Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20702 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20702 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28571 2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FINANZIARIA INDUSTRIE TURISTICHE SFIT SPA;
– intimato avverso la sentenza n. 58/2008 della COMM.TRIB.REG.
1ø1l a lambhitDIA
4—~2’iNO, depositata il 07/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 01/10/2014

udienza del 09/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

è’

RITENUTO IN FATTO.
l. Con istanza del 10.3.2006, la Società Finanziaria Industrie Turistiche S.F.I.T. s.p.a. proponeva istanza di
rimborso del credito IVA, per pretese eccedenze nel versamento dell’imposta per l’anno 2005. L’istanza veniva
disattesa dall’Amministrazione, in considerazione del
mancato superamento, da parte della predetta società, del
con la conseguenza che la medesima era da reputarsi, a
parere dell’Ufficio, una società non operativa, ai sensi
della disposizione succitata.
2. Avverso il diniego di rimborso la contribuente proponeva opposizione dinanzi alla CTP di Milano, che accoglieva il ricorso.
3. Il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva,
altresì, rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 58/35/2008, depositata il 7.8.2008, con la quale il
giudice di appello – confermando la decisione di prime
cure – riteneva che la mancata percezione di dividendi
dalla società partecipata consentisse di ritenere giustificato il mancato superamento del test di operatività da
parte della S.F.I.T. s.p.a., tenuto conto anche delle innovazioni normative introdotte alle leggi finanziarie del
2007 e del 2008.
4. Per la cassazione della sentenza n. 58/35/2008 ha,
quindi, proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato
ad un solo motivo. La contribuente non ha svolto attività
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate
denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
30 della l. n. 724/1994 e l, co. 109, 118 e 326 della 1.
n. 296/2006, in relazione all’art. 360, co. l, n. 3
c.p.c.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR abbia
erroneamente ritenuto che si dovesse tenere conto, ai fini del riscontro dell’illegittimità del diniego di rimborso in discussione, dei mutamenti normativi introdotti

test di operatività previsto dall’art. 30 1. 724/1994,

I

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dalle finanziarie del 2007 e del 2008, che hanno eliminato il requisito della straordinarietà e dato rilievo alla
mancata percezione dei dividendi delle partecipate – ipotesi ricorrente nel caso concreto – nell’individuazione
delle società da definirsi comunque operative, sebbene
non abbiano superato la soglia di operatività prevista
dall’art. 30 della 1. n. 724/1994.
vero, del fatto che le suddette modifiche normative e,
segnatamente, l’eliminazione del requisito della straordinarietà quale causa giustificativa del mancato raggiungimento di detta soglia di operatività, sarebbero entrate
in vigore tutte successivamente alla data del 4.7.2006.
Sicchè, avendo – nel caso di specie – l’istanza della
S.F.I.T. s.p.a. ad oggetto un credito IVA maturato
nell’anno di imposta 2005, dovrebbe trovare applicazione
l’originario disposto dell’art. 30 l 724/1994. Ne conseguirebbe, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, che – non
avendo la contribuente comprovato, né la sussistenza di
“oggettive situazioni di carattere straordinario”, né di
non trovarsi in un periodo di “normale svolgimento
dell’attività”, situazioni previste da detta norma quali
ragioni giustificative idonee ad escludere la presunzione
di non operatività delle società che non abbiano superato
la relativa soglia – il diniego di rimborso delle pretese
eccedenze di imposta sarebbe da considerarsi pienamente
legittimo.
1.3. Il motivo è infondato.
1.3.1. E’ da ritenersi, invero, corretto il rilievo
dell’Amministrazione, la quale osserva che le successive
modifiche dell’art. 30 della 1. n. 724/1994, con le quali
viene, tra l’altro, abrogato – a favore dei contribuenti
– il requisito della straordinarietà per le situazioni
che, impedendo il raggiungimento della soglia di operatività, impediscono il rimborso dell’IVA versata in eccedenza, sono entrate in vigore tutte in epoca successiva
al perfezionarsi della fattispecie per cui è causa, concernente l’anno di imposta 2005; sicchè esse devono rite-

2

1.2. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, in-

- 3 –

nersi inapplicabili al caso concreto. Ed infatti, la prima di dette modifiche, disposta con il d.l. 223/2006,
convertito nella 1. n. 248/2006, è entrata in vigore il
4.7.2006, la seconda, di cui alla 1. 296/2006,
1’1.1.2007,

e la terza,

di cui alla 1.

244/2007,

1’1.1.2008,
E tuttavia, da tale considerazione non possono derivare
in ordine alla dedotta violazione del disposto di cui
all’art. 30 della 1. 724/1994, nel testo applicabile ratione temporis.
1.3.2. Va – per vero – osservato, al riguardo, che le disposizioni che vietano il rimborso dell’IVA asseritamente
versata in eccedenza a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 30, co. 1,
della 1. n. 724/1994 (sostituito dall’art. 3, comma 37,
della 1. 662/1996), “ai soggetti che non si trovano in un
periodo di normale svolgimento dell’attività”, per tali
dovendosi intendere non soltanto le società messe in liquidazione, ma anche quelle che, pur non svolgendo l’ordinaria attività commerciale, siano operative a fini più
limitati, e addirittura ristretti ad una sola operazione
da compiere (Cass. 10100/2005; 11368/2012)
Ebbene, nel caso di specie, tale operazione unica, che ha
impegnato la società nell’anno in cointestazione, deve
essere individuata nel contenzioso in atto – “oneroso e
complesso” – per la percezione dei dividendi dalla società partecipata, del quale dà atto, nel ricorso per cassazione, la stessa Amministrazione ricorrente. Sicchè, già
sotto il profilo in questione, la presunzione di non operatività della S.F.I.T. s.p.a., per mancato superamento
della soglia normativamente prevista, deve ritenersi superata.
1.3.3. Ma non basta. Va altresì osservato, infatti, che
lo “status” di società non operativa risultante dall’applicazione dei parametri previsti dall’art. 30, co. l,
della 1. n. 724/1994, non è permanente, ma va accertato
anno per anno, ben potendo una società essere non opera-

le conseguenze che l’Amministrazione ricorrente allega,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1906
-4

N. 131 TAB, ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

tiva in un determinato esercizio sociale ed operativa in
quello successivo, con la conseguenza, ai fini del divieto di rimborso posto dal co. 45 dell’art. 3 della legge
23.12.1996, n. 662, che il calcolo effettuato in base ai
parametri legislativi relativi alla dichiarazione di un
solo anno è insufficiente a dedurre l’assoluta non operatività della società o la sua non operatività per il peNel caso concreto, l’accertamento dello

status

di non

operatività è stato effettuato con riferimento al solo
anno 2005, nel corso del quale la società non svolgeva
una normale attività, essendo la sua operatività incentrata sul contenzioso per la riscossione dei dividendi
dalla società partecipata. Per cui, anche sotto tale profilo, il diniego di rimborso dell’eccedenza di imposta
versata si palesa illegittimo.
2. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria,
per le ragioni esposte, va, pertanto, rigettato, senza
alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della società intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez . ;ne Tributaria, il 9.6.2014.

riodo oggetto della parametrazione (Cass. 8851/2008).

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