Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20703 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 28495-2015 proposto da:
COMETA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO DE BONIS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso
lo studio dell’avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRUNO BISCOTTO;
– controricorrente –

RG n. 28495/2015
ric. Cometa s.r.l. c/Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.

Co
t.
Stefano O ivieri

Data pubblicazione: 09/08/2018

avverso la sentenza n. 6633/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata
il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

IL COLLEGIO
Premesso
– La Corte d’appello di Roma, con sentenza 29.10.2014 n. 6633, ha rigettato
l’appello proposto da Cometa s.r.l. e confermato la decisione di prime cure che
aveva revocato, per difetto di prova della conclusione di un contratto di
trasporto di merci, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla predetta società nei
confronti di ERICSSON Telecomunicazioni s.p.a. ed avente ad oggetto il
pagamento dei corrispettivi fatturati per l’importo di C 325.449,30 oltre
interessi speciali ai sensi del Dlgs n. 231/2002.
Il Giudice di appello rilevava: a) che la notifica ex lege n. 53/1994 della
opposizione a decreto ingiuntivo era tempestiva avuto riguardo alla data di
spedizione dell’ufficio postale; b) che tanto le fatture, quanto i “documenti di
trasporto”, provenivano dalla stessa parte attrice e come tali insuscettibili di
spiegare efficacia probatoria e, comunque, fornivano indicazioni equivoche,
essendo in diversi di essi indicata come “mittente” o come “destinataria”
INFOTEL Italia s.p.a., società che, nello stesso periodo, era stata incaricata di
eseguire servizi di trasporto dalla ERICSSON; c) che lo stesso comportamento
extraprocessuale di Cometa s.r.l. induceva a ritenere non raggiunta la prova
del contratto stipulato con ERICSSON, avendo originariamente la società
richiesto il pagamento del corrispettivo ad INFOTEL s.p.a e soltanto dopo avere
ricevuto diniego dal liquidatore della società si era rivolta ad ERICSSON

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RG n. 28495/2015
ric. Cometa s.r.l. c/Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.

Cons.
Stefano OThieri

del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

- la sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da
Cometa s.r.l. con tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.
– resiste con controricorso ERICSSON Telecomunicazioni s.p.a., illustrato da
memoria ex art. 380 bis c.p.c.

– il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1678,
1683, 1684 c.c.; 2702, 2724, e 2725 c.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3
c.p.c.) è inammissibile laddove viene a censurare vizi relativi ad “errores in
judicando” senza tuttavia addurre specifici argomenti a supporto della asserita
violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, limitandosi a trascrivere, in
via peraltro solo esemplificativa (mediante riproduzione fotostatica ) il
contenuto di uno dei molteplici (561) documenti di trasporto prodotti (la
identità del contenuto dei quali è stata contestata dalla controricorrente
ERICSSON, in quanto nei documenti figurerebbero come “mittenti” anche
società diverse, tra cui CAMI ed INFOTEL: controric. pag. 11-12, 14),
richiedendo a questa Corte di operare una revisione della valutazione di merito
della efficacia probatoria da riconoscere agli stessi, attività evidentemente
preclusa a questa Corte in quanto coinvolgente apprezzamenti in fatto che
esulano dal controllo di legittimità ed i cui errori possono venire in rilievo nel
giudizio demandato a questa Corte esclusivamente nei ristretti limiti
dell’omessa considerazione di un fatto storico di carattere “decisivo” -ove
ritualmente verificato nella istruttoria del giudizio di merito- che sia stato del
tutto pretermesso dal Giudice nella ponderazione degli elementi di prova posti
a fondamento della decisione.
La Corte d’appello è incorsa in evidente errore quando argomenta la
inefficacia probatoria del documento di trasporto asserendo che trattasi di
prova unilateralmente precostituita dal creditore, atteso che la lettera di
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ric. Cometa s.r.l. c/Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.

Cons. t.
Stefano ivieri

Ritenuto:

vettura, contemplata dall’art. 1684, comma 1, c.c., che fissa le modalità
esecutive della obbligazione di trasporto in virtù dell’espresso rinvio disposto
dalla norma al precedente art. 1683 c.c., è invece documento che il “mittente”
è obbligato a sottoscrivere e rilasciare su richiesta del vettore (a diversa

regolato con il sistema tariffario a forcella, essendo in tal caso la “lettera di
vettura” compilata e sottoscritta soltanto dal vettore: art. 56 della legge 6
giugno 1974, n. 298 ed art. 16 del DPR 9 gennaio 1978, n. 56 -applicabili
ratione temporis-).
Tuttavia tale errore non inficia la successiva “ratio decidendi” fondata sulla
valutazione del complesso probatorio acquisito.
Ed infatti, se la “lettera di vettura” non è il contratto di trasporto, pur
potendo assumere la rilevanza di serio e grave elemento probatorio della
esistenza dell’accordo consensuale ossia dell’atto negoziale presupposto (1 .n tal
senso va intesa l’affermazione di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 28282 del
22/12/2011 secondo cui la lettera di vettura può ritenersi idonea a
documentare il contratto di trasporto. Vedi anche Corte cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7217 del 27/06/1991 secondo cui in tema di trasporto di cose, ed al fine di
stabilire se il mittente abbia o meno agito in rappresentanza di altri,

le

risultanze della lettera di vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite /
od anche superatey attraverso ulteriori documenti e prove, incluse quelle
testimoniali, considerato che detta lettera non è essenziale alla formazione del
contratto, ne’ è necessaria per la dimostrazione del contratto medesimo.),
tuttavia nel caso di specie la Corte d’appello ha inteso disconoscere la diretta
riferibilità ad ERICSSON del contratto di trasporto, alla stregua di una
valutazione complessiva di tutti gli altri elementi prova (a-in altri documenti
INFOTEL era indicata come mittente; b-tra ERICSSON ed INFOTEL era stato
stipulato un contratto che prevedeva tra i vari servizi anche la stipula di
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Cot Øst.
Stefan
livieri

conclusione dovrebbe, invece, pervenirsi laddove il trasporto fosse stato

contratti di trasporto; c-Cometa s.r.l. si era rivolta ad ERICSSON solo dopo
avere inutilmente richiesto il pagamento ad INFOTEL che era stata collocata in
liquidazione, implicitamente confermando di avere individuato il contraente in
quest’ultima società), e tale accertamento in fatto non può essere censurato

Il secondo motivo (violazione art. 1704 e 1388 c.c. ex art. 360co1 n. 3
c.p.c.; omissione di fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.) è inammissibile in
quanto, da un lato, non assolve al requisito di cui all’art. 366 col n. 6 c.p.c. ;
dall’altro non coglie la “ratio decidendi”.
La denuncia dell’asserito errore imputato alla Corte d’appello per non avere
rilevato che la “clausola di divieto di subappalto, salvo autorizzazione della
committente” contenuta nel contratto stipulato il 23.7.1998 -successivamente
rinnovato- tra ERICSSON ed INFOTEL s.p.a., non consentiva di inferire che la
società appaltatrice avesse stipulato un subappalto con Cometa s.r.I.,
indipendentemente dal rilievo della carente allegazione dei fatti dimostrativi
della spendita, da parte di INFOTEL, del nome della rappresentata
(ERICSSON), implicava infatti l’assolvimento dell’onere da parte della
ricorrente della trascrizione del contenuto della clausola in questione e,
comunque, della indicazione del luogo processuale ove rinvenire il contratto
suddetto: in difetto la censura viene ad incorrere nella inammissibilità
sanzionata dall’art. 366 comma 1 n. 6) c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza
n. 23019 del 31/10/2007 ; id. Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008; id.
Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
23452 del 06/10/2017).
Ad analoga inammissibilità va incontro anche l’altra censura per “errore di
fatto” ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., qualora la si debba intendere fondata sul
medesimo contratto di appalto servizi (ossia sulla “clausola di divieto di
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Cont,fst.
Stefano Olivieri

per errore di diritto.

subappalto” che, secondo la tesi della ricorrente, inficerebbe l’accertamento in
fatto compiuto dai Giudici di merito secondo cui INFOTEL avrebbe agito quale
subconnmittente nella stipula del contratto di trasporto). Diversamente, ove la
censura fosse da intendere, invece, fondata sul diverso documento attestante

ritualmente prodotto nei gradi di merito ed indicato nel ricorso conformemente
alla prescrizione dell’art. 366co1 n. 6 c.p.c.-, il motivo si palesa egualmente
inammissibile in difetto del carattere di “decisività” della prova, atteso che la
mancanza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di trasporto non
impediva per ciò stesso ad INFOTEL s.p.a. di stipulare in proprio o per conto
terzi contratti di trasporto con Cometa s.r.I., rimanendo del tutto indimostrato
-alla stregua delle risultanze istruttorie esaminate dal Giudice di appello- che
INFOTEL s.p.a. abbia agito con mandato rappresentativo o meno, ovvero con
spendita o meno del nome del rappresentato, trattandosi peraltro di questione
nuova e quindi inammissibile, non avendo costituito oggetto di discussione nei
precedenti gradi di merito.
Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
e dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c) è

inammissibile e

comunque infondato.
La Corte d’appello pronunciando sul terzo motivo di gravame, con il quale
Cometa s.r.l. denunciava la violazione da parte del primo Giudice degli artt.
1175 e 1375 c.c. per non avere valutato il comportamento in buona fede
tenuto da Cometa s.r.l. in relazione alla esecuzione dei trasporti (cfr. sentenza
appello, che riporta le conclusioni delle parti pag. 2 e pag. 7), lo ha ritenuto
assorbito per “quanto specificato in precedenza, in quanto i richiamati obblighi
di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto che ERICSSON non
avrebbe osservato, perdono ogni rilevanza laddove manchi la prova della
conclusione del contratto” (sentenza appello, pag. 10).
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Cons st.
Stefano livieri

che INFOTEL s.p.a. non era iscritta nell’albo degli autotrasportatori –

Orbene indipendentemente dal rilievo per cui il comportamento di buona
fede di una parte non può evidentemente surrogarsi alla prestazione del
consenso necessario alla conclusione del contratto (non prevedendo
l’ordinamento giuridico la riconduzione di effetti giuridici alla conclusione di un

da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha valutato nel merito la condotta tenuta
da Cometa s.r.l. ritenendo di escludere un affidamento incolpevole della società
in quanto la stessa, eseguito il contratto di trasporto, aveva inequivocannente
indirizzato la richiesta di pagamento del corrispettivo ad INFOTEL, individuata
pertanto come parte contraente-mittente tenuta ad adempiere l’obbligazione,
venendo a prospettare, solo in seguito, una ipotetica diversa ricostruzione della
fattispecie contrattuale, non riuscendo ad ottenere il pagamento del
corrispettivo da parte della società che era in stato di liquidazione.
Del tutto privo di rilevanza si palesa inoltre l’argomento fondato sulle
allegazioni di ERICSSON contenute nell’atto di opposizione a decreto
ingiuntivo, dalle quali emerge soltanto che le merci da trasportare erano di
proprietà di ERICSSON: tale elemento -che integra un accertamento in fatto e,
se errato, avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360co1 n. 5
c.p.c.- è del tutto ininfluente a dimostrare la qualità di mittente del proprietario
della merce, in quanto, come affermato dalla stessa ricorrente, al più poteva
indurre ad intendere che la esecuzione del trasporto avveniva “per conto altrui”
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
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ric. Cometa sr.!. c/Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.

Co
Stefano

ieri

contratto putativo), osserva il Collegio che la Corte territoriale, diversamente

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Così deciso in Roma il 29/05 /2018
Il Presidente
(Adel ide Amendola)

norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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