Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2070 del 29/01/2018

Cassazione civile, sez. III, 29/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep.29/01/2018),  n. 2070

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto in fatto che:

1. B.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova D.B.A., medico ginecologo, e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (da ora (OMISSIS)) chiedendone la condanna, anche in via solidale, al risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione dell’ intervento di interruzione volontaria di gravidanza al quale si era sottoposta: espose, al riguardo, che, dopo aver scoperto di trovarsi alla sesta settimana di gestazione, aveva maturato la decisione di non portarla a termine per ragioni di difficoltà economica e psicologica; che, a distanza di circa un mese dall’esecuzione dell’intervento,si era sottoposta all’esame BHGC prescrittole senza l’esatta indicazione di un termine ed aveva scoperto che la gravidanza era proseguita, in quanto si trattava di gestazione gemellare rispetto alla quale un solo feto era stato eliminato; che, a causa del superamento del termine di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 4, non era stato possibile ripetere l’intervento di interruzione; che dalla nascita della bambina le erano derivati gravi danni anche in relazione agli oneri di mantenimento di cui chiese, quindi, il risarcimento.

2. Riunita la controversia a quella proposta dall’Azienda ospedaliera nei confronti delle Compagnie di Assicurazione con le quali era stato stipulato il contratto avente ad oggetto la responsabilità civile nei confronti di terzi, il Tribunale di Genova (con sentenza 3646/2002 del 10.10.2002) accolse la domanda attrice, accertando la responsabilità del ginecologo e dell’Azienda in ordine alla cattiva esecuzione dell’intervento ed alle carenze informative successive relative all’esecuzione dei test post dimissione, e, ritenendo sussistente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione, condannò le parti convenute al pagamento in favore della B. della somma di Euro 38.847,12, riconoscendo altresì l’obbligo di manleva delle compagnie di assicurazione.

3. Proposto appello dalla B., nonchè appello incidentale da parte del D.B., dall’Azienda e dalle compagnie convenute, ed espletata nuova CTU medico legale, la sentenza di primo grado venne riformata con rigetto della domanda dell’appellante e compensazione delle spese di lite.

4. La B. impugnò la pronuncia dinanzi a questa Corte, chiedendone la cassazione; l’Azienda ospedaliera propose ricorso incidentale così come la Reale Mutua Ass.ni, mentre le altre compagnie coassicuratrici non si difesero.

5. Con sentenza 8094/2012 del 21.5.2012, la sentenza impugnata venne cassata, con accoglimento del ricorso principale della B. e rinvio, per un nuovo esame della controversia, alla Corte d’Appello di Genova che, con sentenza n 1066/2012 del 26.5.2014, respingeva sia l’impugnazione principale che quella incidentale e, confermando la sentenza del locale Tribunale, compensava le spese di tutti i gradi di giudizio.

6. Per la cassazione di tale sentenza è stato proposto il ricorso all’odierno esame, affidato a tre motivi, supportati da memoria ex art. 380 bis 1.

7. L’Azienda Ospedaliera e tutte le Compagnie di Assicurazione (Società Reale Mutua Ass.ni, Italiana Ass.ni Spa, Axa Ass.ni, Groupama Assicurazioni Spa) hanno proposto ricorso incidentale, depositando altresì memorie ex art. 380bis c.p.c., n. 1.

Considerato in diritto che:

1. Con il primo motivola ricorrente deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 394 c.p.c., lamenta che la Corte d’Appello si era discostata dal dictum della pronuncia di legittimità che, ritenendo fondata la domanda risarcitoria nella sua globalità, aveva rinviato per un riesame della controversia anche in ordine alla determinazione del quantum debeatur.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5, deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e degli artt. 1223 e 1225 c.c., lamentando la mancata acquisizione dei nuovi documenti di cui aveva chiesto la produzione in appello nonchè la mancata ammissione di una nuova CTU sulla sua persona, mezzi di prova ed atto istruttorio dai quali poteva essere desunta la grave compromissione della sua salute conseguente alla gravidanza ed alla nascita indesiderata della figlia. Si doleva altresì del fatto che la Corte genovese non avesse effettuato alcuna distinzione nei criteri utilizzati per la determinazione della somma liquidata che, in realtà, il primo giudice aveva riferito al danno patrimoniale, escludendo la risarcibilità di quello non patrimoniale.

3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 5, lamenta, infine, la violazione degli artt. 3 e 24 c.p.c. nonchè artt. 91,92 e 96 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese, statuizione priva di adeguato supporto motivazionale, tenuto conto che era risultata pienamente vittoriosa nel primo giudizio di legittimità e che con la statuizione impugnata era costretta a sostenere anche le ingenti spese di CTU sostenute.

4. La (OMISSIS) ha depositato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con il quale ha dedotto la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 194 del 1978, artt. 1 e 4 e degli artt. 1218,1223,1225,1226,2043 e 2059 c.c.: lamenta, in particolare, che le conseguenze fatte derivare dalla responsabilità accertata contrastano con l’interpretazione delle norme elaborata dalla giurisprudenza di legittimità nel caso, come quello in esame, di nascita indesiderata di figlio sano, per la quale era stato escluso ogni tipo di risarcimento ulteriore rispetto al danno alla salute della madre, rimasto indimostrato nel caso di specie.

5. Le Compagnie di Assicurazione intimate hanno proposto ricorso incidentale,deducendo la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 3, degli artt. 1362 e 1371 c.c. in relazione all’interpretazione del contratto di assicurazione. Lamentano, al riguardo, che la descrizione dell’oggetto della garanzia contrattuale, limitata a morte, lesioni personali e danneggiamento a cose (art. 1 del contratto di assicurazione) doveva condurre ad escludere l’estensione dell’assicurazione ad eventi ulteriori rispetto a quelli indicati e che detta clausola contrattuale aveva carattere tassativo e non poteva ritenersi integrata dalla clausola particolare (avente per oggetto i danni derivanti dalla “erogazione di tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere cui l’azienda era tenuta, sia per fatto proprio che delle persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge”), ritenuta dalla Corte d’Appello “dirimente” al fine di riconoscere il diritto alla manleva delle parti assicurate.

6. Il ricorso incidentale dell'(OMISSIS) deve essere esaminato in via preliminare ponendosi come antecedente logico rispetto ai motivi proposti nel ricorso principale della B..

L’Azienda, lamentando la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 194 del 1978, artt. 1 e 4, degli artt. 1218,1223,1225,1226,2043 e 2059 c.c., deduce che la fattispecie in esame era del tutto diversa da quella, oggetto della giurisprudenza largamente prevalente, concernente i danni derivanti dalla nascita indesiderata, conseguente alla erronea esecuzione dell’intervento di interruzione della gravidanza di un figlio affetto da malformazioni: lamenta che, invece, era stata sempre esclusa la risarcibilità di fattispecie diverse dal danno alla salute della madre che era l’unico bene protetto e tutelato dalla L. n. 194 del 1978; e che nel caso in esame la bambina nata era sana, ragione per cui dovevano ritenersi insussistenti sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali dedotti.

7. Il motivo è infondato.

L’arresto richiamato dall’Azienda controricorrente (Cass. 6464/1994 secondo cui “Nel caso di responsabilità del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194, il danno risarcibile è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, e non quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del sanitario, quale il costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento, che di per se non sono considerati un fatto ingiustamente dannoso neppure in presenza di precarie condizioni economiche della madre, le quali sono assunte come condizione giustificatrice della interruzione della gravidanza solo per la loro possibile influenza sulle condizioni fisio-psichiche della donna”) appare ormai superato, quanto ai principi con esso affermati, rispetto allo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corte sul principio di autodeterminazione che, con alcune progressive quanto significative aperture (per tutte, Cass. 14488/2004, Cass 13/2010 e, sia pur soltanto in parte qua, Cass. 16754/2012), è ormai definitivamente orientata ad affermare che, nei casi in cui l’erronea esecuzione dell’intervento di interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata, possa essere riconosciuto non solo il danno alla salute della madre ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione, diritto che una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 194 del 1978 consente di ricollegare ad una visione complessiva del bene salute, inteso come benessere psicofisico della persona, anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 438 del 2008).

Milita in tal senso una interpretazione anche soltanto letterale dell’art. 1 della normativa sopra richiamata, che pone ad oggetto della tutela “una procreazione cosciente e responsabile”, e del seguente art. 4 che, elencando le ragioni che legittimano la richiesta di interruzione della gravidanza, indica “le circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” con una visione omnicomprensiva del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 32 Cost..

8. Questa Corte intende dare seguito a tale apertura interpretativa, ritenendo che la tutela invocata prescinda del tutto dalle condizioni di salute della neonata, e debba essere riconosciuta rispetto alle negative ricadute esistenziali che si verifichino nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione, esercitato nell’ambito dei tempi e delle modalità disciplinate dalla normativa della L. n. 194 del 1978, e non esercitato in conseguenza del colpevole inadempimento dei medici e/o della struttura sanitaria a ciò preposti.

9. Tanto premesso, deve passarsi all’esame dei motivi del ricorso principale della B..

Il primo motivo è infondato.

La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Genova per violazione dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 394 c.p.c. assumendo che la quantificazione del danno statuita non aveva tenuto conto del complessivo principio di diritto pronunciato da questa Corte nella sentenza di rinvio; assume, al riguardo, che la determinazione del danno patrimoniale, consistente negli oneri di mantenimento della figlia, doveva trovare accoglimento attraverso l’individuazione di parametri oggettivi; si duole del fatto che la Corte d’Appello, invece, non aveva provveduto ad alcuna argomentata rivisitazione del quantum, limitandosi a richiamare acriticamente la decisione del primo giudice, fondata complessivamente su un criterio equitativo. Tali doglianze non trovano alcun riscontro negli atti di causa. Con la sentenza impugnata, infatti, la Corte d’appello, correttamente applicando il decisum della sentenza di questa Corte – che aveva rinviato la controversia per un nuovo esame complessivo concernente sia l’an, sia, necessariamente, il quantum debeatur, ha rivisitato compiutamente tutti gli aspetti della vicenda, condividendo con motivazione esaustiva la decisione del Tribunale di Genova che, non riconoscendo i danni alla salute della B., solo genericamente allegati, aveva liquidato complessivamente, in via equitativa, il danno non patrimoniale, ritenuto, invece, sussistente, la cui quantificazione, in una visione complessiva del pregiudizio dedotto, è stata legittimamente parametrata ai presumibili importi corrispondenti alle spese da sostenere per il mantenimento della figlia.

La Corte genovese ha riesaminato la controversia in perfetta osservanza della sentenza di legittimità, ragione per cui la censura deve essere respinta.

Il secondo motivo, è infondato. Infatti, corretto il lapsus calami contenuto nel riferimento normativo (trattasi di art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5), si osserva che, nell’atto introduttivo, la domanda era riferita genericamente “ai danni patrimoniali patiti e patiendi subiti dalla B., sia diretti, costituiti dalla lesione del diritto alla salute, sia indiretti (oneri di mantenimento)”; il primo giudice, sulla base delle emergenze processuali, ha riscontrato – assente la tempestiva e specifica allegazione e prova di un danno alla salute non ancora insorto al momento della domanda – la sussistenza e configurabilità del danno da lesione della libertà di autodeterminazione rispetto al decorso delle gravidanza: la statuizione, che per ciò che è stato argomentato in relazione all’esame del ricorso incidentale dell'(OMISSIS) risulta legittima ed apprezzabile, è stata confermata dalla Corte d’Appello con motivazione congrua e logica, con la quale è stato condiviso il criterio equitativo adottato, pur dovendosi precisare che la fattispecie ritenuta sussistente deve essere inquadrata nell’ambito dei danni non patrimoniali.

In tal senso la motivazione della sentenza deve essere corretta, consentendo, comunque, di giungere, sulla base dei criteri indicati, alla stessa soluzione sul quantum debeatur: va, al riguardo, precisato che la stima del danno in via equitativa costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16401/2014).

Anche il terzo motivo deve essere respinto.

Corretto il lapsus calami contenuto nel riferimento normativo (trattasi di 11) art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5), la sintetica motivazione resa dalla Corte d’Appello è pienamente legittima, perchè consentita dall’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla controversia in esame: al riguardo, la censura risulta infondata in relazione al fatto che la statuizione sulle spese impone una valutazione complessiva della soccombenza all’interno dell’intero giudizio, nel corso del quale l’odierno ricorrente è risultato solo parzialmente vittorioso nel primo grado, soccombente nel primo giudizio d’appello e nel successivo giudizio di rinvio: la motivazione resa dalla Corte Genovese risulta pertanto corretta in diritto (oltre che equilibrata in fatto) in quanto pienamente aderente al principio della soccombenza reciproca.

10. Infine, il ricorso incidentale proposto dalle Compagnie di Assicurazioni intimate (Società Reale Mutua Ass.ni, Italiana Ass.ni Spa, Axa Ass.ni, Groupama Assicurazioni Spa) deve dichiararsi inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6.

Infatti, non è stato affatto riportato il testo completo del contratto, nè è stato indicato nel ricorso la sede (processuale) nella quale esso poteva essere rinvenuto (v. al riguardo Cass. 22607/2014), consentendo con ciò alla Corte di esaminarlo e di valutare le censure sollevate.

La soccombenza reciproca del presente giudizio di legittimità impone la compensazione delle spese del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutte le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed i ricorsi incidentali proposti, a norma del comma ibis dello stesso art. 13. Si dispone l’oscuramento dei dati personali.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Società Reale Mutua Ass.ni Spa, Italiana Ass.ni Spa, Axa Ass.ni Spa e Groupama Assicurazioni Spa. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Si dispone l’oscuramento dei dai personali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della terza sezione civile, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2018

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