Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20705 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4967/2015 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCENZO LATORRE e domiciliata presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MESSICO n. 7, presso lo studio dell’avvocato PIERO LORUSSO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO COSTANTINO, FRANCESCO

SAVERIO COSTANTINO e NICOLO’ MASTROPASQUA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2032/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 5.12.2005 la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2005 emesso dal Tribunale di Trani in favore dell’avv. S.F.C., giusta il quale era stato ingiunto all’ente territoriale il pagamento della somma di Euro 42.342,87 a titolo di compensi, al netto degli acconti già ricevuti, per l’attività di assistenza prestata dall’istante in favore dell’ente predetto in alcune controversie celebratesi dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Nella narrativa dell’atto di citazione l’opponente deduceva che l’incarico era regolato dalla L.R. Puglia n. 22 del 1997, che all’art. 11, prevedeva specifiche condizioni di incarico, tra cui: (1) il divieto per il professionista di agire in via giudiziale prima del decorso di un anno dalla richiesta di pagamento; (2) la necessaria liquidazione dei compensi ai minimi di tariffa; (3) la preventiva sottoposizione del progetto di parcella al visto del Settore legale della Regione per il controllo di congruità.

Si costituiva S.F.C. resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto e condannando l’opponente al pagamento di due terzi delle spese del grado, che compensava per il restante terzo.

Interponeva appello la Regione. L’appellato S. si costituiva in secondo grado resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2032/2014, la Corte di Appello di Bari rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

La Corte territoriale riteneva che il mandato conferito dall’Ente territoriale all’avv. S. non fosse assistito da contratto scritto e non contenesse pertanto alcun richiamo alle limitazioni previste dalla L.R. Puglia n. 22 del 1997, art. 11. Ravvisato comunque il perfezionamento del rapporto nel conferimento del mandato giudiziale, confermava la debenza dell’importo di cui al decreto ingiuntivo originariamente opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza la Regione Puglia affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso S.F.C..

In data 28.2.2019 il controricorrente ha depositato procura speciale in forma notarile in favore dei nuovi difensori.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la ritualità degli avvisi di fissazione dell’udienza, che risultano inviati in data 10.1.2019 ai procuratori che in quel momento risultavano costituiti. La procura speciale con la nomina del nuovo collegio difensivo del quale peraltro fa parte l’avv. Mastropasqua, officiato sin dall’origine della difesa del controricorrente in questo giudizio di Cassazione – è stata infatti depositata soltanto successivamente, il 28.2.2019.

Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia 22 dicembre 1997, n. 22, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che la nota con la quale veniva comunicato all’avv. S. il conferimento dell’incarico faceva espressamente riferimento alla normativa regionale ed affermava che l’incarico era conferito secondo quella normativa, che si intendeva accettata in assenza di rifiuto esplicito.

Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il requisito della forma scritta per gli atti della pubblica amministrazione è integrata anche dalla semplice sottoscrizione della procura afferente all’atto giudiziario, poi redatto, posto il principio per cui esso configura l’accordo contrattuale in forma scritta contenente il conferimento dell’incarico e considerato che la nota di comunicazione dell’incarico conteneva, come già visto, il riferimento esplicito alla normativa regionale.

Con il terzo motivo la parte ricorrente invoca la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte pugliese, una volta affermato che il contratto scritto non poteva ritenersi integrato dalla nota di comunicazione dell’incarico seguita dal comportamento attuativo, non avrebbe potuto configurare comunque l’esistenza del rapporto per effetto della sottoscrizione della procura e della sua unione all’atto giudiziario.

Le tre censure, che per la loro intima connessione meritano di essere trattate congiuntamente, sono fondate nei limiti di quanto segue.

La decisione impugnata contiene effettivamente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che si risolve in una motivazione oggettivamente perplessa ed incomprensibile, che – come tale – può essere utilmente censurata in Cassazione, anche nei limiti imposti per la deduzione del vizio di motivazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

A pag.4 della decisione impugnata, infatti, si legge che “… dato che il contratto di patrocinio, richiedendo (come tutti i contratti delle P.A.) il requisito della forma scritta consacrata in unico documento, non può formarsi in base ad una proposta… seguita da un comportamento attuativo” mentre alla successiva pag. 5 si afferma che “… nella specie, il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio”. Le due affermazioni sono tra loro in evidente, irriducibile e insanabile contraddizione, posto che la prima nega, e la seconda invece afferma, l’esistenza nel caso di specie del contratto di patrocinio posto a fondamento della pretesa creditoria di cui in concreto si discute.

Inoltre, occorre ribadire che seppure in linea di principio i contratti con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta e redatti in unico documento è tuttavia ammessa la possibilità di stipulazione dei contratti con i fornitori secondo lo schema negoziale della successione tra proposta e accettazione per i contratti con i fornitori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7297 del 26/03/2009, Rv.607315; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001, Rv. 542938; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6827 del 22/03/2010, Rv. 612316; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014, Rv. 630054; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015, Rv. 634726; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015, Rv. 635756).

Il principio è stato ulteriormente ribadito da questa Corte, che nelle pronunce più recenti ha affermato che “Il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, perchè questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall’ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017, Rv. 647056; nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13656 del 30/05/2013, Rv. 626647).

Con specifico riferimento al contratto di patrocinio, il corretto governo dei richiamati principi consente di ribadire che “In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria” Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012, Rv. 621776; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015, Rv. 634430).

Spetterà quindi al giudice del rinvio procedere, sulla scorta dei principi affermati, ad una nuova valutazione della fattispecie al fine di verificare se, per effetto della comunicazione, da parte della Regione Puglia, del conferimento dell’incarico al professionista -con espresso richiamo delle condizioni di cui alla L.R. n. 22 del 1997, art. 11 e precisazione che in caso di omessa comunicazione del rifiuto dell’incarico detta normativa si intendeva accettata – nonchè dell’effettivo conferimento del mandato defensionale mediante procura sottoscritta dal soggetto avente il potere rappresentativo dell’Ente territoriale, cui ha fatto seguito l’effettivo svolgimento, da parte dell’avvocato, dell’attività professionale in favore dell’Ente territoriale, si sia costituito, mediante lo schema generale proposta-accettazione, un rapporto di patrocinio in forma scritta espressamente assoggettato alle limitazioni di cui alla normativa regionale in precedenza richiamata.

Da quanto precede consegue l’accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

La decisione impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

la Corte accoglie primo e terzo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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