Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20703 del 04/9/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8559-2014 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

D’ANGELANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE DUCA;

– ricorrente –

contro

D.R.B. (OMISSIS), D.R.G. (OMISSIS), D.R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 2

presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO FANTOZZI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PAOLO POLATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2200/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare del 21.11.1998, col quale Co.Da.Re.Ev. promise di vendere a C.G., che promise di acquistare, un immobile urbano sito in Venezia non in regola sul piano urbanistico, ma per il quale era in corso la pratica di condono edilizio;

– il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda proposta dal C. nei confronti della Co.Da.Re. (originariamente convenuta in giudizio) e poi – dopo il decesso di quest’ultima, l’interruzione del giudizio e la sua riassunzione – nei confronti dei suoi eredi D.R.B., D.R.G. e D.R.M. (quest’ultima soltanto costituitasi), accertò l’inadempimento della promittente venditrice e condannò i convenuti in solido al pagamento, in favore del C., della somma di Euro 57.220,00 (corrispondente al doppio della caparra versata e al rimborso delle spese di intermediazione immobiliare);

– sui gravami proposti dagli eredi della promittente venditrice (poi riuniti), la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2335 del 2009, annullò la pronuncia di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (per essere stato l’atto di riassunzione della causa, nel corso del giudizio di primo grado, notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi della convenuta in luogo diverso dall’ultimo domicilio della stessa, in violazione dell’art. 303 c.p.c., comma 2) e rimise le parti dinanzi al primo giudice;

– con sentenza n. 21370 del 2011, in accoglimento del ricorso proposto dal C., questa Suprema Corte cassò la sentenza di appello, accertando la ritualità della notificazione dell’atto di riassunzione, e rinviò la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia;

– con sentenza n. 2200 del 2013, la Corte di Appello di Venezia, pronunciando quale giudice di rinvio, accolse gli appelli proposti dagli eredi di Co.Da.Re.Ev. e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò le domande attoree;

– avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.G. sulla base di tre motivi;

– D.R.B., D.R.G. e D.R.M. hanno resistito con controricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale escluso sia la gravità dell’inadempimento della promittente venditrice ai fini del recesso esercitato dal C. ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. sia il carattere essenziale del termine pattuito per la stipulazione del contratto definitivo) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito in ordine alla valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e alla interpretazione del contratto, dovendosi considerare che sia la valutazione della gravità dell’inadempimento sia l’interpretazione del contratto (quando – come nella specie – non risultino violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale) costituiscono questioni di fatto, rimesse al prudente apprezzamento del giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità (cfr., in ordine alla valutazione della gravità dell’inadempimento, Cass., Sez. 3, n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, n. 14974 del 28/06/2006; e in ordine alla interpretazione del contratto ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010) e che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata sul punto non è apparente nè manifestamente illogica (laddove la Corte territoriale ha sottolineato – tra l’altro – che le parti hanno più volte differito il termine di stipula del definitivo; che la clausola secondo cui l’immobile, al momento della stipula, avrebbe dovuto essere “in regola con le vigenti norme urbanistiche e fiscali” non si riferiva all’aggiornamento della iscrizione catastale, ma al reddito catastale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi; che il notaio ha dichiarato che, dopo l’intervenuto condono, il bene era commerciabile e l’atto di compravendita poteva essere stipulato sulla base dei vecchi dati catastali, da aggiornare poi successivamente; che dunque tale mancato aggiornamento non poteva considerarsi un inadempimento grave), non essendo peraltro deducibile ratione temporis il vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., vecchio testo n. 5 (sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il C. avesse proposto la propria domanda ai sensi dell’art. 1457 e non ai sensi dell’art. 1385, così violando l’art. 112 cod. proc. civ., e per avere omesso di esaminare i documenti acquisiti attestanti – a suo dire – il grave inadempimento della promittente venditrice in relazione alla mancata consegna della documentazione catastale) è infondato, in quanto non sussiste alcuna violazione delle indicate norme di legge, avendo la Corte territoriale valutato la gravità dell’inadempimento proprio in funzione del recesso esercitato ex art. 1385 cod. civ. (p. 12) e riducendosi il motivo ad una censura di merito sull’apprezzamento dei fatti e dei documenti acquisiti;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale compensato tra le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione, piuttosto che porre tali spese a carico dei convenuti risultati in tali giudizi soccombenti) è infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l’esito complessivo della lite (che – nella specie – vede soccombente il C.), sicchè viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass., Sez. 6 – L, n. 6259 del 18/03/2014; Sez. 3, n. 15483 del 11/06/2008);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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