Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20700 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20987-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi a 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

O.G., L.A., L.V.,

L.G., L.R., quali eredi di L.S.;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 3

febbraio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 5 gennaio 2011, O.G., L.A., L.V., L.G., L.R., quali eredi di L.S. deceduto in data (OMISSIS), chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio da essi iniziato dinnanzi al Tribunale di Nola con ricorso depositato il 16 ottobre 2001 e deciso con sentenza depositata il 19 novembre 2010; che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di circa cinque anni e dieci mesi, in relazione alla quale liquidava in favore di ciascuno dei ricorrenti un indennizzo di Euro 5.000,00, determinato in applicazione del criterio di liquidazione di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce violazione c/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia liquidato l’indennizzo in favore di ciascuno dei ricorrenti pur se questi avevano agito come parte unica; che il ricorso è infondato;

che, invero, dalla esposizione del decreto impugnato emerge che i ricorrenti hanno agito nella qualità di eredi del loro dante causa, deceduto nel (OMISSIS), ma ciò hanno fatto proponendo in proprio una domanda al giudice del lavoro, sicchè sono tutti stati parte del giudizio presupposto, del quale è stata accertata la irragionevole durata;

che, del resto, costituisce principio saldamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “l’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo: qualora, pertanto, vi siano più persone lese, e le stesse non siano considerate dall’ordinamento come un soggetto unico ed autonomo, distinto da quelli che partecipano alla vita dello stesso, il danno in questione non può essere liquidato unitariamente, dovendo la riparazione aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati” (Cass. n. 18683 del 2005; Cass. n. 3519 del 2015);

che il ricorso è quindi infondato e va rigettato, avendo correttamente la Corte d’appello liquidato l’indennizzo in favore di ciascun ricorrente; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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