Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20705 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20705 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
SUI ricorso 15834-2017 proposto da:
LOSS ADRIANO, elettivamente domiciliato in RMI. \, CORSO
D’ITAIIN 45, presso lo studio dell’avvocato MARIA l’ERRANTE,
rappresentato e difeso dall’avvocato 1 )R I ,NZO ECG 11:.R;
– ricorrente contro
1.1′.1)()VSIKAI

DE,B()IZ.\11 ;
– intimate

avverso la sentenza n. 316/2016 della CORTE D’ \ 13PELID di
IRI,NTO, depositata il 05/01/2017;
udita la relazume della causa svc Ala nella camera di consi glio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consi gliere Don. I .N-RICO
SC(

Data pubblicazione: 09/08/2018

Rilevato che:

Tatiana Ledovskaia e Deborah Bettega intimarono sfratto per
morosità relativamente a locazione per uso non abitativo innanzi al
Tribunale di Trento nei confronti di Adriano Loss. Pronunciata
ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, con memoria

del danno nella misura di Euro 100.000,00 per comportamento
contrario a buona fede, avendo le controparti interrotto senza
giustificazione le trattative con il medesimo Loss ed i potenziali
cessionari dell’azienda del conduttore, facendo venire meno l’affare. Il
Tribunale adito all’udienza del 19 gennaio 2016, mediante lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione, dichiarò la risoluzione del
contratto di locazione e rigettò la domanda riconvenzionale. Avverso
detta sentenza propose appello Adriano Loss limitatamente alla
statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale. Con sentenza di
data 5 gennaio 2017 la Corte d’appello di Trento dichiarò
inammissibile l’appello.
Osservò la corte territoriale che l’appello era stato proposto con
citazione, anziché con ricorso come prescritto per il rito del lavoro
seguito dalla causa, essendo stata proposta la domanda
riconvenzionale nell’ambito di procedura intrapresa con intimazione di
sfratto per morosità, e che la citazione, notificata in data 14 luglio
2016, era stata depositata in data 21 luglio 2016, oltre il termine
quindi di sei mesi, previsto per l’impugnazione, decorrente dalla data
di pubblicazione della sentenza (19 gennaio 2016).
Ha proposto ricorso per cassazione Adriano Loss sulla base di due
motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del
ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite
le comunicazioni di rito.
Considerato che:

integrativa il Loss propose domanda riconvenzionale di risarcimento

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 447 – bis cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che l’appello
era stato proposto esclusivamente nei confronti del rigetto della
domanda riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, rispetto
alla quale la locazione aveva rilievo solo quale bene aziendale da

era applicabile il rito locatizio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 40 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, in base all’art.
40, comma 3, nel caso di cause cumulativamente proposte il rito
speciale prevale solo in presenza della materia del lavoro o di
previdenza ed assistenza obbligatoria e che il caso di specie non
rientrava nella detta materia, sicché tempestiva era la notifica
dell’appello.
I motivi, da trattare unitariamente, sono manifestamente
infondati.
Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo
grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale, le forme del
rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione
dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa.
Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito speciale
anziché con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le
forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della
ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale
principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile
deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo
esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del
provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel
fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente
iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. n. 682 del 2005; n.
15897 del 2014).

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cedere unitamente agli altri beni del complesso aziendale, sicché non

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione della parte
intimata al giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente
D tt.ssa Adelaide Amendola
aulA

aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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