Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20704 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20704 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16655-2017 R.G. proposto da:
PRESTIGE CARS SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARMINE LATTARULO;

– ricorrente contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 09/08/2018

contro
RIZZI VINCENZO, RIZZI MICHELE;

– intimati per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 205/2017

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LII\TA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso proposto da Prestige Cars Sri.
r.g. 16655 \2017

Rilevato che:
1.La Prestige Cars s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di
competenza, illustrato da memoria, contro Allianz Ass.ni s.p.a.,
Rizzi Vincenzo e Rizzi Michele, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto, n. 205 del 2017,
pubblicata il 31 maggio 2017.
Il ricorso risulta notificato alla Allianz in data 16.6.2017, a Rizzi
Michele il 19.6.2017 (a mezzo del servizio postale, raccomandata
ricevuta il 26.6.2017) mentre per quanto riguarda Rizzi Vincenzo,
la notifica ha dato esito negativo, perché lo stesso risulta deceduto.
2. La Allianz s.p.a. ha depositato memoria nel procedimento per
regolamento di competenza.
3. Questi i fatti come esposti nel ricorso:
Ric. 2017 n. 16655 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

la Prestige Cars s.r.l. conveniva in giudizio gli odierni
controricorrenti dinanzi al giudice di pace di Taranto per sentirli
condannare, quali conducente, proprietario e compagnia
assicuratrice dei danni per la r.c.a., al risarcimento danni subiti

Il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza territoriale,
per essere competente il giudice di pace di Ginosa.
Contro la predetta sentenza, l’odierna ricorrente proponeva
appello al Tribunale di Taranto (correttamente, non essendo
consentito il regolamento di competenza avverso le decisioni del
giudice di pace, ex art. 46 c.p.c.).
Il Tribunale di Taranto riteneva sussistente la competenza per
territorio del primo giudice, e, non potendo rimettere a questi la
causa per la decisione nel merito, attesa la tassatività delle ipotesi
di rimessione al primo giudice, decideva la causa nel merito,
rigettando la domanda di Prestige Cars.
La Prestige Cars proponeva appello chiedendo nuovamente
l’accoglimento della domanda al risarcimento del danno.
La corte d’appello non entrava nel merito e, accogliendo
l’accezione di Allianz di passaggio in giudicato della sentenza
impugnata per non essere stato proposto nei sei mesi l’unico
rimedio esperibile, ovvero il ricorso per cassazione, dichiarava
improponibile ex art. 329 c.p.c. l’appello dell’odierna ricorrente,
sul presupposto che la pronuncia del Tribunale di Taranto,
scindibile in due parti (una relativa alla competenza e l’altra al
merito) fosse in ciascuna delle due parti una sentenza d’appello

Ric. 2017 n. 16655 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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dalla propria vettura e al danno per fermo tecnico.

(non potendo essere rinviata al primo giudice la parte relativa al
merito, per tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice)
e quindi potesse essere impugnata solo con il ricorso per
cassazione.

di competenza, segnalando che contiene sia i presupposti del
regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p,c, perché
proposto avverso una sentenza che decide solo sulla competenza e
regola le spese, che del ricorso ordinario (e richiama l’istituto della
conversione).
La ricorrente denuncia:
-la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 ss. C.p.c., in quanto,
non avendo il giudice di pace deciso nel merito, ed avendo
viceversa il tribunale deciso nel merito, unico strumento di
impugnazione contro la sentenza del tribunale era l’appello, che è
stato dichiarato inammissibile;
-la violazione e falsa applicazione dell’art. 341 c.p.c., laddove la
sentenza impugnata ha affermato che l’appello proposto a giudice
di grado diverso comporti il passaggio in giudicato della sentenza,
perché, sostiene, i giudici aditi avrebbero dovuto applicare il
diverso principio della traslatio iudicii.
Conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore
Generale, il proposto regolamento di competenza è del tutto
inammissibile, perché la sentenza impugnata non è una sentenza
sulla competenza ma è una sentenza che decide sulla ammissibilità

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Prestige Cars propone un ricorso che denomina per regolamento

o meno dell’impugnazione, e quindi è estranea all’oggetto del
regolamento di competenza.
E’ astrattamente applicabile, ai ricorsi per cassazione, il principio
della conversione degli atti, per cui il regolamento di competenza

requisiti di sostanza e di forma.
Anche a voler ritenere ammissibile come ricorso per cassazione il
regolamento proposto, esso è manifestamente infondato, perché è
corretta la decisione della corte d’appello che ha giudicato
inammissibile l’impugnazione in quanto contro il provvedimento
impugnato avrebbe dovuto essere proposto direttamente ricorso
per cassazione (essendo lo stesso una decisione sul merito in grado
di appello), laddove l’attuale ricorrente pretendeva che si
celebrasse nuovamente il giudizio in grado di appello che aveva già
avuto luogo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è
gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 16655 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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può essere convertito in ordinario ricorso per cassazione se ne ha i

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza, e lo rigetta in quanto ricorso ordinario. Pone a carico
del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte
controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 29
maggio 2018

Il Presidente
Adelaide Amendola

ciA

200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

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