Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26510/2015 proposto da:

DOMUS IMMOBILIARE s.r.l., in persona dell’Amministratore unico

C.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO LORIA, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA MONTE

SANTO 25;

– ricorrente –

contro

MARMI ELITE di F.M. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato

DAMIANO COMITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

ROMA, VIALE PARIOLI 63;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2145/2015 della CORTE di APPELLO di ROMA,

pubblicata il 3/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La DOMUS IMMOBILIARE S.R.L. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la MARMI ELITE di F.M. & C. s.n.c. per un’azione di apposizione dei termini. La società convenuta eccepiva l’usucapione della striscia di terreno asseritamente occupata.

Con sentenza n. 33705/2006 il Giudice adito, qualificata la domanda dell’attrice come di regolamentazione di confini, dichiarava la propria incompetenza per materia e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Roma.

Il giudizio era riassunto dalla convenuta, che chiedeva dichiararsi l’acquisto per usucapione e, in subordine, determinare i confini tra i due fondi secondo quanto previsto nella planimetria allegata all’atto di acquisto del suo dante causa del 1962.

Si costituiva in giudizio la Domus Immobiliare s.r.l. proponendo la domanda di regolamentazione dei confini e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta al rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo e al pagamento dell’indennità per l’indebita occupazione.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale veniva eseguita CTU, con sentenza parziale n. 21037/2008 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di usucapione proposta dalla Marmi Elite e rimetteva la causa sul ruolo al fine di determinare l’esatto confine tra i due fondi, all’uopo disponendo supplemento di CTU.

Con sentenza definitiva n. 20737/2009, il Tribunale rigettava le domande di condanna di Marmi Elite al rilascio delle porzioni di terreno e al risarcimento danni.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Domus Immobiliare s.r.l. la quale – premesso di non impugnare il capo di sentenza che aveva determinato i confini tra i fondi lamentava il mancato accertamento dell’occupazione di una parte dei terreni di sua proprietà da parte della Marmi Elite e il mancato accoglimento delle domande di condanna al rilascio e al risarcimento dei danni. Pertanto, chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado.

Si costituiva la società Marmi Elite, che contestava la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 2145/2015, depositata il 3.4.2015, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello e, confermata l’impugnata sentenza, condannava l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Domus Immobiliare s.r.l. sulla base di tre motivi; resiste la Marmi Elite con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rigettata (in quanto non determinante nullità nè tantomeno inesistenza della procura, idonea, nella forma e nel contenuto, a raggiungere i suoi effetti) l’eccezione sollevata nel controricorso dalla Marmi Elite di F.M. & Co. s.n.c., secondo cui la delega rilasciata in calce al ricorso risulterebbe “atipica” rispetto agli standard di procura speciale, non recando espressamente l’indicazione dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ai fini del giudizio per cassazione, e dall’altro, non indicando, neanche sommariamente, i poteri e le facoltà di legge conferite al difensore.

2. – Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte di merito affermato contemporaneamente che il CTU ha avuto modo di accertare “come la linea di confine catastale coincida con quella colorata in rosso nella planimetria allegata sub B alla relazione di perizia del 16.03.2009” ed, al contempo, che non ci sarebbe alcunchè da restituire atteso che “la Marmi Elite di F.M. Snc ha posseduto esattamente la sua proprietà nella consistenza acquistata” (vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5)”, deducendo la contraddizione dapprima del Tribunale e poi della Corte d’appello, che affermavano che “dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile che i terreni delle parti risultano oggi ognuno circoscritto all’interno della recinzione realizzata sotto la direzione del CTU e non ci sarebbe, comunque, alcunchè da restituire atteso che la Marmi Elite ha posseduto esattamente la sua proprietà nella consistenza acquisita” (così in ricorso, pagg. 6-7).

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Innanzitutto, l’accertamento del giudicato interno sulla determinazione della linea di confine (v. sentenza impugnata, pagine 5-6) preclude di riesaminare la questione specifica.

Ciò chiarito, il Collegio ritiene che la denuncia di “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, risulta inammissibile per non essere riconducibile al modello introdotto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 3 aprile 2015.

Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2.3. – Orbene, della enucleazione e della specificazione nei suddetti termini di tali presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia. Sicchè, le censure mosse in riferimento al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente (v. ricorso pag. 12).

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione di legge per inosservanza delle norme che regolano la formazione del convincimento del Giudice, per avere la Corte d’Appello deciso la causa senza tenere conto delle risultanze processuali con violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. La censura che la ricorrente muove alla Corte d’Appello è quella di aver disatteso tutta la documentazione prodotta dalla Domus e le stesse conclusioni della CTU. Infatti, proprio alla luce della CTU, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare e dichiarare che la resistente occupa senza titolo alcune porzioni di area, all’interno delle particelle (OMISSIS) di proprietà della Domus (tali aree erano state evidenziate nella prima CTU all’allegato N e non corrispondevano all’allegato B del supplemento di perizia).

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – E’ consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione (in cui si controverte la violazione di legge come dedotta dalla ricorrente) è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia mera difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

3.3. – Inoltre, sotto altro correlato profilo (già peraltro evidenziato nel primo motivo), va rilevato che la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 832 c.c., in riferimento ai principi di cui all’art. 1226 c.c., sostenendo l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte territoriale dichiara che comunque “il preteso risarcimento dei danni non sarebbe liquidabile””, giacchè in caso di occupazione sine titulo di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, liquidabile con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nel caso che (come nella fattispecie) la prova del danno presenti una difficoltà di un certo rilievo.

4.1. – Il motivo rimane assorbito per effetto del rigetto delle precedenti censure.

4.2. – In ogni caso (come correttamente affermato dalla Corte di merito: sentenza impugnata pag. 6) se è vero che in caso di occupazione senza titolo di una porzione immobiliare il danno sarebbe in re ipsa, in mancanza di allegazione delle caratteristiche del terreno, della sua utilizzabilità con rilievo economico e del pregiudizio realmente subito dalla parte, difetterebbero del tutto le condizioni per una liquidazione seppure in via equitativa del chiesto risarcimento, del quale comunque mancano i presupposti.

5. – Infine, con riguardo all’ultimo rilievo inerente le spese del giudizio (sempre che possa essere ritenuto specifico motivo di ricorso), la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della soccombenza, in base al quale l’esito sfavorevole del giudizio comporta addebito di spese alla parte soccombente.

Per costante orientamento di questa Corte, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato detto principio (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione (Cass. n. 19613 del 2017).

6. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il- versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA