Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20970-2013 proposto da:

M.M.R., ((OMISSIS)) anche in proprio, C.A.

((OMISSIS)), C.S. ((OMISSIS)), C.L. ((OMISSIS))

tutti nella qualità di eredi di C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MALOBERTI;

– ricorrenti –

contro

S.S., ((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)),

S.S. ((OMISSIS)) tutti e tre in qualità di eredi di

S.G., nonchè SA.FR. ((OMISSIS)), S.A.

((OMISSIS)), S.M. ((OMISSIS)), quali eredi della defunta

madre S.M.R. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FUSILLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ZUFFADA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 391/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine da due contratti, entrambi stipulati il 24.9.1981 e denominati “scrittura privata per promessa provvisoria di compravendita”, con i quali C.F. promise di alienare due distinti locali siti in (OMISSIS), per il prezzo di Lire ottomilioni ciascuno, l’uno a S.A. e S.S. e l’altro a S.G.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di confermò la sentenza del locale Tribunale, che dispose, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà degli immobili dagli eredi di C.F. (nel frattempo deceduto) in favore dei promissari acquirenti e dei loro eredi, previo versamento del residuo prezzo;

– avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione M.R.M. (in proprio e nella qualità di erede di C.F.), C.A., C.L. e C.S. (tutti nella qualità di eredi di C.F.) sulla base di tre motivi;

– S.S., S.A., S.S. (nella qualità di eredi di S.G.), nonchè Sa.Fr., Sa.An. e Sa.Ma. (nella qualità di eredi di Sa.Ma.Ro.) hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto valide ed efficaci – si legge letteralmente nel ricorso – “le copie delle due scritture (promesse di vendita) aventi ad oggetto due immobili (Box) siti in quel di (OMISSIS) pur non essendo state le predette scritture sottoscritte”) è inammissibile, sia perchè non autosufficiente (in quanto non trascrive il contenuto delle scritture richiamate, con consentendo così alla Corte di esercitare l’invocato sindacato), sia perchè non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata (la Corte territoriale ha spiegato che le scritture sono state prodotte dai promittenti venditori per invocarne l’adempimento, cosicchè la produzione equivale a sottoscrizione), sia infine perchè la pronuncia impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, n. 11409 del 16/05/2006; Sez. 2, n. 22223 del 17/10/2006; Sez. 6 – 3, n. 12711 del 05/06/2014) e il ricorrente non ha offerto argomenti per mutare orientamento (art. 360 bis c.p.c., n. 1);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che i promissari acquirenti erano a conoscenza delle irregolarità edilizie degli immobili e per avere omesso di dichiarare la nullità dei relativi contratti) è parimenti inammissibile, sia perchè si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto (i giudici di merito hanno accertato che i promissari acquirenti erano a conoscenza della sussistenza di irregolarità edilizie delle quali era dato atto nei contratti), sia perchè la sentenza impugnata ha deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, esattamente applicando alla fattispecie la L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15 secondo il quale la nullità degli atti giuridici, aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, non può essere fatta valere in giudizio ove il promissario acquirente risulti essere stato a conoscenza della circostanza della mancata concessione e tale conoscenza emerga inequivocamente dal contenuto dall’atto (Cass., Sez. 2, n. 2204 del 30/01/2013; Sez. 2, n. 10831 del 06/08/2001; (Sez. 2, n. 11391 del 24/05/2011);

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva – in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e in mancanza di accettazione del contraddittorio su di essa – la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento proposta dai promittenti venditori) è anch’esso inammissibile, sia perchè generico e non specifico (in quanto non precisa con quale atto la domanda in questione sarebbe stata proposta), sia perchè denuncia l’insussistente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 piuttosto che l’error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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