Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ROMANELLI FRANCESCO, GRASSO CARLO, giusta mandato ad lites a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5283/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19.5.09, depositato il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

” C.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli ha chiesto la liquidazione di un indennizzo ex L. n. 89 del 2001 in relazione a un processo promosso dinanzi alla Corte dei conti nel novembre 2000 e deciso con sentenza del gennaio 2007. La Corte d’appello ha quantificato l’eccessiva durata del processo in anni tre ed ha liquidato Euro 3000,00 per danno non patrimoniale, onnicomprensivo di rivalutazione e interessi al momento della liquidazione e pertanto con gl’interessi dalla data del decreto. Ha compensato per metà le spese di causa, stante il solo parziale accoglimento della domanda. L’attore ha proposto ricorso avverso il decreto, formulando quattro motivi e chiedendo un indennizzo di 30.000,00 Euro.

Con il primo ha censurato il decreto impugnato per non avere computato, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la fase amministrativa pregiudizialmente necessaria per la proposizione del giudizio pensionistico. Si deduce che ciò andava fatto secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 21045 del 2004 di questa Corte. Si censura altresì la statuizione della Corte d’appello secondo la quale il termine di ragionevole durata per il giudizio de quo doveva essere quantificato in tre anni, pur essendo state tenute solo tre udienze.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali, in relazione alla liquidazione dell’importo di soli Euro 1.000,00 per ogni annualità di ritardo, per non avere la Corte d’appello liquidato l’indennizzo per ogni anno di durata del processo e per non avere liquidato un bonus di Euro 2000,00 trattandosi di giudizio pensionistico.

Con il terzo motivo si censura la compensazione per metà delle spese di causa per essere immotivata; si censura parimenti la misura di esse, che non rispetterebbe i minimi tariffari.

Con il quarto motivo si censura il decreto per non avere attribuito sulle somme liquidate gl’interessi dalla domanda.

Ritenuto che tutti i motivi proposti appaiono manifestamente infondati, tranne, nei sensi appresso indicati, il terzo: a) il primo appare manifestamente infondato in relazione a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13088 del 2010 ed alla congruità del termine di tre anni di ragionevole durata; b) il secondo appare manifestamente infondato per rientrare la liquidazione operata nei limiti previsti dalla giurisprudenza della CEDU; la commisurazione dell’indennizzo ai soli anni di eccessiva durata per essere conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte in tale senso (ex multis sentenza n. 3716 del 2008); la mancata concessione del bonus per la mancata allegazione di una prova specifica di ulteriore danno (sentenza n. 19064 del 2010); c) il terzo appare manifestamente infondato nella parte relativa alla compensazione delle spese, per essere la compensazione motivata dal parziale accoglimento della domanda; appare invece infondato quanto alla loro misura, per essere inferiore ai minimi tariffari; d) il quarto appare manifestamente infondato avendo la Corte d’appello liquidato, come rientrava nella sua discrezionalità, l’indennizzo di euro tremila complessivi già comprensivi di svalutazione e interessi sino alla data del decreto.

Si propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio”;

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la proposta del relatore, con la precisazione che essa, quanto al terzo motivo, contiene un evidente errore meteriale, dovendosi intendere proposto l’accoglimento del ricorso in relazione alla liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari;

che, pertanto, il decreto impugnato va cassato in relazione alla misura, della liquidazione di diritti e onorari, in quanto inferiori alle tariffe professionali forensi – fermo restando la compensazione per metà disposta dalla Corte d’appello – mentre va rigettato per il resto;

che, decidendosi nel merito, gli onorari, i diritti e le spese del giudizio di merito vanno liquidate nella misura, già ridotta alla metà, di Euro 250,00 per onorari, Euro 189,00 per diritti, Euro 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

che essendo il ricorso rigettato per la quasi totalità si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo. Rigetta gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione alla misura delle spese liquidate e decidendo nel merito, ferma restando la compensazione per metà, liquida la metà delle spese del giudizio di merito in Euro 250,00 per onorari, Euro 189,00 per diritti, Euro 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, condannando al relativo pagamento il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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