Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20700 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20700 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 17145-2016 proposto da:
COPPOLA PASQUALE GIULIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PASCA;

– ricorrente contro
MANGIONE FERNANDO LUIGI , elettivamente domiciliato in
ROI\ IA, VIA L. SPALLANZANI n. 97 /A, Presso lo studio
BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’avvocato BENITO SCHITO;

– controricorrente Contro
PESCHIULLI VALENTINO VITO, MANGIONE ROSSELLA
MARIA;

Data pubblicazione: 09/08/2018

- intimati avverso la sentenza n. 462/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2016 n. 17145 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-2-

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

Rg. 17145/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/5/2016 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto
il gravame in erposto dal sig. Pasquale Giuliano Coppola in relazione
alla pronunzia rib.Lecce n. 308/2010, di rigetto della domanda
proposta nei confronti dei sigg. Fernando Luigi Mangione, Valentino
Vito Peschiulli e Rossella Maria Mangione -questi ultimi nella qualità di

genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Linda Peschiulli- di
accertamento della nullità o declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. della compravendita a rogito notaio Cascione, del 3/11/2003
avente ad oggetto l’appartamento sito in Taviano, via Regina
Margherita, dal Mangione venduto alla predetta minore.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Coppola
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il Ferdinando Luigi Mangione.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità del
ricorso sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
Va al riguardo osservato che, come le Sezioni Unite di questa Corte
hanno avuto modo di porre in rilievo, nei casi di notifica non andata a
buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso
dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta
originaria deve r ,–ittivare il processo notificitorio con immediatezza e
svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento,
ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini
indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia
data prova rigorosa.
Orbene, pur difettando la produzione in atti dell’avviso di
ricevimento della notificazione del controricorso -effettuata a mezzo
posta con consegna all’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di
3

Rg. 17145/2016

Lecce avvenuta il 9/9/2016- il controcorrente si è nel caso
tempestivamente attivato provvedendo alla rinotifica a mezzo pec di
tale atto in data 26/9/2016, e pertanto tempestivamente alla stregua
del suindicato principio enunziato dalle Sezioni Unite.
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa

riferimento all’art. 360,

10 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa,

insufficiente e contraddittoria» motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Con il 20 motivo denunzia «violazione e falsa applicazione»
dell’art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.;
nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria» motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1° co. n.
5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti o documenti del
giudizio di merito [es., l’atto di citazione, l’«atto di vendita per
notar Cascione del 3/11/2003, repertorio n. 154624, Racc. n.
29/02», il «certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri
Immobiliari», l’«interrogatorio del convenuto Mangione Luigi»,
l’«interrogatorio della convenuta Mangione Rossella>>,
l’«interrogatorio del convenuto Peschiulli Valentino», la
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