Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2070 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2070 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 30/01/2014

SENTENZA
sul ricorso 24613-2007 proposto da:
DI

STAZIO LUIGI

DSTLGU32D09H501M,

domiciliato in ROMA, VIA BERNARDINO

elettivamente
TELESIO, 26,

presso lo studio dell’avvocato MAZZA LEONARDO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

“2013
2276

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI già AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.
che aveva incorporato la WINTERTHUR ASSICURAZIONI
S.P.A. 02705901201 in persona di GIACOMO LOVATI nella
sua qualità di procuratore, elettivamente domiciliata

(2,7
1

in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato GISMONDI GHERARDO MARIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato VITTUCCI LUCIANO giusta delega
in atti;
– controricorrente –

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., SERRECCHIA ORESTE,
SERRECCHIA STEFANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4849/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2006, R.G.N.
4458/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato LEONARDO MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

nonchè contro

Svolgimento del processo

Luigi Di Stazio convenne in giudizio, dinanzi al Pretore di
Velletri, Oreste e Stefano Serrecchia e la Winterthur
Assicurazioni s.p.a. esponendo di essere rimasto coinvolto in un
incidente stradale cagionato a suo avviso da colpa esclusiva

Serrecchia.
Per tale ragione chiese il ristoro dei danni subiti a
persone e cose, quantificati in £ 37.335.700, oltre accessori.
In corso di giudizio venne chiamata in causa la Autostrade
s.p.a.
Con sentenza del 21 novembre 2001, dichiarata la esclusiva
responsabilità di Stefano Serrecchia nella produzione del
sinistro, il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica,
condannò i convenuti al risarcimento dei danni in favore
dell’attore nella complessiva misura di E 17.414.000, oltre
accessori, a titolo di danno biologico, danno da inabilità
temporanea, danno morale, danno per spese mediche e danni
materiali.
La chiamata in causa Autostrade s.p.a. venne condannata a
rimborsare alla Winterthur le somme da quest’ultima versate al
Di Stazio.
Questi ha proposto appello dolendosi della quantificazione
dei danni, chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza e la

3

dell’auto di proprietà di Oreste Serrecchia, condotta da Stefano

ulteriore somma di C 16.625,63, oltre accessori ed oltre il
danno ex art. 96 c.p.c..
La Winterthur e la società Autostrade hanno chiesto, per
ragioni diverse, il rigetto del gravame. In particolare la
Winterthur ha chiesto dichiararsi la intempestività della

La società Autostrade ha proposto appello incidentale
chiedendo il rigetto della pretesa restitutoria della
Winterthur.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello principale
e condannato l’appellante Di Stazio alla rifusione delle spese
processuali del grado in favore dell’appellata Winterthur spa.
Ha confermato la statuizione che aveva posto a carico della
società Autostrade l’obbligo di rimborsare la Winterthur delle
somme erogate al danneggiato.
Propone ricorso per cassazione Luigi Di Stazio con quattro
motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni s.p.a.,
già Aurora Assicurazioni s.p.a. che a sua volta incorporò la
Winterthur Assicurazioni s.p.a. La stessa presenta memoria.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. e di ogni altra norma in tema
di risarcimento del danno per fermo tecnico di autovettura e di
4

pretesa ex art. 96 c.p.c.

prova dello stesso. Insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.).»
Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza ha errato
nell’escludere il risarcimento dei danni per il fermo tecnico
dell’autoveicolo ritenendo inadeguate le deduzioni sul prodursi

dell’autovettura. Ricorda in tal senso il di Stazio di aver
dedotto e documentato che l’autovettura di sua proprietà era
rimasta a lungo inutilizzata, comprimendo così la quotidianità
della sua vita di relazione con le modalità tipiche dei tempi
attuali.
Il motivo è infondato.
L’attore nello svolgimento del fatto dichiara che l’auto era
divenuta inservibile e la stessa cosa ha accertato la sentenza
impugnata, liquidando il danno come relitto inutilizzabile.
Orbene il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il
danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di
gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la
stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione
individua uno stato transeunte dell’auto che procura danni al
suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi
inutilmente.
Se,

invece,

l’auto è definitivamente inservibile,

è

integrata una perdita definitiva per il patrimonio del
danneggiato ed allora non vi è più un problema di fermo tecnico
5

di un pregiudizio direttamente collegabile alla indisponibilità

del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva
perdita del bene. Va solo specificato che, sotto questa diversa
ottica, il danneggiato potrà richiedere non solo il danno da
perdita dell’autoveicolo, ma anche il diverso danno relativo
alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è

circolazione, o del premio assicurativo, fino al momento in cui
non sia stata richiesta la sospensione della copertura
assicurativa). Nella fattispecie è stato richiesto, invece,
solo il danno da fermo tecnico dell’autoveicolo.
Con il secondo motivo si denuncia «Insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5
c.p.c.), relativo al risarcimento del danno per beni
trasportati.»
Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel
ritenere che la sua domanda, relativa al risarcimento dei danni
per i beni trasportati o danneggiati a seguito del tamponamento
non possa trovare accoglimento per insufficienza della
documentazione prodotta a documentare il valore effettivo di
quegli oggetti, indicato in E 1.500.000 nell’elenco. Ad avviso
del Di Stazio risulta invece, nel fascicolo di primo grado, che
il capo pattuglia della polizia stradale, intervenuta sul luogo
dell’incidente, scriveva sul modello 360 di aver provveduto
«alla rimozione della merce_ e di altro materiale consistente in
generi alimentari e collettame vario.»
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stata utilizzata (a titolo esemplificativo: residuo del bollo di

La Corte, prosegue il ricorrente, avrebbe dovuto procedere
alla quantificazione del relativo danno, anche eventualmente in
via equitativa, a fronte della specifica richiesta dello stesso
attore.
Con il terzo motivo si denuncia «Insufficiente e

controversia: quantificazione e liquidazione del danno alla
autovettura incidentata (art. 360 n. 5 c.p.c.).»
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, pur dando
atto che l’autovettura era assicurata presso la Milano
Assicurazioni per un valore di £ 15.000.000, non spiega perché
si discosta da tale parametro ed in base a quali elementi ha
determinato l’entità del risarcimento in misura diversa da
quella richiesta, incorrendo così nel vizio di motivazione.
Entrambi i motivi sono infondati.
Alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione,
si può giungere infatti solo quando essi emergano dall’esame del
ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla
sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non
già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito
agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle
aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004,
n. 7201; Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n.13045; Cass. 14 febbraio
2003, n. 2222 ; Cass. 25 agosto 2003, n.12467; Cass. 15 aprile
2000, n. 4916).
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contraddittoria motivazione su un punto decisivo della

Ne consegue che il controllo di legittimità da parte della
Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del
giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi
considerati, ma solo il fatto che questi abbia indicato le
ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed

Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale
ed i motivi si risolvono in una richiesta di diversa
valutazione, nel merito, delle circostanze fattuali che non può
trovare ingresso in questa sede di sindacato di legittimità.
Con il quarto motivo si denuncia «Erronea e falsa
applicazione delle disposizioni di legge in materia di
aggravamento delle lesioni subite a seguito di incidente
stradale e di assolvimento del relativo onere della prova.
Contraddittoria od insufficiente motivazione circa un punto
decisivo (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).»
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello,

in

contraddizione con i certificati medici i quali evidenziavano un
processo degenerativo ricollegabile alle lesioni subite dal
ricorrente nell’incidente stradale, non ha riaperto la fase
istruttoria per accertare, attraverso una consulenza tecnica, il
lamentato aggravamento dello stato di salute.
Osserva inoltre Luigi Di Stazio che la sentenza impugnata
attesta, senza far menzione di alcun elemento sul piano
probatorio, come l’autostrada ove si è verificato l’incidente
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immune da vizi logici e giuridici.

per cui è causa non sia recintata e come da tale circostanza
discenda la responsabilità del concessionario, mentre è
accertata l’esistenza di una rete protettiva.
La censura si fonda sulla non decisività della relazione di
consulenza di parte e sulla certificazione sanitaria prodotta.

Qualora infatti, con il ricorso per Cassazione, venga
dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza
impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di
risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali,
dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è
necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività della risultanza non valutata (o
insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove
occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel
ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non
valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il
controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 23 marzo
2005, n. 6225; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di

9

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

cassazione che si liquidano come in dispositivo a favore della
Unipol s.p.a.
Non vi è luogo a disporre sulle spese per gli altri intimati
che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

spese del giudizio di cassazione che liquida in E 2.000 di cui C
200 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore della
Unipol s.p.a.
Non v’è luogo a disporre sulle spese per gli altri intimati.
Roma, 4 dicembre 2013

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle

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