Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20701 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 37849-2019 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro FERRARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3447/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- S.T. è cittadino del (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese, dopo una violenta vicenda familiare: la matrigna aveva ucciso il padre ed un fratello per impossessarsi dei beni familiari, e minacciava di uccidere anche lui; la polizia ha però arrestato la persona sbagliata ossia la sorellastra del ricorrente, dimostrando totale inaffidabilità nella repressione dei reati. Il pericolo di essere ucciso a propria volta ha indotto T. a fuggire prima in Libia, dove però le condizioni in cui era tenuto, come quelle in genere riservate ai sub-sahariani, erano di quasi schiavitù, e poi in Italia, dove ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- La Commissione territoriale ed il Tribunale, adito a seguito della decisione amministrativa, non hanno creduto al racconto; invece la Corte di Appello di Venezia ha, sì, ritenuto, più o meno verosimile la vicenda narrata, ma l’ha considerata una vicenda privata, non tale da consentire una tutela pubblica come la protezione riservata ai rifugiati o ai perseguitati. Ha escluso altresì la protezione umanitaria.

2.- T. ricorre con tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- I primi due motivi attengono alla protezione internazionale, sia primaria, ossia da rifugiato, che secondaria, e possono trattarsi unitamente in quanto pongono una medesima questione.

ricorrente con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e con il secondo motivo violazione, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. La tesi è che, pur avendo la corte ritenuto credibile o comunque verosimile il racconto del ricorrente, ha escluso che la vicenda da lui esposta possa essere significativa ai fini della protezione internazionale considerandola una vicenda privata, una faida familiare determinata da questioni economiche, in cui non era ravvisabile una persecuzione statale o di gruppi significativi; inoltre secondo la corte non v’era alcuna prova della impossibilità di avere tutela da parte delle forze dell’ordine.

Con entrambi i motivi il ricorrente assume che questa valutazione è stata motivata in modo apparente (secondo motivo) ossia senza addurre vere e proprie ragioni a supporto della ritenuta irrilevanza della vicenda, e dei pericoli che essa comporta, ma piuttosto sulla base di soggettiva supposizione dei giudici; ed inoltre (primo motivo) senza un adeguato accertamento della situazione del paese di origine, quanto alla affidabilità del sistema di polizia e di quello giudiziario.

I motivi sono fondati.

La tesi della corte è che si è trattato di una faida di carattere familiare, in cui non è ravvisabile una persecuzione pubblica o a questa assimilabile, e che il ricorrente non corre alcun pericolo in caso di rimpatrio, atteso il tempo trascorso.

E’ regola che il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perché i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela (Cass. 28779/2020).

L’accertamento circa l’affidabilità del sistema giudiziario e di polizia è un accertamento che il giudice di merito deve compiere di ufficio, usando i poteri istruttori disponibili, ed egli non può rigettare la domanda di protezione assumendo un difetto di prova da parte dello straniero, che difficilmente è nella posizione di poterla fornire.

Va dunque compiuta una indagine, attraverso le fonti disponibili, circa l’affidabilità del sistema di polizia e di quello giudiziario e circa le garanzie di tutela che quei sistemi offrono allo straniero di protezione da pericoli di violenza, anche se provenienti da privati.

L’avere ritenuto come mera vicenda privata quella narrata dal ricorrente, senza un qualche approfondimento circa la situazione dei (OMISSIS) sotto l’aspetto della repressione dei reati e della tutela delle vittime costituisce violazione della suddetta regola di giudizio.

4.- L’accoglimento dei motivi relativi alla protezione internazionale determina assorbimento di quello sulla protezione umanitaria: questa ultima è infatti misura che viene subordinata dal legislatore alla mancata concessione di quella, cosi che andrà esaminata solo in caso di rigetto della protezione internazionale.

Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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