Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20700 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37848-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMO, 144 C/ STUDIO

SORRENTINO, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI MEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTENAZIONALE CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2802/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- M.R. è cittadino del (OMISSIS): secondo il suo racconto, è fuggito da quel paese, a causa delle condizioni di estrema indigenza in cui si è trovato, dopo essere rimasto orfano di entrambi i genitori in giovanissima età.

Giunto in Italia con un volo che ha fatto tappa in Libia, dove parrebbe che il ricorrente sia rimasto qualche mese, si è poi imbarcato per l’Italia, dove ha chiesto la protezione internazionale.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Napoli che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale escludendo pericoli, per il ricorrente, di violazione di diritti umani, oltre che pericoli di incolumità personale, in assenza di conflitti armati generalizzati in (OMISSIS), ed ha altresì rigettato la protezione umanitaria.

3. Ricorre M.R. con due motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Secondo il ricorrente la corte di merito non ha adeguatamente valutato la situazione del paese di origine al fine di concedere la protezione internazionale, ed in particolare ha escluso pericoli insiti in quella situazione sulla base di fonti di conoscenza di cui non ha citato l’anno di riferimento, salvo che per un report di Amnesty International, che però è riferito al biennio 2017-2018, e dunque ad un periodo non prossimo alla decisione (2019).

Il motivo è infondato.

Vero è che il giudice di merito deve fare riferimento a fonti aggiornate, e dunque indicare le date di riferimento di quelle utilizzate, ma è altresì vero che la corte, almeno per una fonte, il che è sufficiente, ha indicato il periodo cui è riferita. Osserva il ricorrente che essa è risalente, vale a dire che si riferisce al periodo 2017-2018, mentre la decisione è assunta nel 2019.

Ma laddove il ricorrente ritenga che vi siano versioni più aggiornate della stessa fonte, da cui ricavare informazioni diverse e significative, rispetto a quelle della fonte utilizzata dal giudice, ha l’onere di farne allegazione.

Invece, il ricorrente si limita a sostenere che, essendo la decisione del 2019, il riferimento alla fonte del 2017-2018 è superato, ma non dimostra da cosa, ossia non dimostra che esiste un report di Amnesty International successivo di contenuto diverso, ossia tale da smentire il giudizio basato su quello anteriore.

5.- Con il secondo motivo invece si denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, degli artt. 8 e 32.

Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha escluso la protezione umanitaria immotivatamente senza dare alcun conto della ragione assunta e senza valutare il grado di integrazione raggiunta.

Il motivo è fondato.

Intanto, la motivazione resa dalla corte di merito apodittica (“non può riconoscersi nemmeno il diritto del richiedente ad un permesso di soggiorno umanitario perché il medesimo allo stato non versa in una condizione di vulnerabilità tale da consentire siffatta forma di protezione”), nel senso che è priva delle ragioni in base alle quali è negato il permesso per motivi umanitari.

Inoltre, la decisione è assunta in violazione dei criteri di giudizio che impongono di tenere conto sia del livello di integrazione raggiunto dallo straniero in Italia, livello che il ricorrente dimostra di avere documentato (p. 13) e sottoposto alla corte di merito, sia della situazione del paese di origine, valutando se quest’ultima sia tale da far perdere il livello di godimento dei diritti acquisito in Italia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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