Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34099/2018 R.G. proposto da:

M.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Giovanni CLEMENTE, presso il cui studio legale

sito in Eboli, al viale Amendola, n. 84, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7883/09/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, nei confronti di M.A., una maggiore Irpef quale plusvalenza realizzata dalla contribuente a seguito di cessione di un fondo rustico, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado “per mancanza di motivi specifici”, in quanto “Le censure dell’appellante, invero, che riproducono in sostanza le argomentazioni già svolte in prime cure, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata”; riteneva “comunque” fondata la pretesa tributaria;

– avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto l’appello carente del requisito di specificità dei motivi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello per non avere la contribuente contrapposto specifiche doglianze alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, sostenendo che la stessa si era limitata a ribadire le deduzioni svolte con il ricorso di primo grado.

3.1. In tal modo il giudice di appello è pervenuto alla sostanziale declaratoria di inammissibilità dell’appello (ancorchè ne abbia statuito il rigetto – al riguardo vedasi Cass. n. 24600 del 2017) per difetto di specificità dei motivi di impugnazione riprodotti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza non conformandosi ai principi di diritto espressi in materia da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525/2018, n. 26134/2017; n. 1200/2016). Al riguardo, le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017) hanno inoltre affermato che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Si è quindi precisato che “In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 15936 del 2003). Inoltre, secondo Cass. n. 9083 del 2017 “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018).

4. Il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), art. 81, comma 1, lett. a) e b), art. 82, commi 2 e 5, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01).

12. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR per nuovo esame della vicenda processuale, da effettuarsi alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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