Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33905/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2693/26/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate nel periodo 31/10/2002 – 30/06/3008, per complessivi Euro 3.873,60, da S.L., residente in uno dei comuni (Pietramontecorvino) colpiti dal sisma del 31/10/2002, che interessò le provincie di Campobasso e Foggia ed individuati dal D.M. 09 gennaio 2003, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR pugliese rigettava l’appello agenziale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo infondata l’eccezione di decadenza dal rimborso che l’amministrazione finanziaria aveva sollevato sul presupposto che l’istanza era stata avanzata in data 15/03/2012, e quindi oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorrente dal 28/01/2009, data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, che aveva riconosciuto quel beneficio; sostenevano i giudici di appello che nella specie non fosse applicabile il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 che “fa salve le “disposizioni specifiche”” quali, “sono appunto i benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., è infondato e va rigettato.

2. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

2.1. Nel caso di specie la CTR ha respinto l’appello agenziale ritenendo inapplicabile il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in quanto lo stesso “fa salve le “disposizioni specifiche”” quali “sono appunto i benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto”. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà esaminando il secondo mezzo di cassazione), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, sicchè non si rileva l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

3. E’, invece, fondato e va accolto il secondo motivo di ricorso con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 giacchè, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’istanza di ripetizione dell’indebito è soggetta al termine decadenziale stabilito dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anzichè al termine quadriennale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

4. In fattispecie analoga a quella in esame questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella L. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019).

5. Orbene, nella specie l’istanza di rimborso risulta presentata dal contribuente in data 15/03/2012, quando era già decorso il termine di due anni previsto dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che è norma applicabile alla fattispecie in mancanza di una disciplina specifica, che la CTR neppure ha indicato e che non è rinvenibile nelle disposizioni (L. n. 2 del 2009 e D.M. 09 gennaio 2003) regolanti la materia in esame (arg. da Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018, secondo cui “Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, (…)”).

6. Ha quindi errato la CTR nel ricondurre sostanzialmente la fattispecie per cui è causa alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ritenendo tempestiva l’istanza formulata, mentre, invece, avrebbe dovuto far applicazione dell’ipotesi residuale prevista dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e conseguentemente dichiarare il contribuente decaduto dal diritto alla ripetizione, non tempestivamente azionato.

7. Neppure è sussistente la disparità di trattamento tra contribuenti virtuosi o meno, affermata dalla CTR, posto che “Il beneficio della riduzione del carico fiscale previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4 bis, convertito con modificazioni in L. 28 gennaio 2009, n. 2, per i soggetti residenti nelle regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, opera, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria, secondo due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del 40 per cento del dovuto, ed in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 60 per cento di quanto versato al medesimo titolo e risultato parzialmente non dovuto “ex post” per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19037 del 10/09/2014).

8. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al secondo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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