Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22187-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GIGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BIAMONTE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 09/05/2013, depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 135/2/13, depositata il 15 maggio 2013, notificata il 5 luglio 2013, la CTR della Calabria ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. D.M.C.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cosenza, Ufficio Controlli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Cosenza, che aveva accolto i ricorsi, di seguito riuniti, proposti dal contribuente avverso ciascun silenzio – rifiuto dell’Ufficio sulle istanze di rimborso che il D.M. aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale l’intimato resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo accertato, in fatto, che le spese per personale dipendente riguardassero unicamente la collaborazione di un’impiegata part-tome per sole tre ore giornaliere per la pulizia dello studio e l’accoglienza dei pazienti.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, a 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi Al soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, non etto, peraltro, di censura per vizio di motivazione nei limiti di quanto consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive, non costituisce, infatti, circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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