Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1 7031-201 5 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di

Rienzo n. 92, presso lo studio dell’Avvocato Leopoldo Fiorentino

(studio legale Carlini), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Maria Annunziata e

Gaetano Paolino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 1175/2014 della Corte d’appello di Napoli,

depositati il 24 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Napoli, F.G. proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter avverso il decreto del consigliere designato della medesima Corte d’appello, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per ottenere il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR di Salerno nel 1994;

che l’opponente deduceva la erroneità del decreto opposto perchè era stato considerato, ai fini del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, il termine di un anno e non quello di sei mesi;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione rilevando che, pur a voler condividere la tesi dell’opponente, il termine semestrale per la impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, pubblicata il 19 aprile 2013, tenuto conto della sospensione feriale, era scaduto il 3 dicembre 2013, mentre il certificato prodotto in giudizio e attestante la non proposta impugnazione avverso la sentenza del TAR Salerno era stata rilasciata dal Consiglio di Stato il 20 settembre 2013, e quindi prima della scadenza del termine di sei mesi;

che, conseguentemente, la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto comportava la inammissibilità della domanda di equa riparazione;

che per la cassazione di questo decreto, nonchè del decreto emesso dal consigliere designato, F.G. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente svolge censure avverso il decreto monocratico oggetto di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter;

che il motivo è inammissibile, atteso che il decreto adottato dal Presidente della Corte d’appello o da un consigliere da lui designato è soggetto unicamente alla opposizione ex art. 5-ter e non anche a ricorso per cassazione;

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, comma 3; degli artt. 737 c.p.c. e ss.; art. 2697 c.c.; artt. 112 e 115 c.p.c.; artt. 6 e 13 della CEDU; della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 3, commi 3 e 4; nonchè violazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di giustizia europea e da questa Corte; violazione del giudicato formatosi in parte qua sul decreto di 1^ grado; violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento ex art. 111 Cost. e del diritto di azione ex art. 24 Cost.), il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto indispensabile un’attestazione di cancelleria in ordine alla definitività della sentenza che aveva concluso il giudizio presupposto, atteso che la L. n. 89 del 2001 non prevede affatto che sia richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, il deposito di tale attestazione di cancelleria;

che, peraltro, la attestazione depositata recava un errore nella data, atteso che la stessa era stata rilasciata il 20 dicembre 2013 e non il 20 settembre 2013;

che, sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia attivato i poteri di cui all’art. 640 c.p.c. richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, e non abbia comunque provveduto ad acquisire la relativa documentazione presso la segreteria del giudice ove si era svolto il giudizio presupposto;

che il ricorrente deduce altresì che erroneamente il Corte d’appello avrebbe rilevato la non definitività della sentenza in assenza di eccezioni da parte dell’amministrazione;

che il ricorso è fondato;

che questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, prescrivendo il deposito in copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, non stabilisce che la prova dell’irrevocabilità della sentenza stessa sia data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria apposta in calce ad essa, potendo l’irrevocabilità risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica (nella specie, da un’attestazione di cancelleria sul difetto di impugnazioni non apposta in calce alla sentenza)” (Cass. n. 8049 del 2015);

che, si è ulteriormente chiarito, “ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, rileva il solo deposito del ricorso e non anche quello degli atti e documenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, i quali possono essere prodotti in ogni momento prima della decisione ovvero nel termine concesso ex art. 640 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 22763 del 2015); con la precisazione che “l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicchè non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3 citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 19348 del 2015);

che, nella specie, posto che la sentenza del TAR è stata pubblicata il 19 aprile 2013; che il termine di impugnazione era di sei mesi e che la domanda di equa riparazione è stata depositata il 28 maggio 2014, sulla base della prova logica la Corte d’appello, anche in assenza di specifica eccezione da parte dell’amministrazione convenuta, avrebbe potuto desumere la sussistenza della definitività e quindi la proponibilità della domanda alla data in cui è stata proposta;

che, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo, il decreto collegiale impugnato va cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della domanda di equa riparazione alla luce dei richiamati principi di diritto;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa il decreto collegiale impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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