Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 31/07/2019), n.20703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26899/2014 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO;

– ricorrente –

LLOYD ADRIATICO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO FERLETIC, MARIO DIEGO;

– controricorrente incidentale –

e contro

G.V., S.S., IMMOBILIARE TORRE DEL GIGLIO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6912/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato CIPOLLARO Fabrizio, con delega depositata

dell’Avvocato Antonio RAPPAZZO difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato DIEGO Mario, difensore del resistente che si riporta

agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso per cassazione è la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 19 dicembre 2013, che ha rigettato l’appello principale proposto da SGL Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2977 del 2006, ed ha accolto l’appello incidentale proposto da Lloyd Adriatico s.p.a. e Immobiliare Torre del Giglio s.r.l..

1.1. Dalla sentenza impugnata si apprende che nel 2001 la SGL Immobiliare srl convenne in giudizio S.S., Lloyd Adriatico spa e Immobiliare Torre del Giglio srl perchè fosse accertata la simulazione relativa del contratto stipulato il 23 novembre 2001, tra Lloyd Adriatico e Immobiliare Torre del Giglio srl, ovvero che essa attrice o, in subordine, il S. avevano acquistato gli immobili indicati o, in ulteriore subordine, che fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., in ogni caso con condanna dei convenuti al risarcimento del danno. I convenuti resistettero, in parte svolgendo domande di manleva; il S. propose domanda di garanza nei confronti di G.V., il quale aderì alla domanda di SGL Immobiliare.

1.2. Il Tribunale di Roma definì il giudizio in rito, dichiarando la nullità dell’atto di citazione, a spese compensate.

2. La Corte d’appello ha rigettato nel merito la domanda di SGL Immobiliare.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza M.P., in qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto della controversia, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Allianz s.p.a., in qualità di avente causa da Lloyd Adriatico spa, che eccepisce l’inammissibilità dei ricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Non hanno svolto difese S.S., Immobiliare Torre del Giglio srl e G.V.. La ricorrente principale ha depositato memoria. La causa, già chiamata in decisione all’udienza del 6 marzo 2018, è stata rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SGL Immobiliare srl, e quindi, a seguito del deposito della documentazione relativa alla notifica del ricorso principale, è stata fissata l’odierna udienza per la decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso principale per mancanza del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dalla norma citata, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 28/10/2014, n. 22860; Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653; Cass. 28/02/2006, n. 4403).

1.2. Nella fattispecie in esame, il ricorso manca di una pur sintetica ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale, che non si ricava neppure dall’illustrazione dei motivi di censura, nei quali la ricorrente si diffonde su profili tecnici dando per scontata la conoscenza della vicenda.

2. Nella declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rimane assorbito il ricorso incidentale, che denuncia omessa pronuncia della Corte d’appello sulla nullità parziale dell’atto di citazione proposto da SGL Immobiliare, e che pertanto deve ritenersi implicitamente condizionato.

Secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 7381 del 2013, al quale si intende dare continuità, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (nella specie, la nullità della domanda risarcitoria, che è stata comunque rigettata), ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, con la conseguenza che deve essere esaminato con priorità solo se le questioni sollevate non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, diversamente dovendo essere esaminato unicamente in ipotesi di fondatezza del ricorso principale.

3. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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