Livio in proprio, e non quale legale rappresentante della suddetta società.
2.2.2. Ebbene, dall’esame dell’atto di appello – correttamente trascritto nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, ai fini di consentire alla Corte il controllo, in
conformità al principio di autosufficienza, circa
l’effettiva proposizione dell’eccezione che si assume non
esaminata nel giudizio di appello (cfr.,

ex plurimis,

Cass.S.U. n. 15781/2005; Cass. nn. 6055/2003; 18936/2004;
5344/2013) – si evince che l’Amministrazione finanziaria
aveva eccepito in seconde cure il difetto di legittimazione di Miele Ciro ad impugnare l’avviso di rettifica in
proprio. E ciò in quanto tale atto era stato emesso nei
confronti della Mythos s.r.l. e notificato al Miele in
qualità di amministratore di fatto dell’ente, oltre che

detta società.

t

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di erede – per le sanzioni conseguenti alle violazioni
accertate – del defunto padre, precedente amministratore
della società.
2.2.3. Senonchè, nella motivazione dell’impugnata sentenza, la CTR si occupa esclusivamente della questione relativa all’effettuata rinuncia all’eredità paterna da parte
di Miele Livio, mentre omette del tutto l’esame
nente il difetto di legittimazione del medesimo a ricorrere in sede giurisdizionale in proprio, essendogli stato
l’atto impositivo notificato quale amministratore di fatto della società nei cui confronti l’avviso di rettifica
era stato emesso. E ciò benchè la stessa CTR abbia dato
atto, nello svolgimento del processo, che l’Ufficio aveva
eccepito che “la società Mythos era di fatto gestita dal
Sig. Miele Livio” (p. 2). E’, pertanto, di tutta evidenza
che la dedotta omissione di pronuncia deve ritenersi sussistente.
2.2.4. Né rileva, contrariamente all’assunto del resistente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, la circostanza
– peraltro dedotta dal Miele solo nella memoria ex art.
378 c.p.c. – secondo la quale la società Mythos s.r.l. si
sarebbe estinta, per avvenuta cancellazione dal registro
delle imprese, in data 21.1.2008. Il ricorso è stato, infatti, proposto dall’Amministrazione nei confronti del
Miele, unica parte dei giudizi di primo e secondo grado,
onde farne accertare il difetto di legittimazione attiva
all’impugnazione dell’avviso di rettifica in sede giurisdizionale, e non nei confronti della società che si assume estinta.
Sicchè l’eventuale sussistenza del dedotto evento estintivo dovrà essere accertata – unitamente all’effettiva
qualità di amministratore di fatto in capo al Miele – dal
giudice del merito, al fine di inferirne un’eventuale,
ulteriore, ragione di inammissibilità del ricorso proposto dal Miele in proprio, e non dal medesimo in qualità
di amministratore di fatto della Mythos s.r.1., ed in li-

dell’eccezione dell’Amministrazione finanziaria concer-

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D P.A 2041106
N.131 TAB. ALL. B. -N.5
MATERIATitibUTAR14
tisconsorzio necessario con tutti i soci dell’ente estinto (Cass. n. 24955/2013).
3. L’accoglimento del ricorso comporta, infatti, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che, attenendosi ‘ai principi di diritto suesposti, provvederà ad accertare
l’eventuale qualità di amministratore di fatto della Myestinzione per cancellazione di detta società dal registro delle imprese, e ad esaminare – alla luce delle risultanze di tali accertamenti – l’eccezione di difetto di
legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale in capo al Miele, proposta dall’Agenzia delle entrate.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezi ne Tributaria, il 24.6.2014.

thos s.r.l. in capo a Miele Livio, nonché l’eventuale

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