Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20704 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22452-2013 proposto da:

L.C. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio

dell’avvocato RENATO DELLA BELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO FABBRI;

– ricorrenti –

contro

S.A.E.R. s.n.c. di F.M. & C. p.iva (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, F.M., N.R.,

R.A., G.R., GI.TO., C.R.,

FA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PAVIRANI, ANTONELLA

MONTANARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 388/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.C. e M.F. propongono ricorso per cassazione contro S.A.E.R. snc, F.M., N.R., R.A., G.R., Gi.To., C.R. e Fa.Gi., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rigettato la loro impugnazione alla sentenza del Tribunale di Ravenna reiettiva a sua volta della domanda risarcitoria per l’asserita perdita di curo 75 mila, per l’abusivo utilizzo di una quota equivalente a mq 45 ovvero mc 69 dei parametri di edificabilità, corrispondenti all’importo minore ricevuto in sede di vendita a terzi (550.000 Euro anzicchè 625.000).

La Corte di appello ha condiviso la decisione del Tribunale richiamando i documenti sottoscritti dalle parti, la ctu ed i principi in tema di comunione legale dei beni tra coniugi.

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Le parti hanno presentato memorie ma i ricorrenti fuori termine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., art. 1372 c.c. e vizi di motivazione per la erronea supposizione che il L. abbia dato il suo assenso alla utilizzazione di un limitrofo terreno suo e di sua moglie sulla base delle circostanze indicate.

Col secondo motivo si denunzia omesso esame di plurime censure ed in particolare del secondo, terzo e quarto motivo considerati assorbiti.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. nel riferimento alla mancanza di qualsiasi deduzione utile e per avere la Corte di appello introdotto di ufficio argomenti nuovi (non necessità della forma scritta per la cessione di cubatura, validità dell’atto posto in essere dal L. senza il consenso del coniuge, in mancanza di proposizione di azione di annullamento da parte di quest’ultimo). Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c..

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello ha condiviso la decisione del Tribunale richiamando i documenti sottoscritti dalle parti, la ctu ed i principi in tema di comunione legale dei beni tra coniugi.

Le odierne censure, nel riferimento alla violazione di norme di diritto sostanziale e processuale ed a vizi di motivazione, si sottraggono alla necessaria specificità dell’impugnazione e non considerano che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 esclude la impugnazione nei termini proposti.

In ordine al primo motivo sarebbe stata necessaria una rituale impugnazione sulla erroneità delle regole ermeneutiche applicate nel riferimento ai documenti esaminati e dell’assunto su cui la Corte di appello fonda il proprio convincimento, e cioè che per gli atti dispositivi dei diritti su un bene immobile rientrante nella comunione legale la mancanza del consenso dell’altro coniuge costituisce vizio di annullabilità da far valere, ai sensi dell’art. 184 c.c., nel rispetto del principio della buona fede e dell’affidamento, entro un armo.

In particolare la Corte di appello ha richiamato la decisione del tribunale che aveva fatto riferimento alla cessione da parte dei coniugi L. – M. alla S.A.E.R. di una porzione di un immobile adiacente a quello poi ceduto a (OMISSIS), alla esigenza della S.A.E.R di presentare un progetto di variante per sanare alcuni interventi compiuti, alla sottoscrizione della variante da parte del L. ed, in coerenza con le scelte del primo giudice, ha ritenuto maggiormente attendibili le testimonianze dei professionisti incaricati delle attività in questione, che avevano spiegato le conseguenze della cessione di cubatura, rispetto a quelle degli stretti familiari degli attori.

Vengono sostanzialmente dedotti vizi di motivazione inammissibili in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e mosse censure di merito sulla valutazione delle risultanze processuali.

Il secondo motivo non dimostra la decisività della doglianza relativa al ritenuto assorbimento degli altri motivi di appello, che neppure risulta dalla sentenza impugnata la quale, invece, riferisce, a pagina otto, dei vari temi di censura congiuntamente esaminati con la conclusione del rigetto dell’impugnazione e la integrale conferma della sentenza.

In particolare la Corte di appello ha statuito che la richiesta di modifica della concessione, proposta nel 2002 ed accolta dal Comune nel 2003, che prevedeva la cessione di cubatura da un fondo ad un altro, recava la firma del L., quale committente, il teste Tamburini (incaricato della predisposizione della domanda di variante) aveva riferito di aver spiegato personalmente al L. tutti gli aspetti della progettata sanatoria e le conseguenze della cessione di cubatura da un lotto all’altro e la deposizione in esame valeva altresì ad escludere che l’erronea indicazione della proprietà dei fondi, contenuta nella domanda di variazione, fosse stata predisposta dolosamente dal tecnico.

Il terzo ed il quarto motivo propongono un generico riesame del merito.

In particolare il terzo è infondato.

Gli appellanti (pagina cinque della sentenza) avevano posto le questioni della mancanza dei requisiti formali necessari per l’asservimento di cubatura e della inidoneità dell’assenso del marito a vincolare il fondo di cui al mappale (OMISSIS), dato il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi L. e M..

La Corte di appello, pertanto, nell’esaminare e ritenere infondati in diritto gli assunti degli appellanti, non è affatto incorsa nel dedotto vizio di ultrapetizione. Il quarto motivo è inammissibile.

Censura una affermazione contenuta a pagina otto della sentenza, concernente la mancanza di prova del quantum richiesto, dichiaratamente resa solo per completezza e che, quindi, non incide sull’effettiva ratio decidendi, costituita dalla inidoneità delle circostanze dedotte dagli appellanti a superare il quadro ad essi sfavorevole, dal significato univoco e convincente nel senso già delineato dal Tribunale.

In definitiva, le odierne censure sono inidonee alla riforma della sentenza impugnata perchè non risolutive, essendosi pervenuti alla conclusione della piena adesione con la firma della variante e della non dimostrazione del danno reclamato.

Consegue la condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5200 di cui 5000 per compensi, oltre accessori e spese forfetizzate nel 15%, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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