Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2070 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/01/2011), n.2070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L.G., elettivamente domiciliato m ROMA, VIA SAN

GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA PAGLIA CALOGERO, per delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SOMMATINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 348/2009 della CORTE CONTI – Sezione

Giurisdizionale l’appello per la Regione siciliana – PALERMO, emessa

il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il 12.10.2010 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

“CHE T.L., Sindaco di Sommatine, è stato condannato in contumacia dalla Corte dei Conti-Sicilia con sentenza 19.12.2008 al pagamento in favore del Comune a titolo di ristoro del danno erariale per la somma di oltre Euro 150.000 in tal guisa accogliendosi la domanda proposta dalla Procura Regionale. L’appello del T. innanzi alla Corte dei Conti – Sezione di appello per la Sicilia si è appuntato solo sulla pretesa notifica (nulla) della vocatio in judicio in primo grado, per errata applicazione delle norme sulla individuazione della persona ricevente la notificazione e per mancata applicazione dell’art. 140 c.p.c., con la correlata inesistenza della decisione di primo grado assunta all’esito di un processo totalmente viziato dalla nullità predetta. La Corte in grado di appello ha di contro ritenuto nella specie perfettamente osservato il disposto della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2 ed ha pertanto, con sentenza 9.12.2009, rigettato il gravame. CHE per la cassazione di tale decisione il T. ha proposto ricorso il 22.3.2010 denunziando eccesso di potere commesso per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 e chiedendo la cassazione della pronunzia, richiesta alla quale si è opposto il controricorrente Procuratore Generale della Corte dei Conti deducendo l’inammissibilità del ricorso; CHE appare di tutta evidenza la eccepita inammissibilità, dovendosi dare seguito al fermo indirizzo delle Sezioni Unite per il quale in materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice e, in concreto, all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Ne consegue che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali “errores in procedendo”, così come ipotesi di errata interpretazione o mancata applicazione di norme processuali oggetto della contesa nei gradi di merito (in tal senso si rammentano, tra le tante, S.U. n. 14296/2010 – n. 14890/2010 – n. 25260/2009 – n. 29348/2008) CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile”.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le considerazioni sopra trascritte appaiono pienamente condivisibili, anche nella proposta conclusiva, e che su dette considerazioni non è giunta alcuna osservazione critica da parte della difesa del T..

PQM

Dichiarata pertanto l’inammissibilità del ricorso, non è luogo a regolare le spese essendo controricorrente il P.G. contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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