Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20701 del 04/90/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/09/2017),  n. 20701

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28108-2013 proposto da:

V.M., ((OMISSIS)), domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOPSI;

– ricorrente –

contro

B.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato CAROLA

CICCONETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO CARASSALE;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1158/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto preliminare del 30.11.2005, col quale B.A. promise di vendere a V.M., che promise di acquistare, per il prezzo di Euro 365.000,00 (di cui Euro 5.000,00 versate a titolo di caparra confirmatoria), un appartamento per civile abitazione sito ad (OMISSIS) di proprietà del promittente venditore e della sorella B.M.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda con la quale il V. ebbe a chiedere la condanna del B. alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra in ragione della pretesa nullità del contratto (in quanto sottoscritto da uno solo dei comproprietari dell’immobile promesso in vendita);

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione V.M. sulla base di un unico motivo;

– B.A. ha resistito con controricorso, col quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo;

– il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo del ricorso principale (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il contratto preliminare, ritenendo che lo stesso costituisse una promessa di vendita di cosa altrui) è infondato, avendo la Corte territoriale interpretato il contratto preliminare senza incorrere in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. e con motivazione esente da errori logici e giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010) (in particolare, la Corte territoriale ha spiegato che nel preliminare era detto espressamente che l’immobile promesso in vendita apparteneva anche a B.M., sorella del B.A., circostanza della quale il V. era pertanto a conoscenza; che il preliminare costituiva un promessa di vendita di cosa parzialmente altrui, pienamente valida, dalla quale è scaturito l’obbligo del promittente venditore di procurare al promissario acquirente l’acquisto della proprietà, obbligo assolto da B.A., il quale si munì di procura a vendere rilasciata dalla sorella, dovendosi ascrivere la mancata stipula all’inadempimento del promissario acquirente), risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui è valido, benchè insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., e obbliga il promittente venditore, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente (o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva), rimanendo tale contratto assoggettato all’ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell’obbligazione assunta dal promittente venditore (Cass., Sez. U, n. 11624 del 18/05/2006; conf., Sez. 2, n. 4164 del 02/03/2015; Cass., Sez. 2, n. 26367 del 29/12/2010);

– il ricorso principale va, pertanto, rigettato;

– il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito nel rigetto del ricorso principale;

– le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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