Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20705 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2998-2020 proposto da:

DIDDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO PINI;

– ricorrente –

contro

SAGITTARIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELA BOVETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2648/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento, proposta dalla Diddi s.r.l. nei confronti della Sagittario s.r.l. in relazione ai lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto concluso tra le due società;

– in via riconvenzionale, la Sagittario s.r.l. chiese la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo per vizi delle opere che assumeva non essere state eseguite a regola d’arte;

– all’esito dei giudizi di merito, venne accolta, per quanto di ragione, la domanda principale, con il ridimensionamento delle pretese della ditta appaltatrice; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, venne disposta la riduzione del prezzo e l’esecuzione, in corso di causa, delle opere di rimozione dei vizi eliminabili;

– per quel che ancora rileva in sede di legittimità, le spese di lite del giudizio di primo grado vennero compensate nella misura del cinquanta per cento in ragione della parziale soccombenza in quanto, pur essendo stato riconosciuto alla ditta appaltatrice il diritto al saldo del prezzo, era stata anche accolta la domanda della committente di riduzione del prezzo e di eliminazione dei vizi; considerate quindi le rispettive pretese, la Corte di merito ritenne che fosse prevalente l’inadempimento della ditta appaltatrice, in considerazione del dimezzamento dell’importo della sua originaria pretesa;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Diddi s.r.l. sulla base di due motivi;

– ha resistito con controricorso la Sagittario s.r.l.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito posto le spese di lite a carco della ditta appaltatrice pur essendo risultata totalmente vittoriosa in quanto era stata accolta la domanda di pagamento del saldo dei lavori svolti, sia pur in misura ridimensionata;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

il giudice di merito ha rigettato il motivo d’appello – con cui era stato impugnato il capo relativo alla compensazione per metà delle spese di lite del giudizio di primo grado – in quanto, pur essendo stato riconosciuto alla ditta appaltatrice il diritto al saldo, era stata anche accolta la domanda della società committente di riduzione del prezzo e di eliminazione dei vizi;

– la compensazione delle spese di lite è stata correttamente basata sulla parziale soccombenza e, il giudice di merito, con apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha ritenuto che fosse prevalente l’inadempimento della ditta appaltatrice, in considerazione del dimezzamento dell’importo della sua originaria pretesa e dell’esistenza di gravi vizi dell’opera (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n. 24502);

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale errato nella quantificazione delle somme dovute per l’eliminazione dei vizi, come emergente dalla sommatoria delle singole voci indicate dal CTU;

il motivo è inammissibile;

– l’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. e non è deducibile con il ricorso per cassazione (Cassazione civile sez. trib., 31/01/2018, n. 2399; Cass. Civ., sez. 03, del 15/01/2013, n. 795);

nel caso in esame, il ricorrente deduce, peraltro in maniera confusa, la violazione di legge “nell’impostazione dell’operazione matematica” laddove è evidente che la censura riguardi il calcolo delle voci individuate dal CTU, per correggere il quale avrebbe dovuto far ricorso al procedimento per la correzione dell’errore materiale;

del tutto priva di specificità è la doglianza relativa all’inclusione tra il conteggio dei danni delle spese per la realizzazione del sistema di regolazione della temperatura, proposta in modo non intellegibile, in violazione dei requisiti di chiarezza che sono richiesti per il ricorso per cassazione;

– la censura non si confronta inoltre con la ratio della sentenza impugnata: la corte di merito ha esaminato (pag. 9 della motivazione della sentenza) sia il profilo dell’errore di calcolo che dell’inclusione delle spese di insonorizzazione nella quantificazione complessiva delle spese determinate dal CTU, e, con accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, ha escluso che vi fosse stata una duplicazione dei costi;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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