Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20705 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11798-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO CIPRIANI, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 19/02/2013, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.E., medico legale convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata nell’anno (OMISSIS), la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, essendo evidente che gli impieghi di beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività sanitaria e la mancanza di utilizzo non occasionale di lavoro altrui trattandosi di collaboratori necessari per lo svolgimento dell’attività in caso di assenza del titolare.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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