Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20700 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 585/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

18.5.09, depositato il l18/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. R.L., con ricorso a questa Corte notificato il 12 gennaio 2010 al Ministero della Giustizia, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il giorno 8 ottobre 2009, in materia di equo indennizzo, deducendo che detto decreto, accogliendo la domanda di equo indennizzo aveva liquidato (distraendole) per spese di causa Euro 700,00 complessivi, mentre i minimi tariffari dovuti erano di Euro 24,52 per spese vive, 775,00 per diritti e 205,00 per onorari, come da nota spese.

Considerato che la somma capitale liquidata con il decreto impugnato è stata di Euro 8.000,00 e i minimi tariffari risultano effettivamente violati;

che il ricorso, pertanto, appare manifestamente fondato e sussistono le condizioni per la sua decisione in camera di consiglio;

Visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la proposta del relatore;

che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione alla misura della liquidazione di diritti e onorari, in quanto inferiori alle tariffe professionali forensi e il decreto va cassato entro tali limiti;

che, decidendosi nel merito, gli onorari, i diritti e le spese del giudizio di merito vanno liquidate nella misura richiesta, con distrazione in favore dell’avv. Nicola Staniscia;

che le spese del giudizio di cassazione vanno liquidate come in dispositivo, parimenti con distrazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla misura delle spese in esso liquidate, che liquida in Euro 775,00 per diritti, 205,00 per onorari e 24,52 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge; condanna il Ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro trecentocinquanta/00, di cui Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Distrae tutte tali spese in favore dell’avv. Nicola Stanisela.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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