Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20703 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 12605-2008 proposto da:
MARCEDDU

GIOVANNA

MARIA

MRCGNN46S49E974R,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3,
presso lo studio dell’avvocato GULLOTTA FABIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTI
FABIO, PITTORRU LUCIA;
t

A

ricorrente –

2013
1623

contro

MASTRELLI SIMONE, MASTRELLI GINEVRA;
– intimati –

sul ricorso 15273-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 10/09/2013

MASTRELLI SIMONE MSTSMN59C12D612A, MASTRELLI GINEVRA
MSTGVR64E43D612Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato
BARBERIS GIORGIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PESTELLINI ETTORE;

contro

MARCEDDU GIOVANNA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1631/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato GIORGIO BARBERIS difensore dei
controricorrenti e ricorrenti incidentali che si
riporta agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del quarto, del quinto e del sesto
motivo del ricorso principale e per il rigetto dei
restanti motivi del ricorso principale; per il rigetto
del primo motivo del ricorso incidentale e per
l’assorbimento del secondo motivo del ricorso
incidentale.

– c/ricorrent e ric. incidentali –

,
Svolgimento del processo.
Mastrelli Simone e Mastrelli Ginevra,con atto di citazione del 30 settembre
1993, convenivano davanti al Tribunale di Firenze, Marceddu Giovanna
Maria, per ivi sentire dichiarare l’invalidità del testamento del proprio padre,

sentire dichiarare l’indegnità a succedere della Marceddu con conseguente
devoluzione,dell’eredità ai due figli secondo la legge. Esponevano gli attori
che il 2 luglio 1992 decedeva in Firenze il dott. Mastrelli Willy cui
succedevano Mastrelli Simone e Mastrelli Ginevra figli nati dal primo
matrimonio e Marceddu Giovanna Maria, terza moglie, sposata dal dott.
Mastrelli a meno di quattro mesi prima della morte dopo un breve periodo di
convivenza. Aperta la successione la Marceddu dichiarava l’esistenza di un
testamento olografo in suo favore datato 23 marzo 1991 nel quale essa

4

Marceddu appariva beneficiaria dell’immobile abitato dal de cuius e
costituente il cespite più importante dell’asse ereditario.
Si costituiva Marceddu opponendosi alla domanda attorea e, in linea
subordinata, chiedeva il riconoscimento del diritto di abitazione sulla casa
coniugale e l’accertamento della sua proprietà esclusiva di taluni beni mobili
caduti nell’inventario dell’eredità.
_

Espletata istruttona, con consulenza tecnica gratologica, il Tribunale di

Firenze con parziale del l i luglio 2002 dichiarava aperta la successione,
pronunciava la nullità del testamento impugnato, rigettava la domanda di
indegnità della Marceddu, dichiarava la stessa e i figli del de cuius eredi ex

– -lege-per-un-tem) ciascuno e, successivamente il 18 ottobre 2004 on sentenza , ciidamiava a Mareeddu a titolo di conguaglio u1 rendiconto a

defluiti
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per mancanza di olografia, in quanto corretto da mano estranea e per ivi

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Avverso entrambe le sentenze, proponeva appello la Marceddu Giovanna
Maria. Gli appellati resistevano e in via riconvenzionale insistevano per la
dichiarazione di indegnità della Marceddu.
La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1631 del 2007 rigettava

impugnata. Compensava le spese del grado. Secondo la Corte fiorentina posto
che il testamento di cui si dice era risultato manomesso per la presenza nel
contesto del documento del termine apografo “lasciare” in sostituzione della
parola cancellata “donare” il testamento, per quanto trasparente e indubitabile
ne possa risultare la volontà del testatore era nullo per contrarietà all’art. 602
cc. Segnalava la Corte di Appello di Firenze che risultava che qualcuno dopo
_
la morte del dott. Mastrelli si fosse preso l’ardire di correggere per così dire, il
,

testamento e, pertanto, era ragionevole pensare che lo stesso testatore si
sarebbe servito di un collaboratore (o collaboratrice) e la sostituzione di quella
parola previa cancellatura della parola originale sarebbe avvenuta sotto
dettatura o comunque, previa autorizzazione. Mancando la prova che
l’alterazione della scheda testamentaria sia opera della Marceddu, andava
confermata l’esclusione della indegnità della Marceddu a succedere al marito
già pronunciata dal Tribunale di Firenze. Confermava la decisione del
Tribunale nella parte in cui aveva escluso il prelegato del diritto di abitazione,
specificando che quel beneficio si cumulava alla quota di riserva nella

successione necessaria del coniuge, ma non nella successione legittima in
seno alla quale poteva seminai, costituire in sede di divisione un titolo
preferenziale del coniuge sui beni da assegnale.

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chiesta da Marccddu Giovanna Maria
La-t. assaLionc di questa scntcnzastata

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l’appello principale e l’appello incidentale e confermava la sentenza

controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale per due motivi.
All’udienza del 28 febbraio 2013 rilevato che alla parte ricorrente non era
pervenuta la notifica della data di udienza rinviava la causa a Nuovo Ruolo.
Motivi della decisione.

e il ricorso incidentale proposto da Mastrelli Simone e Mastrelli Ginevra )
investendo la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art.. 335 cpc..
A.= Ricorso principale.
1.= Marceddu Giovanna Maria lamenta:
1) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli arti.
620 e 606 cc. Nonché degli artt. 1362 3 segg. cc . Con riferimento alla
_
dichiarata nullità del testamento olografo e, ciò in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e dell’art. 360, primo comma, n. 5, motivazione insufficiente e

contraddittoria.
2) Con il secondo motivo la violazione degli artt. 602 e 603 cc. Nonché
dell’art. 132 cpc. per carenza di motivazione sul punto dell’inutilizzabilità
d’indagini scientifiche ai fini della declaratoria di nullità del testamento
olografo e ciò in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc… Insufficiente,
illogica e contraddittoria motivazione sul medesimo punto e ciò in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5 cpc.
3) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme dettate

per cd. interpretazione soggettiva dei contratti di cui agli artt. 13 -62 e 13-65 cc.
Siccome applicabili, con i necessari correttivi, anche ai negozi mortis causa,
violazione e falsa applicazione del piincipio di consci vazione degli atti di cui
_
.

all’art. 1367 cc. ed omessa

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3

ed interpretazionc della volontà

I ricorsi (il ricorso principale proposto dalla sig.ra Marceddu Giovanna Maria

_
_
360, primo comma, n. 3. Motivazione illogica, contraddittoria e carente in
relazione all’art. 360, primo comma n. 5 cpc
A) Avrebbe errato la Corte fiorentina, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto
che un’ alterazione parziale di un testamento olografo, pur se originariamente

nullità ed invalidità dell’intero testamento, anche ove tale alterazione non
impedisca l’individuazione dell’originaria e genuina volontà del testatore.
Epperò il ragionamento della Corte di merito, sempre secondo la ricorrente,
sarebbe contrario al consolidato orientamento di questa Corte che avrebbe
chiarito portata e rilevanza dell’art. 602 cc., specificando che l’alterazione di
un testamento, siccome successiva alla sua formazione e, dunque, al suo
perfezionamento non sia tale da impedire di individuare la volontà originaria
del testatore tale alterazione non renderebbe invalido il negozio che, al

contrario, conserverebbe inalterato il proprio valore. (da ultimo Cass. N.
11733 del 2002). Insomma, il Giudice di appello avrebbe errato nel limitare la
propria indagine al mero dato testuale o, meglio, al solo significato del
termine apografo, dovendo al contrario indagare ai sensi degli artt. 602, 606 e
1362 e ss. Se fosse possibile, astraendo dall’alterazione, individuare una
volontà testamentaria riconducibile al de cums.
B) Avrebbe errato la Corte fiorentina, secondo la ricorrente nell’aver ritenuto
inammissibile il ricorso a strumenti scientifici – che consentano di riesumare il

.

possibile contenuto sottostante alle alterazioni atteso che tale indagine sarebbe
coerente con il disposto normativo di cui grad. 602 e 606 e conforme
costante orientamento gitnispiu enzid e. lii partkolare, i itieiie lai iew n , la
Cork fiurentina avrebbe ritenuterpassibile prese-Sndere chrun’indttgine ei rea
,

.
4

provvisto dei requisiti di cui all’art. 602 possa, sic et simpliciter, cagionare la

_

_
per mano del testatore, non tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la validità del testamento olografo permarrebbe nell’ipotesi in cui
la manomissione della scheda testamentaria sia avvenuta in un momento
successivo al perfezionamento dello stesso testamento. E di più, la Corte
fiorentina, compiendo un percorso logico giuridico del tutto arbitrario ha

sostenuto che l’alterazione del testamento del dr. Mastrelli risalisse ad epoca
antecedente al morte del testatore e quindi con la sicura partecipazione di
quest’ultima , mediante dettatura e/o autorizzazione. Tale conclusione
C)

Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso qualunque

indagine interpretativa diretta a ricavare dal testo della scheda testamentaria,
intesa nel suo complesso, la volontà originariamente espressa dal dr. Mastrelli
_
e si è limitata ad escludere in capo al defunto la volontà di disporre dei cespiti

oggetto del testamento in questione in favore della sig.ra Marceddu sulla base
del significato tecnico giuridico del termine “donare” redatto ed utilizzato dal
testatore.
1.1.= Tutti e tre i motivi vanno esaminati congiuntamente vista l’innegabile
connessione che esiste tra gli stessi e tutti e tre sono infondati.
Come correttamente ha evidenziato la Corte fiorentina nel caso in esame,
tenuto conto che la sig.ra Marceddu, moglie del de cuius, sostanzialmente è
come chi dice “alla morte, si e trovato in casa questo documento così come lo
ve. e e , non si puo

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depositato presso persona di fiducia o presso un Notaio) .e, quindi, si trovava
nella sfera di controllo del suo autore, sempre modificabile per sua iniziativa,
Sicché, è da ritenere, come correttamente ha affermato la Corte fiorentina, che
la cancellazione della parola “donare” con la sostituzione della parola
o comunque, visto

che il testamento era conservato dal suo autore, previa autorizzazione dello
stesso. Ciò significa che l’azione del terzo si è svolta durante la redazione o la
revisione del testamento e, pertanto, anche l’aggiunta di una sola parola nel
corpo della disposizione di ultima volontà per mano di altri durante la
confezione (o lo stesso durante la modifica di un originario contenuto del
testamento) priva il testamento stesso del requisito dell’autografia

e ne

determina, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., la nullità. A ben vedere, il
testamento

sarebbe

stato valido, e avrebbe rispettato

il requisito

dell’olografia, nonostante la correzione di cui si dice, ove fosse stato
dimostrato ovvero si avesse avuto la certezza che il testamento al momento
della morte esisteva e che dopo la morte una mano estranea illecitamente lo
avesse alterato ( dimostrazione che nel caso concreto è mancata) perché in
questa ipotesi il testamento di che trattasi sarebbe stato un testamento
esistente e rispondente ai requisiti voluti dalla legge, valutabile e apprezzabile
ancor prima di un’eventuale manomissione.
1-.1.4= Come ha affermato questa Corte in altra occasione, che qui si

condivide, la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod.
eiv. Fautografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo
del d oeumeiito, ad ese u eic fologiafi a è sufficiente ogni *Intel vento di terzi,
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indipendentemente dal tipo e dall’entità
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presenze di una

“lasciare” sia avvenuta o sotto la dettatura del testatore

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assumendo al riguardo rilevanza l ‘importanza che dal punto di vista
sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell ‘intero testamento
secondo il principio “utile per inutile non vitiatur ” .
1.1.b).= Inconferente, altresì, risulta la giurisprudenza richiamata dalla

Questa Corte con la sentenza n. 11733 del 2002 citata dalla ricorrente, ha
escluso la nullità del testamento quando la disposizione di ultima volontà sia
stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il
documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte
diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria. Epperò, il caso in
esame riguarda, invece, l ‘ ipotesi in cui è stata alterata o corretta proprio la
disposizione testamentaria e non, invece, la scheda che conteneva il
testamento. Piuttosto, il caso in esame è riconducibile alle categorie delle
ipotesi in cui la stessa sentenza citata ha ritenuto configurabile la nullità del
testamento per difetto di autografia, allorché nel corpo della disposizione di
ultima volontà, anche, una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal
terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col
consenso del testatore.
2.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 540, secondo comma, cc. E 581 cc. Sul punto del
mancato riconoscimento, in capo al coniuge superstite, del diritto di
abitazione nella casa coniugale e rti uso degli eredi, e ciò in relazione all art.
360, primo conuna, n. 3 ept.., nonché in relazione d drt. 360, primo c omnia
11. 5Cpe., -pel i Ugleitel e eoiit iaddittoiictt della’HO 1Vd.L1011
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Corte fiorentina, secondo la
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ricorrente a sostegno della propria tesi perché non pertinente al caso di specie.

quello di uso degli arredi ivi contenuti come previsti dall’art. 540, secondo
comma, a favore del coniuge superstite. Secondo la ricorrente, la Corte di
appello di Firenze, avrebbe giustificato il mancato riconoscimento dei diritti
di abitazione e d’uso previo espresso richiamo a quanto già disposto dal
Giudice di primo grado, epperò lo fa in modo parziale, così, viziando l’intero

ragionamento il Tribunale aveva dapprima negato la sussistenza in capo alla
ricorrente di qualunque diritto di abitazione e di uso e successivamente, con la
sentenza definitiva, aveva completato la decisione assunta specificando che la
quota di legittima spettante al coniuge superstite ex art, 581

non era

cumulabile con i diritti di abitazione e di uso. La Corte di appello a differenza
del primo giudice parte dal presupposto del riconoscimento in capo alla
ricorrente dei diritti di uso e di abitazione salvo poi a ritenerli insussistenti in
quanto non cumulabili con la quota di legittima. b) Per altro, tenuto conto
della sentenza della Corte costituzionale n. 527 del 1988, secondo la
ricorrente l’interpretazione corretta della normativa di cui all’art. 540 cc.
sarebbe quella di escludere che i diritti di abitazione e di uso siano cumulabili
con la quota di legittima riconosciuta in forza degli art. 581 e 582 ma quei
diritti dovranno essere ricompresi nella quota ex art. 581 e 582. Dica,
pertanto, conclude la ricorrente, l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in forza del
combinato disposto degli artt. 540, secondo comma, e 581 cc. al coniuge
superstite chiamato alla successione legittima, spetti il diritto di abitazione

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L a prima questione da prendere in esame è quella p r o s pcttata con il qu arto

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motivo del ricorso principale, vale a dire il significate ed il valore del precetto
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di cui all’art. 540 comma 2 cod. civ. , dettato in tema di successione
necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati,
sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di
uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali

per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla
quota riservata ai figli. Ora, la dottrina più attenta, che in questa sede si
intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anche
alla successione legittima. L’art. 584 comma 1 cod. civ., dettato in tema di
successioni legittime, con riferimento al coniuge putativo contempla
espressamente l’applicabilità della disposizione stabilita dall’art. 540 comma
2. L’estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non
può essere revocata in dubbio, perché sarebbe contrario al principio di
eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più
favorevole rispetto al coniuge legittimo.
2.1.a).= Lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando

correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al
fondamento del) l’art. 540 , comma 2, cc. il quale prevede i diritti di
a ‘nazione e • i uso in avore • e coniuge superstite `anc e guarii o concorra
con • tri c iamati . Ira poic e un concorso con a tri c iamati puo veri icarsi
solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria,

sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere del
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ipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti,

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diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente,

legislatore ha disciplinato la posizione del coniuge putativo anche quale
legittimario, così nell’art. 540 collocato nelle norme relative alla tutela dei
legittimari, il legislatore ha dettato una disposizioni che vale anche per la
successione legittima.

un’interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc.,
consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013).
2.2.=

Ora,

posto

che

i

diritti

di

abitazione

e

d’uso

competano

indifferentemente al coniuge che succeda ab intestato ed a quello che succeda
in via legittima, resta da individuare il criterio di imputabilità dei diritti di cui
si dice sulla successione.
A) Alcuni ritengono che l’abitazione e l’uso raffigurino dei diritti, che al
coniuge sono riservati come prelegati, oltre la sua quota di riserva. Ciò si
argomenta dal dato testuale, secondo cui i diritti di abitazione e di uso
gravano sulla disponibile e, solo se questa non sia sufficiente, sulla quota
riservata al coniuge ed ai figli. La definizione di legato “ex lege”, poi, si fonda
sul modo della trasmissione: contemplando la disposizione beni determinati
(il diritto di uso e di abitazione), si ritiene che la norma discipfini una

trasmissione a titolo particolare. Dalla lettera della legge e dal chiaro

intendimento legislativo di favorire il coniuge superstite, si argomenta che
questi diritti si aggiungono alla quota spettante al coniuge. Assegnati,
anzitutto, al coniuge i- dilati di abitazione e di

Uso,

la SULLebblUlle legittima si

apre-SU! i esiduo.
B) Da altri, invece, si rileva che in tema di successioni legittime non possono
10

Pertanto, o un’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’art. 584 cc. o

_

trovare applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva.
Pertanto, la enunciazione del diritto di abitazione e di uso raffigura la mera
indicazione dei beni, i quali concorrono a formare la quota spettante a
coniuge nella successione legittima. Le conseguenze sulla formazione della
quota del coniuge sono differenti, perché i diritti di abitazione e di uso non si

aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di
successione legittima.
C) Vi è ancora chi distingue tra successione necessaria e successione
legittima. Si ritiene che avuto riguardo alla successione necessaria, posto che
la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo,
la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la
disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 cod. civ. e, per
conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del
coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt.
540 comma 1, 542 e 543 comma cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si
devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore
viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente).
Diverso sarebbe, secondo questo orientamento, il discorso riguardante la
e a successione egittima i a iritti a i cui si a ce non si

successione egittima.

aggiungerebbero alla quota ereditaria per due ragioni: una di ordine formale e
altra per l effetto di una interpretazione sistematica delle norme. Intanto, vien

osservato che la quota di riserva stabilita in favore del coniuge si incrementa,

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applicabile all’ipotesi di successione legittima perché in tema di successione
11

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legittima, non troverebbero applicazione gli istituti della disponibile e della
riserva. Ma si rinviene una ragione sistematica più persuasiva. La riserva
rappresenta il minimo, che il legislatore vuole assicurare ai più stretti
congiunti, anche contro la volontà del defunto. I diritti di abitazione e di uso

evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano
pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 cod. civ., che serve di raccordo
tra la successione legittima e la successione necessaria, stabilisce che le
porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei
legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti. Peraltro,
dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene
nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella
successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva; da nessuna
norma, per contro, risulta che il legislatore abbia modificato il regime della
successione intestata per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche
legittimari), più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria.
Poiché l’art. 553 cit. vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il
sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si
aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 comma 1 e 542 cit.
Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione

legittima, non v’e ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata
dagli aru. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.
2.2.a) — Tuttavia, il regime va ricostiuito tenuto conto che uno dei presupposti
Kr l’uthibuziune dei diritti di cui si dice è quello che la casa

corredano devono potersi considerare come
.
12

C

i mobili che la

di abituale coabitazione,

fanno parte della riserva e, quindi, anch’essi fanno parte del minimo. Per

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all’abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge
superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto
tra i coniugi,

un diritto questo (quello dell’abitazione) e una solidarietà

coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 cost.) quali esigenze
a garanzia di un pieno ed integrale sviluppo della persona. Vi è ragione,

pertanto, di ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell’intero
patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima,
non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei
diritti vanno imputati all’asse ereditario e proporzionalmente sulle quote
legittime degli eredi compreso il coniuge(cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27
febbraio 2013).
_
2.2.b) La Corte fiorentina, pertanto, ha errato nel non aver considerato che i

diritti di abitazione e di uso del mobili che la corredavano, sono diritti
garantiti anche al coniuge legittimo, in caso di successione legittima e che
quei diritti gravano sull’asse ereditario e proporzionalmente imputate alle
singole quote degli eredi legittimi.
3.= L’accoglimento del quarto motivo del ricorso assorbe il quinto e il sesto
motivo del ricorso con i quali la ricorrente lamenta:
a) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 540,
secondo comma, e 581 cc. in relazione all’errata misura della percentuale di

devoluzione dei beni ereditari a favore degli eredi, e ciò in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 cpc.. Omessa motivazione in relazione alrart. 360, n5
cpc.. Avrebbe errato la

orte fiorentina, secondo la ricorrente, nelr aver

disposto l’attlibuziune di una quota pali ad un teizu dell’asse neditaiiu pel

ciascun coercde perché non ha tenuto conto dei legati di-abitazionc della casa
.

coniugale e di uso degli arredi pre4sti ex lege a favore del coniuge superstite.
13

v


Pertanto, conclude la ricorrente, dica l’Ecc. ma Corte di Cassazione se in caso
di successione legittima ex art. 581 cc. nell’attribuzione della quota pari ad un
1/3 dell’intero riservata la coniuge superstite per il caso di concorso con due o
più figli del de cuius debbano espressamente includersi anche i diritti di
abitazione nella casa coniugale e di uso degli arredi ivi contenuti.

b).= con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 540,
secondo comma, e 581 cc. in relazione all’erroneità della determinazione di
un debito da conguaglio gravante sulla ricorrente e ciò in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 cpc.. Omessa, erronea o illogica motivazione in
relazione all’art. 360, n. 5 cpc. Secondo la ricorrente, falso sarebbe il
presupposto della negazione del diritto di abitazione della casa coniugale e di
_
uso degli arredi ivi contenuti in capo al coniuge superstite pure se chiamato
,

alla successione legittima e falsa sarebbe la conseguente valutazione della
sussistenza di un debito gravante sul coniuge che abbia continuato ad abitare
la casa coniugale dopo il decesso del de cuius siccome conseguente a tale
utilizzo.
Dica, pertanto l’Ecc. ma Corte di Cassazione se i diritti di abitazione della
casa coniugale e di uso degli arredi di cui all’art. 540, secondo comma, cc.
riconosciuti al coniuge superstite chiamato a succedere ex art. 581 cc. siano
gratuiti, ovvero, se dagli stessi nasca un onere economico a carico del coniuge

medesimo ed a tavore degli altri coeredi pretermessi dall’uso di tali beni

k

ereditari.
B.— Ricorso incidentale
4.— Coli il ‘mimo motivu del iieuiso incidelitak Mastichi Simoile e Mastichi
Ginevra

lamentane

l’omessa prornmeie in

alle dichiarazione di

;deità della ricorrente,-in ~erte all’art. 360 n. 4 •fflek.
14

. – rr te 1a-

Corte fiorentina, secondo i ricorrenti, nel non aver escluso la indegnità della
Marceddu a succedere al marito, considerato che le circostanze di fatto
portano a ritenere che nel caso in esame ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 463
n. 6 cc. . In verità, la Corte fiorentina, ritengono i ricorrenti, non avrebbe

nella disponibilità il testamento del sig. Mastrelli dal momento della sua
formazione fino a quando a cura della stessa, fu pubblicato e posto che il
disordine grafico

della parola “lasciare”, così come i ripassi mostravano

immediatamente l’artefatto, la stessa si sarebbe avvalsa di un testamento
falso. Dica, pertanto l’Ecc.ma Corte di cassazione se in base all’art. 463 n. 6
debba dichiararsi la indegnità di colui che abbia usato testamento che risulti
visibilmente alterato.

4.1.= Il motivo è infondato non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto correttamente valutate
dalla Corte territoriale, non proponibile nel giudizio di cassazione, ma,
soprattutto, perché non è stata fornita dai Mastrelli —e avrebbero dovuto- la
dimostrazione che la manomissione del testamento sia stata operata dalla
Marceddu, e/o che, comunque, sia stata operata successivamente la morte di
Mastrelli, non essendo, a tal fine, sufficiente una semplice illazione di
probabilità, atteso che la stessa probabilità porta a ritenere —come è stato
chiarito dalla Uorte territoriale, che il testamento sia stato modificato o per
autorizzazione del de cuius o su dettatura dello stesso, essendo il testamento
nella disponibilità e in custodia dello stesso de cuius
5.— Con il secondo motivo i liconenti incidentali lamentano l’omessa
pruntincia in merito alla domanda in appello ex art. 345 epe., del valore
locative dovuto dalla sig.a Mareeddu dal 1 novembre 2{404 fino al rilasci o
%
15

tenuto conto che la sig.ra Marceddu, come la stessa ha dichiarato ha avuto


effettivo dell’immobile di via Buonvicini 20, in relazione alla’rt. 360, primo
comma, n. 4 cpc. Avrebbe errato la corte fiorentina, secondo i ricorrenti,
nell’aver riconosciuto soltanto un debito a conguaglio della Marceddu di €.
13.796,88 a favore di ciascuno degli altri due coeredi omettendo però di

locativo dovuto dalla signora Marceddu dall’Il gennaio 2004 fino al rilascio
effettivo dell’immobile di via Buonvicini 20.
Dica, pertanto la Ecc.ma Corte di Cassazione se in virtù di domanda
formulata ai sensi dell’art. 345 comma 1 cpc., il giudice di secondo grado sia
tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di pagamento di canoni locativi dal
momento della pronuncia di primo grado sino al momento della liberazione
dell”immobile, essendo già stato in primo grado liquidato l’importo derivante
.

dalla configurazione di canone locativo virtuale per l’occupazione di un
immobile sino al di della sentenza.
5.1.= Il motivo rimane assorbito dal quarto e quinto motivo del ricorso
principale.
In definitiva, riuniti i ricorsi, va accolto il quarto grifiVe del ricorso principale,
dichiarato assorbito il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, rigettati
gli altri; va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato
assorbito il secondo motivo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in

relazione al motivo accolto, la causa rinviata ad altra sezione della Lorte di
Appello di Firenze, la quale provvederà al regolamento delle spese anche del
presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riuniti

. .

corsi,

motivo

ricorso principale,

dichiara assorbiti il quinto e il seste motivo, rigetta gli altri, rigetta il primo
16

pronunciarsi in merito alla domanda in appello ex art-. 345 cpc. del valore

motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per
il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione
della Corte di Appello di Firenze.

Corte Suprema di Cassazione il 11 giugno 2013.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

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