Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20704 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21306-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 02/12/2013, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.P., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 66/8/2014, depositata il 3 febbraio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa dagli anni dal (OMISSIS). La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di una sola dipendente, la quale percepiva uno stipendio di 1.095,00 Euro circa mensili, affermava la carenza del presupposto impositivo, non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto la presenza anche di un solo collaboratore o lavoratore dipendente deve ritenersi circostanza sufficiente a configurare il presupposto d’imposta, anche con riferimento ai c.d. medici convenzionati.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene nel caso di specie la CTR ha accertato che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, si era avvalso di un solo dipendente, retribuito con la somma di 1.095,00 Euro circa al mese, importo pienamente compatibile con l’espletamento di mansioni meramente esecutive, facendo da ciò correttamente discendere la carenza del presupposto impositivo.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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