Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

AUTILIO ANTONIO, giusta nomina in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO di POTENZA, PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA;

– Intimati –

avverso l’ordinanza r.g. 549/08 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. P.A. chiede la cassazione del provvedimento reiettivo adottato in data 16 dicembre 2009 dal presidente del tribunale di Potenza in relazione al reclamo avverso la revoca del gratuito patrocinio al quale era stato ammesso. Deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 per avere il provvedimento impugnato, nel confermare la revoca, fatto riferimento al “reddito complessivo” da lui dichiarato per l’anno 2003, pari ad Euro 14.792,00 annui, mentre secondo il su detto art. 76 doveva farsi riferimento al reddito imponibile, che era di Euro 9.395,94.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Considerato che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 il reddito imponibile per essere ammessi al patrocinio a spese delle Stato (prima della modifica introdotta, con decorrenza dal 17 febbraio 2006, dal D.M. 29 dicembre 2005) era di Euro 9.296,22;

che, pertanto, il ricorso appare inammissibile per difetto d’interesse, non essendo la dedotta violazione dell’art. 76 comunque idonea a determinare l’accoglimento dell’opposizione;

PROPONE la fissazione del ricorso in camera di consiglio per la dichiarazione della sua inammissibilità”;

considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la relazione e la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e nulla va statuito sulle spese, non essendovi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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